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Provvedimento del 17 novembre 2011 [1870886]

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[doc. web n. 1870886]

Provvedimento del 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 429 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in via d´urgenza il 27 settembre 2011 nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con il quale XY, nel lamentare l´iscrizione delle proprie generalità presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento, per mancanza di provvista, di un assegno emesso dallo stesso in data 30 giugno 2011, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione rilevando di aver pagato l´assegno in questione e di aver inviato, via fax, copia della liberatoria all´istituto di credito resistente entro il termine di sessanta giorni previsto dall´art. 8 della legge n. 386/1990;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE la nota del 12 ottobre 2011 con la quale la società resistente ha comunicato di  aver iscritto, nell´archivio C.a.i., non il nominativo del ricorrente ma quello della società Energy Wind Power Corporation s.r.l., di cui lo stesso è amministratore unico, tenuto conto che il conto corrente di traenza dell´assegno in questione è intestato alla società; rilevato che la resistente, sottolineando che la quietanza liberatoria non sarebbe stata prodotta nei termini previsti dalla legge, ha precisato di aver operato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 della legge n. 386/1990;

VISTI il verbale dell´audizione del 21 ottobre 2011 e la nota depositata in pari data con cui il ricorrente, pur dichiarandosi "sollevato" per non essere stato iscritto personalmente in C.a.i., ha ribadito di aver ottenuto la liberatoria nei termini previsti dalla legge, pur non potendo produrre copia della ricevuta del fax inoltrato nel termine di sessanta giorni alla banca resistente e ha chiesto nuovamente la cancellazione dell´iscrizione pregiudizievole; visto il fax dell´11 novembre 2011, con il quale il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni;

VISTA la nota dell´8 novembre 2011 con la quale la resistente ha ribadito la liceità del proprio operato;

RILEVATO di dover dichiarare infondato il ricorso dal momento che dalla documentazione in atti e dall´istruttoria svolta è risultato che i dati personali del ricorrente non sono presenti nella banca dati C.a.i., mentre quelli della società di cui lo stesso è amministratore unico risultano trattati in modo conforme al disposto della legge n.° 386/1990;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1870886
Data
17/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso