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Provvedimento del 1° dicembre 2011 [1872151]

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[doc. web n. 1872151]

Provvedimento del 1° dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 453 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 5 ottobre 2011 nei confronti di Cesare Lanza, in qualità di titolare del sito internet www.lamescolanza.com, con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Pieremilio Sammarco e Virginia Raggi), in relazione alla pubblicazione su tale sito di un articolo del 26 gennaio 2006 dal titolo "Il nipote XY si prepara a quotare alla Borsa di Oslo la KW. Con gli spot di Isabella Rossellini. HJ alle crociere. Gli eredi di KH, scomparso lunedì, divisi tra università e finanza" tratto dal Corriere della Sera, ha ribadito le richieste – già avanzate con interpello preventivo ex artt. 7 e 9 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) –, volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati nello stesso contenuti ovvero l´adozione di tutte le misure tecnicamente idonee ad evitare l´indicizzazione dello stesso tramite i motori di ricerca esterni al sito; ciò tenuto conto che l´articolo "contiene delle informazioni e dei dati personali relativi sia" al ricorrente che "al padre ed allo zio (…), che li rappresentano in una dimensione negativa e pregiudizievole della loro identità personale e reputazione e, soprattutto, che si riferiscono a vicende politiche e giudiziarie che non rispondono più ai requisiti di attualità, essenzialità e interesse pubblico", alla luce del tempo trascorso dagli eventi richiamati (relativi agli anni settanta e novanta) e del fatto che il ricorrente, "oltre ad essere completamente cambiato, essendosi riabilitato ed avendo tagliato i ponti con il passato, non ricopre più alcun ruolo pubblico"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria depositata in data 2 novembre 2011 con la quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le istanze formulate con il ricorso;

VISTA la nota inviata via posta elettronica il 18 novembre 2011 con la quale il resistente, nel richiamare l´attenzione sul fatto che "il sito lamescolanza.com ha solo rilanciato un articolo presente sul sito del Corriere della Sera e di altri siti di informazione" e di non aver effettuato alcun trattamento illecito, ha comunicato di aver provveduto comunque alla rimozione dell´intero articolo dal proprio sito internet;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, parte resistente ha aderito alla richiesta del ricorrente, eliminando dal proprio sito internet l´articolo oggetto di contestazione, e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti tenuto conto del riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 1° dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872151
Data
01/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso