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Provvedimento del 6 dicembre 2011 [1872464]

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[doc. web n. 1872464]

Provvedimento del 6 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 465 del 6 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto l´11 ottobre 2011 nei confronti di MondoPOP International Gallery di Serena Melandri (rappresentata e difesa dal dott. Pietro Cuffaro e dall´avv. Felice Cardillo), con il quale XY s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Mario Brancaleoni), nel contestare l´utilizzo da parte della società resistente di indirizzi e-mail contenuti nella propria mailing-list, che la resistente avrebbe acquisito in modo a suo avviso non lecito (probabilmente in quanto destinataria di una mail contenente tali indirizzi in chiaro), ha ribadito le richieste già avanzate con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volte a conoscere l´origine di tali dati, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e la cancellazione dei dati in questione; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la memoria depositata il 4 novembre 2011 con la quale la resistente ha rappresentato di ritenere inammissibile il ricorso facendo lo stesso riferimento non a dati personali relativi alla ricorrente, ma ad indirizzi e-mail – comunque già cancellati – relativi a soggetti terzi "che potrebbero essere pervenuti al servizio di webmailing online della MondoPOP insieme ad una mail di qualche utente (non esclusa la stessa DCG), alla quale gli stessi erano allegati in forma scoperta, cioè (…) sotto il campo ‘cc´ e non ‘cn´ della posta";

VISTA la memoria del 9 novembre 2011 con cui la ricorrente ha sostenuto di aver avanzato la richiesta volta a inibire l´ulteriore utilizzo degli indirizzi e-mail facenti parte della propria mailing list in quanto titolare del trattamento;

VISTA la memoria del 18 novembre 2011 con la quale la società resistente ha ribadito di ritenere inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva, tenuto conto che i dati personali oggetto delle istanze non sono dati personali relativi alla ricorrente ma a terzi;

RILEVATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate, con riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, dall´"interessato" (ovvero dalla persona alla quale si riferiscono i dati - art. 4, comma 1, lett. i) del Codice), nei confronti del titolare del trattamento (cfr. la nozione di "titolare del trattamento" contenuta all´art. 4, comma 1, lett. f) del Codice);

RILEVATO che, nel caso di specie, i dati personali oggetto delle istanze avanzate dalla ricorrente non sono dati personali che la riguardano, essendo gli stessi relativi a soggetti terzi;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. a) del Codice per carenza di legittimazione attiva;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità lascia impregiudicata la facoltà dell´Autorità di valutare, ad altro titolo, la liceità del trattamento dei dati personali in questione effettuato da entrambe le società;

RITENUTO di dover compensare tra le parti le spese relative al procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872464
Data
06/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso