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Provvedimento del 15 dicembre 2011 [1872983]

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[doc. web n. 1872983]

Provvedimento del 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 482 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 agosto 2011 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Daniele Colangelo, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione o, in subordine, la sospensione della comunicazione a terzi) dei dati personali che lo riguardano ove gli stessi siano associati al fallimento della Fincopel s.r.l. in liquidazione in cui lo stesso ha ricoperto in passato la carica di amministratore unico; visto che il trattamento sarebbe eccedente nella misura in cui Cerved Group S.p.A. associa al ricorrente informazioni pregiudizievoli riferite a terzi, vale a dire la società Fincopel s.r.l. in liquidazione, della quale il ricorrente è stato amministratore unico fino al 15 novembre 2010 e che è stata dichiarata fallita il 6 luglio 2011 ("quindi allorché il ricorrente non ricopriva alcun ruolo gestoreo"); ciò anche in considerazione della particolare attività svolta dall´interessato che esercita professionalmente le funzioni di "consulente aziendale, con specifico indirizzo al problem solving in tema di crisi aziendale"; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 novembre 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 settembre 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha sostenuto la "correttezza, pertinenza ed  esattezza dei dati personali oggetto del trattamento in questione, del tutto corrispondenti a quelli attualmente presenti nei pubblici registri da cui sono stati estratti", dichiarando, pertanto, di non poter accogliere le richieste del ricorrente; vista la successiva nota del 20 ottobre 2010 con la quale la resistente ha ribadito le proprie posizioni;

VISTA la nota pervenuta il 23 settembre 2011 con la quale il ricorrente ha contestato le argomentazioni avversarie ed ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

RITENUTA la necessità, attesa la problematicità e complessità dei profili coinvolti, di disporre quale misura necessaria a tutela dei diritti degli interessati, nelle more della redazione attualmente in corso del codice di deontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Cerved Group S.p.A. e di ordinare alla società resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti degli interessati, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Cerved Group S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872983
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso