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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fair s.r.l. - 7 settembre 2011 [1873046]

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[doc. web n. 1873046]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fair s.r.l. - 7 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 322 del 7 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1° settembre 2009 nei confronti di Fair s.r.l., con sede in Schio (Vi) via lago di Costanza n. 24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13 e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata da Compex s.r.l., che lamentava la ricezione di una e-mail promozionale indesiderata da parte di Fair s.r.l., l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla predetta società che, con nota pervenuta in data 7 maggio 2009, ha dichiarato: a) l´indirizzo e-mail utilizzato per l´invio di comunicazioni promozionali è stato messo "a disposizione dal sig. Cesaretto Antonio a seguito di un nostro contatto telefonico ed alla nostra richiesta di un indirizzo e-mail per inviare promozioni commerciali"; b) "l´informativa sull´utilizzo dei dati è stata fornita in un primo momento verbalmente al sig. Cesaretto Antonio, in un secondo momento è stata inviata una comunicazione (...) che forniva l´informativa e la procedura per l´eliminazione del contatto dai nostri archivi"; c) "il consenso è stato fornito direttamente dal sig. Cesaretto Antonio al momento della comunicazione dell´indirizzo e-mail"; d) "il procedimento adottato per consentire l´esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa era inserito nella nostra comunicazione dell´informativa che prevedeva il diritto per il destinatario di opporsi al trattamento dei dati". L´Ufficio ha chiesto informazioni anche alla segnalante che, con nota pervenuta in data 11 giugno 2009, ha asserito che il sig. Cesaretto, "interpellato sull´argomento, (…) esclude di essere mai stato interpellato dalla ditta Fair di Schio per richiesta di consenso e (…) di aver dato consenso alla stessa per l´invio a mezzo e-mail di comunicazioni di promozione commerciale", anche in considerazione del fatto che il sig. Cesaretto non è dipendente della Compex s.r.l. ma di altra società (la Inoxveneta s.p.a., controllante della Compex s.r.l.). Tali elementi di riscontro hanno consentito, successivamente, di accertare che Fair. S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ha utilizzato l´indirizzo di posta elettronica della segnalante, inviando una e-mail di natura promozionale, in carenza dell´esplicito consenso di cui all´art. 23 del Codice e senza averle reso l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, qualificando tali violazioni, ai sensi dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice, di minore gravità e, pertanto, applicando, in misura pari a due quinti, i limiti massimi e minimi delle sanzioni edittali;

VISTO il verbale n. 18887/62210 del 1° settembre 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2 bis del Codice, in relazione agli artt. 13 e 23, i limiti massimi e minimi delle quali, in applicazione dell´art. 164-bis del Codice, sono stati applicati in misura pari a due quinti,  informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, ritenendo che "(…) il 18 giugno 2009, giorno della redazione della nota prot. 14032/62210, costituisce dies a quo (…) dal quale far decorrere il termine previsto dall´art. 14, comma 2 della l. n. 689/1981 (…)", evidenzia come la notificazione del verbale di contestazione sia avvenuta in data 29 settembre 2009, quindi oltre il termine di 90 giorni previsto dal citato art. 14. Inoltre, la società, ribadendo quanto dichiarato nella nota di riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, asserisce di avere reso l´informativa e acquisito il consenso all´invio di e-mail promozionali a Compex s.r.l. nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra il legale rappresentante di Fair. S.r.l. (sig. Carlo Zavagnin) e il sig. Antonio Cesaretto, il quale però, oltre a negare di essere mai stato interpellato dalla Fair s.r.l., risulta essere dipendente di Inoxveneta s.p.a., società controllante della Compex s.r.l.. A fronte di ciò pare "Chiaro (…) che la Compex s.r.l. (…) non poteva smentire se stessa e non poteva dunque ammettere di avere effettuato una segnalazione forse troppo precipitosa (…)" ove le affermazioni del sig. Antonio Cesaretto hanno "(…) indotto in errore – rilevante sotto il profilo di cui all´art. 3, comma 2, l. n. 689/1981- la Fair. S.r.l. nel momento del rilascio dell´autorizzazione all´invio della mail, facendo ritenere al suo interlocutore di essere soggetto legittimato ed autorizzato";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 1° luglio 2010, redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con il quale la società, ribadendo quanto argomentato nello scritto difensivo, ha prodotto in atti un estratto del registro aziendale, istituito nell´ottobre del 2009, nel quale vengono indicati "(…) i nominativi delle aziende contattate, delle persone contattate che hanno manifestato il consenso, l´attestazione del consenso a ricevere e-mail per il contatto promozionale e il numero di telefono dell´azienda contattata";

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente in relazione a quanto contestato. Riguardo la violazione afferente l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice, si evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto, la violazione in argomento è stata accertata, così come esplicitamente indicato nel verbale di contestazione, con la nota interna datata 13 agosto 2009. E´ a quella data (riportata nel verbale di contestazione) che deve farsi riferimento per valutare il rispetto dei principi di tempestività di cui all´art. 14 della legge n. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. lav. n. 5467/2008), in quanto solo a quella data, dall´esame del complesso dei documenti e delle dichiarazioni acquisite, è stato possibile qualificare oggettivamente e soggettivamente, da parte del competente Dipartimento attività ispettive e sanzioni, la violazione in argomento. Al riguardo si evidenzia che la contestazione risulta notificata il 29 settembre 2009, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data dell´accertamento. Riguardo le restanti argomentazioni prodotte, si evidenzia come la società non ha fornito nel corso dell´istruttoria né, successivamente, nell´ambito del procedimento sanzionatorio, alcun tipo di riscontro circa le modalità con le quali avrebbe reso l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice. Tali evidenze, non consentono, quindi, di sostanziare i presupposti applicativi della disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Peraltro, appare opportuno evidenziare che, a prescindere dalla circostanza che il citato sig. Cesaretto non sia un dipendente della Compex s.r.l., non può ritenersi assolto l´obbligo di rendere lecitamente l´informativa di cui all´art. 13 del Codice all´interessato, senza essersi accertati della condizione giuridica dell´interlocutore;

RILEVATO, invece, che l´altra violazione contestata, prevista dall´art. 23 e sanzionata dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, considerati gli elementi istruttori acquisiti agli atti, deve essere archiviata;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) della Compex s.r.l. omettendo di rendere l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, l´entità del pregiudizio o del pericolo deve considerarsi scarsa, l´intensità dell´elemento psicologico è lieve e la modalità concreta della condotta deve essere valutata in riferimento all´invio di una singola e-mail promozionale;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società, all´esito del procedimento della segnalazione, ha istituito il registro aziendale nel quale vengono indicati, tra l´altro, i nominativi delle persone contattate che hanno manifestato il consenso;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, appartenente alla categoria delle micro imprese, risulta per l´anno 2009 avere conseguito una perdita di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie per entrambe le violazioni, nella misura del minimo pari a un importo complessivo di euro 6.000,00 euro (seimila);

RILEVATO, altresì, che la circostanza che la società aveva comunque inviato una singola e-mail promozionale, così come già rilevato nel verbale di contestazione, è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo della sanzione di cui al punto precedente può essere ridotto in misura pari a due quinti, per una somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 23 del Codice;

ORDINA

a Fair s.r.l., con sede in Schio (Vi) via lago di Costanza n. 24, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1873046
Data
07/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca