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Provvedimento del 10 novembre 2011 [1873633]

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[doc. web n. 1873633]

Provvedimento del 10 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 411 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviate il 20 giugno e il 7 luglio 2011 da Domenico Lucatuorto a Francesco Bellipario, titolare della Gioielleria Bellipario, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale cartacea inviata al proprio indirizzo di residenza, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 31 agosto 2011 nei confronti di Francesco Bellipario, titolare della Gioielleria Bellipario, con il quale Domenico Lucatuorto, nel lamentare il mancato riscontro da parte della resistente, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 19 settembre 2011 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha comunicato di aver cancellato i dati in questione che aveva tratto dall´elenco telefonico e si è opposto alla richiesta del ricorrente relativa alla spese, contestando l´utilizzo da parte di quest´ultimo di un indirizzo e-mail che sarebbe riservato alle sole richieste di informazioni aventi natura commerciale;

VISTA la nota inviata via email il 28 settembre 2011 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento, rilevando che le e-mail inoltrate all´indirizzo della resistente risultano essere pervenute;

RILEVATO che la resistente, seppure solo nel corso del procedimento, ha provveduto a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, confermando in particolare di aver cancellato i dati personali che lo riguardano;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Francesco Bellipario, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Francesco Bellipario, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1873633
Data
10/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso