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Provvedimento del 10 novembre 2011 [1873692]

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[doc. web n. 1873692]

Provvedimento del 10 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 412 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 30 agosto 2011 nei confronti di R.T.I. S.p.A. con il quale Pasquale Calviati, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Cancro e Francesco Amato, nel contestare l´avvenuta attivazione (con relativo addebito in conto corrente bancario) del servizio Mediaset Premium che lo stesso dichiara di non avere richiesto, ha ribadito, tra l´altro, l´istanza - già avanzata con interpello preventivo - di cancellazione dei dati personali che lo riguardano in quanto, a suo dire, trattati in violazione di legge; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno subìto nonché di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 settembre 2011 con la quale la società resistente, nel precisare che il ritardo nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente è dovuto esclusivamente ad un “accidentale difetto di trasmissione della corrispondenza” tra gli uffici competenti, ha comunicato che i dati personali del ricorrente sarebbero stati acquisiti “in seguito alla richiesta di attivazione delle smart card n. 2092(…) e 2091(…) da parte del relativo possessore, il quale – per l´attivazione del servizio – ha comunicato all´operatore del call center i dati necessari per la stipulazione del contratto, ivi compreso il codice IBAN riferito al suo conto corrente”; rilevato che la resistente ha inoltre affermato che “provvederà immediatamente ad adeguarsi alla richiesta” dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 settembre 2011 con la quale il ricorrente,  nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito di non aver mai stipulato il contratto oggetto del presente ricorso ed ha rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che, alla luce del riscontro fornito, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, tenuto conto che la resistente, con attestazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), ha dichiarato di adeguarsi alla richiesta del ricorrente;

RITENUTO di dover invece dichiarare inammissibile la richiesta relativa al risarcimento del danno non essendo questa Autorità competente in materia e rilevato che la medesima potrà essere, se del caso, avanzata dinanzi la competente autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di R.T.I.  S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1873692
Data
10/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso