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Provvedimento del 10 novembre 2011 [1873699]

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[doc. web n. 1873699]

Provvedimento del 10 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 413 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 3 agosto 2011, presentato da XY nei confronti di Mediolanum S.p.A., con cui il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano; visto che l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati per finalità promozionali sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi) ed ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 settembre 2011 con la quale la società resistente, nel rappresentare che l´interessato "ha avviato 3 pratiche di apertura del conto deposito denominato inMediolanum dapprima in data 13.5.2011, successivamente in data 9.6.2011 e da ultimo in data 3.7.2011 e che le sue richieste risultano attualmente chiuse", ha affermato che "i dati allo stesso riferibili verranno trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da Autorità e Organi di vigilanza e controllo"; visto che la resistente ha altresì dichiarato di avere "provveduto ad adottare le misure necessarie affinchè i dati personali dell´interessato siano espunti dagli elenchi dei clienti desiderosi di ricevere materiale ed informazioni di tipo pubblicitario";

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 settembre 2011 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività dei riscontri ricevuti, ha affermato di avere ricevuto materiale pubblicitario fino al 19 settembre 2011 ed ha rinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente fornito adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti a carico di Mediolanum S.p.A., nella misura di euro 50, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1873699
Data
10/11/11

Tipologie

Decisione su ricorso