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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fintrade Italia S.p.A. - 11 ottobre 2011 [1876985]

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[doc. web n. 1876985]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fintrade Italia S.p.A. - 11 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 379 del 11 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI    

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 8 ottobre 2009 nei confronti di Fintrade Italia S.p.A., con sede in Roma, Via dei Cessati Spiriti n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Autorità, a seguito di una segnalazione, formulava una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, datata 9 luglio 2009 (prot. n. 15463/63242), con cui si invitava la società a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 21964/63242 dell´8 ottobre 2009, notificato in data 9 dicembre 2009, con cui è stata contestata a Fintrade Italia S.p.A. la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981 e che dal citato rapporto non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo, datato 23 dicembre 2009, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato di non aver risposto alla richiesta di informazioni del Garante perché si ritiene estranea al procedimento. Inoltre, la stessa ha rilevato che sarebbe errata la quantificazione della sanzione;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 24 giugno 2010, redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha ribadito quanto argomentato nello scritto difensivo aggiungendo che poiché la segnalazione alla base della richiesta di informazioni riguardava il recupero di un credito –attività di cui si occupa Bamag Italia S.p.A., cessionaria del credito- "la richiesta era stata consegnata brevi manu direttamente al responsabile del settore recupero credito di tale società, il dott. Roberto Memmo, confidando nel fatto che avrebbe provveduto lui stesso a rispondere alla predetta richiesta di informazioni";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato, dal momento che anche nel caso in cui la società avesse ritenuto di essere estranea all´accertamento, sarebbe stata tenuta a rappresentarlo  formalmente al Garante, consentendo di proseguire l´attività istruttoria. L´aver confidato nell´adempimento di un terzo è irrilevante in relazione alla responsabilità della società per aver omesso di fornire le informazioni richieste. Tale inadempimento ha di fatto impedito una tempestiva definizione del procedimento, richiedendo l´effettuazione di un supplemento istruttorio mediante ispezione delegata alla Guardia di finanza. La quantificazione della sanzione è infine corretta alla luce delle modifiche del Codice apportate dalla l. 14/2009;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non può essere considerata di lieve entità se posta in relazione all´entità del pregiudizio e del pericolo, alle modalità della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva che la società ha fornito i chiarimenti richiesti solo a seguito della notifica della nuova richiesta di informazioni da parte del Nucleo privacy della Guardia di finanza con conseguente allungamento dei termini di definizione del procedimento e maggiori costi;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di riduzione della sanzione gli elementi desumibili dal bilancio d´esercizio della società per l´anno 2009;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Fintrade Italia S.p.A., con sede in Roma, Via dei Cessati Spiriti n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876985
Data
11/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca