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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fondazione Teatro dell'Opera di Roma - 15 settembre 2011 [1878577]

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[doc. web n. 1878577]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fondazione Teatro dell´Opera di Roma - 15 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 332 del 15 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 17 settembre 2009 nei confronti della Fondazione Teatro dell´Opera di Roma, con sede in Roma, Piazza Beniamino Gigli n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 4804/53969 datata 4 marzo 2009) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute datati 28 aprile 2009 e 10 settembre 2009, dai quali è risultato, tra l´altro, che la Fondazione effettua  una raccolta di dati personali tramite i form presenti alle pagine web www.operaroma.it/newsletter; www.operaroma.it/user/register e www.operaroma.it/menucomunicazione/rispondoalsondaggio, senza rendere, per ciascuno di detti form, l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale datato 17 settembre 2009 con cui, per ciascuno dei tre form di raccolta dati, è  stata contestata alla predetta Fondazione la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la Fondazione, evidenziando la criticità delle vicende legate al commissariamento disposto con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 aprile 2009, ha asserito di aver "(…) tenuto un comportamento improntato alle generali regole di diligenza e prudenza (…)" non riuscendo, però "(…) ad evitare la condotta antigiuridica". Da ciò discende la ricorrenza della "(…) esimente della forza maggiore, avendo l´ente fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà, quali il recentissimo commissariamento, non vi è stata la possibilità di impedire l´evento". Rileva, altresì, l´applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all´art. 8 della legge n. 689/1981, ritenendo, in ogni caso, applicabile l´importo minimo della sanzione edittale contestata;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 in data 18 ottobre 2010 con cui l´avv. Maria Paola Di Nicola, in rappresentanza della Fondazione Teatro dell´Opera di Roma, nel ribadire quanto esposto negli scritti difensivi, ha rappresentato la ricorrenza dei presupposti applicativi dell´art. 164-bis del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato poiché non ricorrono i presupposti applicativi di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che, in ordine alla buona fede la stessa può rilevare come causa di esclusione di responsabilità solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all´autore e idoneo ad ingenerare in questi l´incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. civ. sez. I, n. 1151 dell´11 febbraio 1999), requisiti che non si ravvisano nel caso di specie. Con riguardo alla forza maggiore, invece, la stessa rileva solo a fronte di un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà, causativo dell´evento per forza propria (Cass. Civ. Sez. III n. 22955 del 12 novembre 2010);

RITENUTO, altresì, che, atteso quanto emerso dagli accertamenti effettuati sia in data 28 aprile 2009 che in data  10 settembre 2009, i dati raccolti dalla Fondazione tramite il sito web www.operaroma.it sono riconducibili ad un unico trattamento di dati per il quale la sanzione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice deve essere contestata una sola volta, pur non rilevandosi il presupposto della minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice, attesa l´accertata pluralità dei form di raccolta;

RILEVATO che la Fondazione, tramite i form presenti nel sito Internet www.operaroma.it, ha effettuato, ai sensi dell´art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice, un trattamento di dati personali, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione, riguardo gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, non risulta connotata da elementi specifici; in relazione alle modalità concrete della condotta si rileva, invece, che l´assenza dell´informativa, a fronte di una raccolta di dati personali effettuata attraverso tre distinti form di raccolta presenti sul sito web della Fondazione, consente di qualificare la violazione di non lieve entità;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutato in termini favorevoli il fatto che la Fondazione, già  nel corso delle attività di controllo del 28 aprile 2009,  si sia attivata al fine di disattivare le pagine web attraverso le quali veniva effettuata la raccolta dei dati;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la Fondazione non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva che la Fondazione risulta avere conseguito, nell´anno 2010, una grave perdita di esercizio;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 9.000,00 (novemila);

RITENUTO, altresì, che, diversamente da quanto evidenziato dalla Fondazione, non ricorrono i presupposti applicativi della disciplina prevista dall´art. 164 bis, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

alla Fondazione Teatro dell´Opera di Roma, con sede in Roma, Piazza Beniamino Gigli n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161, relativamente all´art. 13 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Fondazione di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1878577
Data
15/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca