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Provvedimento del 16 febbraio 2012 [1882081]

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[doc. web n. 1882081]

Provvedimento del 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 66 del 16 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 18 novembre 2011 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Ilaria Berni, nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.larepubblica.it, con il quale il ricorrente in relazione alla pubblicazione, nell´archivio storico on line del quotidiano, di un articolo (intitolato "HH") risalente al novembre del 2000, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria conclusasi nel 2003 con l´archiviazione del procedimento penale nei confronti del ricorrente (originata da una denuncia circa presunte irregolarità commesse nel corso della procedura concorsuale che aveva portato l´interessato a ricoprire una cattedra universitaria di chirurgia) in quanto "dalle indagini esperite non sono emerse fattispecie rilevanti", ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, "di adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente contenute nell´articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni", lamentando altresì i gravi danni alla propria onorabilità e immagine professionale arrecati dalla reperibilità on line del citato articolo; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 gennaio 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota fatta pervenire in data 14 dicembre 2011 con la quale il ricorrente ha comunicato di non aver ricevuto alcun riscontro dalla controparte;

VISTA la nota fatta pervenire in data 30 gennaio 2012 con la quale  Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nel sostenere la liceità del trattamento effettuato -sia in origine, per finalità giornalistiche, sia attualmente, per finalità documentaristiche- "nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", ha comunicato di avere comunque provveduto alla interdizione dell´indicizzazione attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"; pertanto, allo stato, all´esito delle verifiche effettuate risulta che l´articolo oggetto di contestazione non risulta più indicizzato dai più diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet della società;

VISTA la nota fatta pervenire in data 31 gennaio 2012, con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dalla controparte tuttavia ha chiesto la liquidazione delle spese del procedimento in proprio favore dal momento che l´adesione alle proprie richieste è intervenuto solo nel corso del procedimento dinanzi al Garante;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto a interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai più diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet della società;

VISTA la documentazione in atti;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli