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Provvedimento del 4 aprile 2013 [2452730]

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[doc. web n. 2452730]

Provvedimento del 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 173 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 14 febbraio 2013 nei confronti di Società Audium Italia s.r.l., con il quale il ricorrente, sostenendo di aver ricevuto al proprio numero di utenza telefonica fissa (peraltro non presente negli elenchi telefonici pubblici dal 2008) diverse comunicazioni di carattere promozionale, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente formulate ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito le proprie richieste con le quali si era opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità commerciali, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 marzo 2013 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Gianluca Carobene, nel dichiarare di voler aderire alle richieste del ricorrente, ha precisato che "l´unico dato dell´interessato presente nel data base aziendale era costituito dal numero di utenza telefonica fissa indicato nell´interpello preventivo" e che al ricevimento di quest´ultimo "ha provveduto immediatamente alla cancellazione dei dati" medesimi;  nella medesima nota la resistente ha altresì affermato di "non avere mai comunicato i dati dell´interessato a soggetti terzi";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 15 marzo 2013 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto per il riscontro ottenuto, ne ha sottolineato il ritardo rinnovando la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente affermato nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto a recepire l´opposizione al trattamento dei dati relativi al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Audium Italia s.r.l. nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 250 a carico di Audium Italia s.r.l., previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia