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Provvedimento dell'11 aprile 2013 [2497444]

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[doc. web n. 2497444]

Provvedimento dell´11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 195 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza del 15 novembre 2012 (e le precedenti, connesse richieste dello stesso tenore) avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") nei confronti di Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento, con la quale XY ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità del loro trattamento e gli estremi identificativi del/i responsabile/i nonché i soggetti o  categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono comunque venirne a conoscenza; ciò con riferimento alla paventata eventualità che i dati dell´interessato "siano stati resi pubblici nei contesti più disparati …anche nel contesto sociale in cui vivo", così come evidenziato anche in alcuni esposti presentati alla Procura della Repubblica di Trento che li avrebbe però archiviati;

VISTO il ricorso regolarizzato il 4 gennaio 2013 nei confronti di Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento (APSS), con il quale XY, ritenendo inidonei i riscontri forniti dall´azienda resistente anche alle numerose, precedenti istanze di accesso, ha ribadito le proprie richieste, con particolare riguardo alle modalità e finalità del trattamento effettuato e alla contestata liceità dell´utilizzo da parte dei dipendenti dell´Azienda sanitaria dei dati personali di tipo sensibile che lo riguardano, lamentando altresì "inosservanze o abusi nel trattamento dei propri dati da parte delle strutture sanitarie pubbliche trentine";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 marzo 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 febbraio 2013 con la quale l´Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel ricostruire i rapporti intercorsi con l´interessato dal 2007 fino alla data di presentazione del presente ricorso, ha illustrato come nelle numerose note di riscontro allo stesso inviate (e che peraltro sono state oggetto di attenzione, tra l´altro, anche da parte della Procura della Repubblica di Trento) nonché in occasione di alcuni incontri, sia stato più volte allo stesso rappresentato che i dati personali che lo riguardano sono stati "raccolti in occasione degli accessi alle strutture sanitarie dell´APSS e risultano da documenti conservati in archivi cartacei o elettronici (...)"; nella medesima nota la resistente (che aveva in più occasioni consegnato anche documentazione su supporto cartaceo) ha altresì precisato di avere da ultimo trasmesso al ricorrente, con la nota del 24 gennaio 2013 (di cui ha allegato copia), "il puntuale elenco degli accessi ai suoi dati sanitari" da parte di "soggetti legittimati e autorizzati in relazione al percorso di cura", i quali risultano aver "correttamente" trattato i suoi dati personali;

VISTA la nota datata 5 febbraio 2013 con la quale il ricorrente, nel lamentare una asserita generale disattenzione al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha rilevato come i dati relativi agli accessi contenuti nell´elenco che gli è stato trasmesso unitamente alla nota del 24 gennaio 2013 si riferiscono esclusivamente "al biennio 2009-2010", mentre le richieste contenute nell´interpello preventivo e nel ricorso riguardano il "trattamento dei dati miei tutti, senza limitazioni di tempo";  vista la successiva comunicazione del 22 marzo 2013 con la quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 14 marzo 2013 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare che "dalle verifiche effettuate sugli accessi ai dati sanitari del ricorrente non risultano accessi effettuati in violazione del diritto alla riservatezza", ha chiarito che l´elenco inviato corrisponde agli accessi effettuati dagli operatori autorizzati a decorrere dall´anno 2009 (data in cui  l´APSS ha iniziato a tracciare informaticamente gli accessi) fino all´ultimo accesso rinvenuto; infatti "negli anni 2011, 2012 e gennaio 2013 non risultano accessi ai dati sanitari dell´interessato"; nella medesima nota la resistente ha altresì affermato che laddove l´interessato intendesse non autorizzare il trattamento dei propri dati personali da parte delle strutture sanitarie pubbliche trentine potrà, "in occasione di ogni contatto con le strutture aziendali, modificare o negare il consenso al trattamento dei dati già rilasciato all´Azienda, evidentemente con la conseguente impossibilità per l´APSS di erogare a suo favore eventuali prestazioni sanitarie, con l´eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti dall´Autorità Pubblica";

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle specifiche richieste riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, la parte resistente ha fornito sufficiente riscontro alla richieste formulate con l´interpello preventivo, avendo messo a disposizione dell´interessato a più riprese la documentazione concernente il trattamento dei dati personali che lo riguardano, in occasione del riscontro alle numerose istanze di accesso proposte dal 2007 ad oggi; visto che il titolare del trattamento ha fornito informazioni sui trattamenti svolti anche attraverso incontri personali con l´interessato nonché con l´estrapolazione di dati dai sistemi informativi aziendali al fine di offrire una cronologia completa degli interventi svolti presso tutte le strutture sanitarie dell´ente;

RITENUTO quindi che, alla luce di tali considerazioni, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice dal momento che il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia