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Provvedimento del 27 marzo 2014 [3215052]

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[doc. web n. 3215052]

Provvedimento del 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 162 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 27 gennaio 2014 nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, con cui XY, in qualità di avvocato regolarmente iscritto al Consiglio dell´ordine degli avvocati di Pisa, nel ribadire alcune delle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la cancellazione e/o il blocco dei dati personali che la riguardano trattati in violazione di legge con riferimento a parte della documentazione medica detenuta dall´odierna resistente in relazione alla domanda di pensione di invalidità avanzata dall´interessata in data 14 novembre 2011 e rigettata dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense in data 29 aprile 2013; la ricorrente ha, in particolare, lamentato che il titolare del trattamento, successivamente al parere reso in merito alle proprie condizioni di salute da apposita Commissione collegiale medica nominata dalla Cassa tramite proprio delegato e in relazione al quale la stessa aveva precedentemente espresso il proprio consenso al trattamento dei dati che la riguardano, "con provvedimento del 11-02-2013 nominava un tale dott. (…) al fine di far esprimere un giudizio sulla validità degli accertamenti conclusi" dalla predetta Commissione, inviando al medesimo, a totale insaputa dell´interessata, i referti medici a lei relativi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota, datata 28 febbraio 2014, con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nel precisare quanto già comunicato all´interessata in epoca anteriore alla presentazione del ricorso, ha rappresentato di aver provveduto, a seguito della presentazione della domanda di pensione di invalidità e in applicazione dell´art 3 del "Nuovo Regolamento per l´accertamento della inabilità e della invalidità" (nel testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 – G.U. n. 128 del 4 giugno 2010), a conferire incarico ad un delegato per la nomina di apposita Commissione che "ha redatto (…) relazione medica (…) dalla quale è emerso il parere positivo in merito allo stato invalidante" della ricorrente; la resistente ha, inoltre, precisato di aver successivamente disposto, avvalendosi delle facoltà riconosciute dall´art. 7 del citato regolamento, la designazione di un medico fiduciario, cui è stato consegnato il relativo "carteggio documentale (…) in plico opportunamente sigillato", al fine di sottoporre ad ulteriore valutazione la relazione resa dalla Commissione collegiale medica, rappresentando, in ordine all´eccezione sollevata da controparte relativamente alla presunta mancata acquisizione del proprio consenso, che il trattamento dei dati sensibili dell´interessata, finalizzato all´esame della domanda di pensione di invalidità presentata dalla medesima, è avvenuto in conformità alla legislazione di riferimento vigente (in particolare, la legge n. 576/80 "Riforma del sistema previdenziale forense" e il "Nuovo Regolamento per l´accertamento dell´inabilità e della invalidità" applicato dalla Cassa Forense),  nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali; il titolare del trattamento ha infatti rilevato che, nel caso di specie, troverebbe applicazione l´art. 26, comma 4, del Codice che, al ricorrere di determinate fattispecie, rende legittimo il trattamento di tali dati anche solo sulla base della previa autorizzazione del Garante, pur evidenziando l´avvenuta acquisizione del previo consenso dell´interessata, reso all´atto della sottoscrizione della predetta domanda, da intendersi esteso al trattamento "dei dati personali da parte della Cassa Forense nell´ambito delle proprie finalità istituzionali e di quelle connesse all´istruttoria della domanda di pensione di invalidità e, quindi, anche al trattamento dei dati da parte del medico fiduciario della Cassa Forense, considerato che (…) il Regolamento prevede la possibilità che la Cassa Forense richieda la sua consulenza";

VISTE le note, datate 19 febbraio e 5 marzo 2014, con cui la ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha lamentato di aver ricevuto un riscontro parziale rispetto alle istanze avanzate con l´interpello preventivo, precisando, in merito a quanto affermato da controparte, di aver prestato il proprio consenso solo riguardo al trattamento dei propri dati personali da parte della Cassa Nazionale Forense "senza ulteriore espressione di consenso per quanto concerne i dati sensibili", autorizzando peraltro "la trasmissione della documentazione medica all´incaricato della Cassa (…) per la sola nomina della Commissione medica"; la ricorrente ha, inoltre, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, datata 11 marzo 2014, con cui la Cassa Nazionale Forense, nel richiamare le osservazioni già avanzate nella precedente memoria, ha ribadito la correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO che la ricorrente, a fronte delle varie istanze avanzate con il previo interpello, con l´atto introduttivo del procedimento, proposto a seguito di richiesta di regolarizzazione, ha limitato il petitum alla sola richiesta di cancellazione e/o blocco dei dati trattati in violazione di legge, delimitando, in tal modo, l´ambito oggettivo dell´odierno procedimento;

RILEVATO che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è ente privatistico avente natura giuridica di fondazione tra le cui finalità, per espressa previsione dell´art. 1 della legge n. 576 del 1980 "Riforma del sistema previdenziale forense", rientra l´erogazione delle pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità agli avvocati e ai procuratori su domanda degli aventi diritto; rilevato altresì che, al fine di procedere all´accertamento della condizione di invalidità dichiarata dagli interessati, la Cassa Nazionale Forense effettua il trattamento di dati sensibili dei medesimi, in parte da loro direttamente comunicati attraverso la documentazione medica prodotta unitamente alla domanda di pensione e, in parte, derivanti dagli accertamenti medici che, a norma del regolamento per l´accertamento della inabilità e della invalidità, la Cassa medesima effettua mediante la Commissione medica distrettuale (prevista dall´art. 3 del "Nuovo Regolamento per l´accertamento dell´inabilità e della invalidità"), nonché mediante un perito di fiducia eventualmente designato su esplicita richiesta del Presidente della giunta esecutiva chiamata ad esprimersi sulla domanda di prestazione previdenziale (art. 7 del citato Regolamento);

RILEVATO che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme del Codice in materia di trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e, in particolare, l´art. 26 che prevede che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo previo consenso scritto dell´interessato e contestuale autorizzazione del Garante, requisito quest´ultimo da solo sufficiente a legittimare il trattamento laddove, invece, il trattamento sia necessario,  tra l´altro, "per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall´autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 111" (art. 26, comma 4 lett. d), del Codice); rilevato che il trattamento di dati sensibili, effettuato dalla Cassa Nazionale Forense in funzione dell´accertamento della sussistenza dei presupposti per l´erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali richieste dagli iscritti, non necessita del consenso scritto di questi ultimi trovando il proprio fondamento, in particolare, nell´autorizzazione del Garante n. 5/2013 ("Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari", pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013) che individua, tra i soggetti destinatari della medesima, anche "le società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza ovvero fondi o casse di previdenza" (Capo I, art. 1 lett. b) della predetta autorizzazione) legittimandoli a trattare i dati e a compiere le operazioni "indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti" autorizzati "assumono nel proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall´interessato";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuato sulla base degli elementi forniti dalla stessa parte ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici ;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia