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Provvedimento del 3 aprile 2014 [3239927]

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[doc. web n. 3239927]

Provvedimento del 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 182 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto in data 13 gennaio 2014 con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Petrini, lamentando di aver ricevuto un sollecito di pagamento per fatture insolute da parte di una società di recupero crediti per conto di Fastweb S.p.A. in relazione ad un contratto di telefonia che l´interessato non aveva mai sottoscritto e in ordine al quale aveva anche presentato denuncia-querela contro ignoti per furto di identità, ha chiesto a Fastweb S.p.A. di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, "anche mediante la produzione del contratto che l´odierno ricorrente, a detta della Fastweb S.p.A., avrebbe con la medesima sottoscritto"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 21 febbraio 2014 con la quale Fastweb S.p.A. ha sostenuto che, a seguito della segnalazione del ricorrente, ha svolto gli accertamenti del caso dai quali è emerso che il medesimo è stato vittima di un furto di identità da parte di ignoti; rilevato che la società resistente ha sostenuto di aver attivato già dal marzo 2013 la procedura di disconoscimento "che implica l´annullamento di tutte le morosità pendenti" con estinzione di ogni pretesa nei confronti del ricorrente; rilevato, infine, che Fastweb S.p.A. ha fornito al ricorrente copia del contratto richiesto;

VISTA la nota inviata in data 21 marzo 2014 con la quale il ricorrente, dopo aver ricevuto la copia del contratto in questione, di fatto riservato alle piccole e medie imprese, ha disconosciuto, a tutti gli effetti di legge, la firma apposta sul contratto dichiarando di non essere mai stato titolare della partita iva riportata nel contratto e che anche all´epoca di sottoscrizione del contratto egli svolgeva attività dipendente presso uno stabilimento balneare; visto che il ricorrente si è comunque dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito la richiesta delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, sia pure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3239927
Data
03/04/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso