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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3247035]

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[doc. web n. 3247035]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 194 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 2 gennaio 2014, nei confronti di Confcommercio imprese per l´Italia- Milano – Lodi - Monza e Brianza, con cui XY, dipendente dell´ente resistente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti "in due lettere redatte dallo Studio Legale (…) nell´interesse della signora (…), dipendente dell´Unione", e a quest´ultima pervenute nell´aprile 2013, contenenti la prima "un generico allarme per la situazione creatasi all´ interno del Servizio" di cui il ricorrente è responsabile e la seconda riferita a "una serie, più o meno dettagliata, di episodi ascritti" all´interessato e in forza dei quali la denunciante "ha ottenuto dall´Unione l´immediato trasferimento"; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato l´ente resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 febbraio 2014 con cui ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice,  è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 29 gennaio 2014, con cui il titolare del trattamento, nel richiamare il riscontro già fornito in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha dichiarato di non aver mai trattato dati personali del richiedente  "al di fuori dei limiti e delle finalità espresse nell´informativa" al medesimo comunicata, precisando, in particolare, che il trattamento dei dati personali del ricorrente "non si sia mai verificato con riferimento" alle due "presunte" lettere citate dall´interessato nel ricorso;

VISTA la nota, datata 5 febbraio 2014, con cui il ricorrente, nel contestare quanto affermato dal titolare del trattamento, ha ribadito le proprie richieste rappresentando di aver avuto conferma dell´esistenza delle lettere oggetto della sua richiesta nel corso di un colloquio avuto, in data 1° agosto 2013, con il Segretario Generale di Confcommercio imprese per l´Italia- Milano – Lodi - Monza e Brianza, il quale, in un successivo colloquio avvenuto nel mese di ottobre dello stesso anno, avrebbe smentito quanto in precedenza dichiarato;

VISTA la nota, datata 18 marzo 2014, con cui l´ente resistente ha ribadito quanto in precedenza dichiarato, confermando che "nell´aprile 2013 non è mai pervenuta ad Unione, né dallo studio legale (…) né da altri legali, alcuna corrispondenza nella quale si facesse riferimento alla persona del dottor XY" e riaffermando dunque "l´assenza di qualsivoglia trattamento dei dati relativi al dottor XY nella vicenda dallo stesso riferita";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento provveduto ad integrare il riscontro già parzialmente fornito in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, dichiarando esplicitamente (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere alcun dato personale del ricorrente relativamente alla vicenda dallo stesso riferita;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Confcommercio imprese per l´Italia- Milano – Lodi - Monza e Brianza, nella misura di euro 200, in ragione della parzialità del riscontro fornito al ricorrente in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200 a carico di Confcommercio imprese per l´Italia- Milano – Lodi - Monza e Brianza, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia