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Provvedimento del 29 maggio 2014 [3281580]

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[doc. web n. 3281580]

Provvedimento del 29 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 29 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") datata 31 gennaio 2014 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in diversi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere e di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni atti relativi ad un procedimento ex art. 25 della legge 241/1990 proposto nel novembre 2012 dinanzi alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi, tra cui, in particolare la "delibera" e/o la "procura" con le quali il legale rappresentante di Carichieti S.p.A. ha delegato i propri procuratori a rappresentare la società nel procedimento medesimo;

VISTO il ricorso pervenuto il 24 febbraio 2014 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, oltre a ribadire le richieste già formulate nell´interpello preventivo, ha chiesto altresì di conoscere i soggetti ai quali i dati personali in questione sono stati comunicati; visto che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 28 marzo 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, nel sottolineare che il mandato alle liti/procura speciale "non necessita di apposita delibera", ha affermato che in ogni caso "la procura è versata in atti da tempo ed è stata sistematicamente richiamata" aggiungendo che "l´eventuale carenza, se del caso, dovrebbe essere eccepita rispetto allo ius postulandi e non certo quale accesso ai dati";

VISTE le note pervenute per fax il 1, 17 e il 29 aprile 2014 con le quali l´interessato ha ribadito integralmente le proprie richieste, specificando di voler accedere ai dati contenuti nelle " delibere e/o procure", salvo che la controparte non attesti che le stesse non esistano;

VISTE le note pervenute per e-mail il 21 e il 23 maggio 2014 con le quali la parte resistente, nel ribadire quanto sostenuto nella nota precedente, ha trasmesso copia delle "procure rilasciate nei vari procedimenti instaurati avanti la Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi nonché quella ultima generale a ratifica e sanante per tutti i procedimenti", precisando nuovamente "la non necessità delle stesse" e rilevando che "laddove, nelle memorie, non è indicata la rappresentanza processuale non vi è, ovviamente, procura allegata";

RITENUTO che deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati non essendo stata, tale istanza, come le ulteriori formulate nel corso del procedimento, preceduta dal relativo interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice;

RILEVATO che, in ordine ai restanti profili, allo stato della documentazione in atti e tenuto anche conto della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui anche ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità, la resistente ha fornito un idoneo riscontro all´interessato, producendo copia della nota del 19 novembre 2012 con la quale l´istituto di credito resistente ha trasmesso ai propri avvocati il mandato ad litem, corredato di procura, per il procedimento instaurato dinanzi alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi con riferimento agli atti del fascicolo di questa Autorità n. 81493; ritenuto che, alla luce di ciò, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi, alla luce della peculiarità della vicenda, per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i soggetti ai quali i dati personali dell´interessato sono stati comunicati;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

3) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia