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Provvedimento del 15 maggio 2014 [3320285]

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[doc. web n. 3320285]

Provvedimento del 15 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 6 febbraio 2014 nei confronti di Coprikompatt s.r.l., con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica "XY@gmail.com" di una comunicazione promozionale indesiderata, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che le predette operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che la copia del ricorso, dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte e della proroga del termine della decisione sono stati inviati alla resistente per mezzo di due raccomandate a/r rispettivamente ricevute in data 5 marzo 2014 e 9 aprile 2014;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro al ricorrente né prima né dopo l´inizio del procedimento;

RITENUTO alla luce di ciò di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare alla resistente di fornire riscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a tutte le richieste avanzate dal ricorrente con l´interpello preventivo e poi ribadite nel ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli interamente a carico di Coprikompatt s.r.l.;

RILEVATO che la resistente, nonostante la formale richiesta di informazioni da parte di quest´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, inviata per mezzo di raccomandata a.r. ricevuta in data 9 aprile 2014, non ha fornito alcuna risposta entro il termine indicato; rilevato, al riguardo, che con separato procedimento l´Ufficio provvederà a contestare alla resistente la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina alla resistente di fornire riscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a tutte le richieste avanzate dal ricorrente;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti interamente a carico di Coprikompatt s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Coprikompatt s.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia