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Telecomunicazioni - Mancata indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati - 30 novembre 1998 [4...

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 [doc. web n. 41071]

Telecomunicazioni - Mancata indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati - 30 novembre 1998

Le pronuncia del Garante non "costituisce, nella sua natura, un atto di una tipica attività consultiva", ma un provvedimento adottato nell´esercizio di un´attività amministrativa espressamente prevista dalla legge n. 675/1996, la quale attribuisce a questa Autorità il potere di segnalare al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali le modificazioni opportune al fine di rendere quest´ultimo conforme alle disposizioni vigenti (v. l´art. 31, comma 1, lett. c)).

Roma, 30 novembre 1998

Sig. (.... )
Telecom Italia S.p.A.
Direzione generale
Corso d´Italia, 41
00198 Roma

e, p.c.
Telecom Italia S.p.A.
Filiale di


OGGETTO: Mancata indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati (art. 5 d. lg. n. 171/1998)

La S.V. ha chiesto un parere sulla risposta fornita dalla Telecom Italia S.p.A. - Filiale di Ferrara in ordine alla richiesta "di identificazione dei destinatari di alcune telefonate elencate nel dettaglio chiamate allegato" ad una determinata fattura. Nella richiesta formulata dal suo legale, il 7 ottobre scorso si richiama il recente provvedimento adottato in proposito da questa Autorità.

Nella risposta inviata alla S.V., la Telecom ha precisato di attenersi alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 171/1998 in tema di tutela della riservatezza nel settore delle telecomunicazioni (in particolare, all´art. 5, comma 3, che stabilisce appunto la non indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre del numero chiamato). La stessa società ha, tra l´altro, sostenuto che la pronuncia del Garante "costituisce, nella sua natura, un atto di una tipica attività consultiva e pertanto non idoneo a modificare una fonte primaria dello Stato quale invece rappresenta il decreto sopra citato".

Al riguardo, si ritiene opportuno trasmetterLe copia del provvedimento del Garante sopra citato che è stato adottato il 5 ottobre u.s. e, quindi, non poteva essere ancora conosciuto nella sua interezza dalla S.V.. In tale provvedimento, si indicano i presupposti in base ai quali "il gestore del servizio telefonico non può opporre un rifiuto, ma deve comunicare per intero i numeri controversi per permettere all´abbonato di identificare puntualmente le chiamate effettuate, di verificare la correttezza degli importi addebitati e di proseguire la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria" (v. paragrafo 2, parte finale).

In particolare, al paragrafo 3 del provvedimento, si sottolinea che "concretamente, l´abbonato può rivolgersi al gestore telefonico, senza particolari formalità e con una procedura snella, contestando la circostanza che determinate telefonate siano state effettuate dai propri apparecchi; il gestore deve verificare le chiamate "contestate", comunicando all´abbonato se l´addebito, dopo il controllo, resta fondato.
Laddove tale riscontro non giunga, o comunque permanga un giustificato e motivato dubbio nell´abbonato, quest´ultimo ha diritto di chiedere e di ottenere gratuitamente dal gestore la comunicazione per intero dei numeri telefonici oggetto di precisa contestazione
".

Si rappresenta, pertanto, la necessità per la S.V. di riformulare le proprie richieste nei termini appena indicati, in modo da ottenere la comunicazione in chiaro di determinati dati che non figurano nella fatturazione dettagliata ai sensi del predetto d.lg. n. 171/1998.

Sotto altro profilo, occorre peraltro ricordare che la pronuncia del Garante non "costituisce, nella sua natura, un atto di una tipica attività consultiva", ma un provvedimento adottato nell´esercizio di un´attività amministrativa espressamente prevista dalla legge n. 675/1996, la quale attribuisce a questa Autorità, nel quadro dei compiti di vigilanza e sulla corretta applicazione della legge, il compito di " controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento ....", nonché il potere di segnalare al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali le modificazioni opportune al fine di rendere quest´ultimo conforme alle disposizioni vigenti (v. l´art. 31, comma 1, lett. b) e c)).

Ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, il Garante invita, pertanto, la Telecom Italia S.p.A. a voler fornire con cortese sollecitudine, e comunque entro il 14 dicembre p.v., ogni elemento utile in ordine alle determinazioni finora assunte per attuare i principi indicati nel citato provvedimento del 5 ottobre scorso.

IL PRESIDENTE