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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Preventivi Italia s.r.l. - 7 maggio 2015 [4207931]

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[doc. web n. 4207931]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Preventivi Italia s.r.l. - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 17869/78073 del 6 luglio 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 18 ottobre 2012 nei confronti di Preventivi Italia s.r.l. P.Iva: 07045240723, con sede in Andria (Bt), via Martiri di Bologna n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che, sul sito Internet www.preventivi.it della citata società, erano presenti distinti form di raccolta dati dedicati a Utenti e aziende. Per la raccolta di dati personali delle aziende, effettuata tramite uno dei form, veniva resa un´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice recante la finalità ulteriore del trattamento di mailing marketing con la precisazione della natura facoltativa del conferimento dei dati per detta finalità. A fronte di tale informativa, la manifestazione del consenso derivante dalle procedure di registrazione, oltre ad essere obbligatoria, era indistinta rispetto alla pluralità di finalità del trattamento indicate nell´informativa ai sensi dell´art, 13 del Codice, in violazione di quanto previsto dall´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 108 del 10 dicembre 2012 con cui è stata contestata alla società, la violazione amministrativa previste dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i trattamenti di dati personali effettuati tramite il form dedicato alle aziende del sito Internet www.preventivi.it, senza acquisire un consenso libero e specifico rispetto alla pluralità di finalità del trattamento indicate nell´informativa;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 1° febbraio 2013 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società ha evidenziato che "(…) una registrazione al sito configura di fatto la stipulazione di un contratto on line (…) che intercorre tra le stesse aziende  e Preventivi.it, la quale nell´ambito dello stesso accordo si obbliga a fornire i preventivi richiesti. (…) Non c´è alcuna ragione, pertanto, in base alla quale si possa affermare che non sia stato concluso alcun contratto con l´azienda che autorizzasse Preventivi.it al trattamento dei dati personali". Ha evidenziato, altresì, come "(…) Preventivi.it non pone in essere alcuna attività configurabile come trattamento di dati personali per finalità commerciali o promozionali (…)", atteso che "(…) alcune delle mail che sono state definite (…) attività di marketing, sono semplici messaggi di benvenuto di invio di informazioni sull´utilizzo dello stesso, inviati automaticamente dal sistema (…)" che "(…) invia ai medesimi clienti alcune comunicazioni informative, finalizzate ad avvertire i clienti della possibilità di godere di sconti per l´eventuale rinnovo del contratto o per il perfezionamento di un nuovo contratto,(…)". Inoltre, ha osservato come sia "(…) necessario porre in rilievo che ai sensi della nuova formulazione dell´art. 4, comma 1 lett. b, i dati delle persone giuridiche non sono più dati personali". La società, poi, ritiene applicabile, al caso di specie, il disposto del provvedimento dell´Autorità datato 19 giugno 2008, recante "Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili", nella parte in cui viene disciplinata la deroga all´obbligo di acquisire il consenso al trattamento dei dati di cui all´art. 23 del Codice. Ritiene parimenti applicabile anche la disciplina di cui all´art. 24 del Codice, in quanto "(…) nei form elettronici è l´utente stesso che volontariamente immette i suoi dati per chiedere un riscontro a una sua specifica richiesta (…) dunque l´invio di un messaggio PROMO configura un´attività nell´ambito di tale trattamento, finalizzata a perfezionare un rapporto contrattuale (…)", ove, peraltro, nel caso in argomento, "(…) viene in rilievo (…) quanto previsto dall´art. 130, comma 4, del Codice Privacy (…)", atteso che la società "(…) si è limitata a inviare agli indirizzi e-mail dei suoi clienti le comunicazioni riguardanti le promozioni sui medesimi servizi che erano già stati erogati agli stessi(…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 1° luglio 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Risulta pacifico che la società, nel raccogliere i dati degli interessati tramite il proprio sito Internet anche per mezzo di form dedicati alle aziende, ha reso un´informativa, ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella quale erano indicati trattamenti afferenti al direct marketing, direct mailing e ricerche di mercato anche in collaborazione con soggetti terzi. A fronte di ciò, si evidenzia che subordinare all´espressione del consenso al trattamento dei dati il servizio richiesto, così configurato, perfeziona l´illecito contestato, in quanto viola il principio di "libertà" del consenso previsto dall´art. 23, comma 3 del Codice. Peraltro, sul punto, rileva considerare come nonostante la citata informativa indicasse come facoltativo il conferimento di dati relativi al direct marketing, direct mailing e ricerche di mercato anche in collaborazione con soggetti terzi, in realtà tale conferimento, come sopra illustrato, era reso obbligatorio. Si evidenzia, altresì, come la società ritenga erroneamente non applicabile il Codice in ragione del fatto che quelli forniti dalle aziende iscritte non possano essere qualificati come dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. b) del Codice. Nel caso di specie trova applicazione il regime regolato dall´art. 130, comma 1 del Codice, atteso che la società, a fronte dei trattamenti di direct marketing, direct mailing, ricade nell´obbligo di acquisizione del consenso del "contraente" (aziende iscritte al sito di Preventivi.it) per comunicazioni commerciali, così come peraltro stabilito dal Garante con provvedimento n. 262 del 20 settembre 2012 (in www.gpdp.it., doc. web n. 2094932), indipendentemente dalla natura giuridica (persona fisica o persona giuridica) dello stesso. Sul punto, poi, diversamente da quanto argomentato, non trova applicazione il disposto dell´art. 130, comma 4 del Codice, atteso che tale articolo è applicabile a condizione che si realizzino i necessari presupposti costituiti, tra l´altro, dall´utilizzo delle sole coordinate di posta elettronica e dalla necessità di informare il destinatario della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Risulta provato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, che tali elementi essenziali non sono riscontrabili nel caso che ci occupa, atteso che, nell´informativa il trattamento di direct marketing, direct mailing non è limitato al solo indirizzo di posta elettronica, né vi è alcuna specifica indicazione sulla possibilità di opporsi dell´interessato nel senso indicato dalla norma. Inoltre, risulta inconferente quanto argomentato circa l´effettiva stipula dei contratti tra le aziende iscritte al sito Internet e Preventivi.it, atteso che l´obbligo di acquisire un consenso libero e informato ai sensi dell´art. 23 del Codice prescinde dalla stipula contrattuale propriamente detta, ma si perfeziona nel momento del conferimento dei dati. Deve essere considerato parimenti inconferente anche quanto esposto circa l´applicazione, al caso di specie, del provvedimento dell´Autorità datato 19 giugno 2008, in quanto, quelli oggetto di contestazione non rientrano nella definizione di trattamenti per finalità amministrative e contabili;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) della aziende iscritte al sito www.preventivi.it (contraenti) acquisendo, in violazione di quanto disposto dall´art. 23 del Codice, un consenso obbligatorio e indistinto rispetto alla pluralità di finalità del trattamento indicate nell´informativa resa agli interessati;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Preventivi Italia s.r.l. P.Iva: 07045240723, con sede in Andria (Bt), via Martiri di Bologna n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4207931
Data
07/05/15

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca