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Newsletter del 28 agosto 2015 - Morosi: no alla "black list" sul sito del Comune

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Morosi: no alla "black list" sul sito del Comune
Irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità della persona

 

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede  tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell´ente locale.
 
Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un´istruttoria avviata a  seguito di un articolo  di  stampa nel quale si annunciava l´intenzione dell´ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi. Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili.
 
In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l´obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.
 
Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticità,  ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale,  poiché l´entrata in vigore dell´obbligo di  pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo. L´iniziativa del Comune, per di più,  produce un trattamento di dati non conforme ai principi  del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall´ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.

 



P.a.: al consigliere regionale solo dati sanitari anonimi  

 

I consiglieri regionali nell´espletamento delle loro funzioni di controllo sulla spesa sanitaria possono avere accesso solo a dati anonimi e a informazioni che non consentano di risalire, anche indirettamente, all´identità dei pazienti. Lo ha chiarito il Garante privacy rispondendo ai quesiti posti da due Regioni alle quali si erano rivolti  due consiglieri che intendevano conoscere dati sanitari contenuti nel sistema informatico regionale.

Nel primo caso, il consigliere chiedeva l´accesso alla documentazione riguardante i pazienti che avevano usufruito dell´esenzione dal ticket per cure oncologiche negli anni 2012, 2013, 2014, completa, tra l´altro, dell´indicazione del Comune e della Provincia di residenza, della nazionalità, della patologia, della data di concessione o di revoca  dell´esenzione.

Nel secondo caso, il consigliere voleva conoscere alcuni dati personali degli ultimi sette anni contenuti nei cosiddetti "Flussi sanitari del sistema informativo sanitario regionale", distinti per singole Asl e ospedali regionali.

Nelle note inviate alle Regioni, il Garante ha ribadito il criterio generale, già sancito nel provvedimento del 2013, secondo cui la pubblica amministrazione nel valutare le richieste di accesso dei consiglieri regionali deve rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy, in particolare, quando l´istanza riguarda la conoscenza di dati sensibili: in questo caso l´amministrazione deve verificare che tali informazioni siano effettivamente indispensabili e necessarie all´espletamento del mandato consiliare. Per questi motivi le richieste dei consiglieri, ha precisato  l´Autorità,  potranno  essere soddisfatte solo garantendo il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone interessate. La Pa potrà dunque comunicare al consigliere notizie e informazioni prive delle generalità o di altri elementi che rendano identificabili, anche indirettamente, gli interessati. Le Regioni, qualora intendessero accogliere le  istanze dei consiglieri, dovranno pertanto adottare opportune misure di "anonimizzazione" per escludere la possibilità di risalire all´identità del singolo paziente.
 

 



Sanità: sistemi informativi e privacy, seminario del Garante
Il 2 ottobre a Roma presso l´Auditorium del Ministero della salute

 
Il Garante per  la privacy organizza un seminario di formazione su "Sistemi informativi in ambito sanitario e protezione dei dati  personali". L´incontro curato dal personale dell´Ufficio del Garante si terrà a Roma, il 2 ottobre 2015, presso l´Auditorium del Ministero della salute. Nel corso del seminario si affronteranno le tematiche connesse all´applicazione della disciplina in materia di protezione dati nel contesto sanitario e saranno illustrate, in particolare, le "Linee guida sul dossier sanitario elettronico", adottate dall´Autorità il 4 giugno 2015.
 
Destinatari dell´iniziativa i responsabili della privacy e, in generale, le figure professionali che all´interno delle strutture pubbliche e private si occupano della corretta attuazione della disciplina di protezione dei dati, con particolare riferimento alle questioni connesse al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona in occasione dell´utilizzo dei sistemi informativi in ambito sanitario. Una quota dei posti disponibili verrà riservata a coloro che operano nel sistema sanitario pubblico e presso le strutture sanitarie private.
 
Gli interessati  dovranno far pervenire la propria iscrizione entro il 24 settembre 2015, compilando il modello on line disponibile sul sito del Garante.
 
La partecipazione all´iniziativa è gratuita.
 

 

ATTENZIONE

Ci rincresce comunicare che, essendo esaurita la disponibilità dei posti, purtroppo non è possibile accettare ulteriori richieste di iscrizione al seminario. Considerato l´interesse per l´argomento, l´Autorità si riserva ulteriori iniziative sul tema.
(Roma, 1° settembre 2015
)

 

 

 

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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