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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Frosinone - 7 maggio 2015 [4210583]

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[doc. web n. 4210583]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Frosinone - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 279 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 21473/53969 del 14 ottobre 2011, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso il Centro per l´impiego di Frosinone, con sede in Frosinone, Via Tiburtina n. 321, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 18 aprile 2012, dai quali è emerso che titolare dei trattamenti di dati personali effettuati presso il Centro per l´impiego è la Provincia di Frosinone;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione acquisita e delle integrazioni fatte pervenire con la nota del 30 maggio 2012, il predetto Nucleo ha svolto ulteriori accertamenti, formalizzati nel verbale del 7 novembre 2012, dai quali è emerso che la Provincia di Frosinone non ha provveduto all´aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) relativamente agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, con conseguente mancata adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. 33 e 34 del Codice;

VISTO il verbale n. 92/2012 del 4 dicembre 2012 con cui è stata contestata alla Provincia di Frosinone, con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 13, P.I. 01633570609, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 10 giugno 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in cui la parte ha depositato una memoria difensiva dalla quale emerge che "le difficoltà incontrate nell´adempiere a quanto contestato vanno ricercate nelle oggettive difficoltà in cui versa la provincia di Frosinone (…). Il periodo in esame è stato alquanto turbolento per l´Ente: si sono verificati molti avvicendamenti e diverse attività (anche se pianificate) non hanno avuto attuazione per motivi puramente economici. (…) Solo nella seconda metà del 2012 le risorse (…) sono state rese disponibili e utilizzabili. Da allora tutte le attività hanno ricevuto un nuovo deciso impulso";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte rispetto a quanto contestato. Le difficoltà incontrate dall´Ente, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello amministrativo (per gli avvicendamenti al vertice dell´Amministrazione che si sono susseguiti nel tempo, fino al suo commissariamento) non consentono di qualificare il caso in esame sotto il profilo della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Sul punto, si osserva, infatti, che la giurisprudenza di rito, in tema di illeciti amministrativi, ha precisato che l´esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi, idonei ad ingenerare nell´autore della violazione il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, in quanto determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta e non ovviabile con l´ordinaria diligenza e prudenza (Cass. 2007, n. 5894; Cass. 2006, n. 11012; Cass. 1999, n. 1151);

RILEVATO, pertanto, che la Provincia di Frosinone ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza, in relazione al mancato aggiornamento del DPS, ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla Provincia di Frosinone, con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 13, P.I. 01633570609, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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