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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Pelamatti Giacomo - 7 maggio 2015 [4240451]

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[doc. web n. 4240451]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Pelamatti Giacomo - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 280 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia ha contestato, con atto, che qui deve intendersi integralmente riportato, del 15 novembre 2011 (notificato in pari data) nei confronti del sig. Pelamatti Giacomo, nato a Brescia (BS), il 20 febbraio 1954 e residente a Malegno, in via Fontana, n. 35, C.F. PLMGCM54B20B149X, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Redi di Pelamatti Giacomo", con sede in Malegno, via del Lanico, n. 202, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice") per l´attivazione di due schede telefoniche, in capo a due persone, effettuata all´insaputa degli interessati;

VISTO che nell´atto di contestazione del 15 novembre 2011 si dichiara che "nel gennaio del 2007 questo Reparto ha concluso una complessa indagine di P.G. nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti. In tale contesto si accertava che i reali utilizzatori di molte utenze mobili, sottoposte ad intercettazioni, non corrispondevano ai formali intestatari. Gli approfondimenti eseguiti permettevano di acquisire dai formali intestatari delle sim card predette formali denunce di disconoscimento e di individuare una società, con sede nella provincia di Brescia, che, in qualità di "Master dealer" della Vodafone Omnitel N.V., risultava aver attivato tali utenze"; "Le investigazioni espletate nei confronti del dealer "Redi di Pelamatti Giacomo" […] hanno permesso di rilevare come quest´ultima ditta ind.le abbia intestato varie sim-card a terzi, risultati ignari di tali attribuzioni […]"; "L´esito di tale attività portava alla raccolta di 2 querele relative a complessive 2 attivazioni di sim card, effettuate dalla "Redi di Pelamatti Giacomo" […]. Si provvedeva quindi a richiedere al gestore Vodafone N.V. copia dei contratti stipulati e oggetto di querela, ma lo stesso non era in grado di produrla. Si rappresenta inolre che anche nel corso della perquisizione effettuata, in data 25.06.2008, alla sede della Redi di Pelamatti Giacomo la parte non è stata in grado di esibire i contratti oggetto di querela. […]";

RILEVATO che dal rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dal predetto Nucleo di Polizia Tributaria ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi del 12 dicembre 2011 in ordine alla predetta contestazione:

- con cui la parte ha evidenziato che "Dall´esame del verbale di contestazione emerge che: i fatti contestati alla sottoscritta risalgono al periodo gennaio-agosto 2007; […] Solo nel novembre 2011, a distanza di oltre due anni e mezzo dall´ultimo atto di indagine, […] si procedeva alla contestazione per la violazione amministrativa relativa ai fatti oggetto dell´inchiesta. A tale riguardo si rileva che l´art. 14 della L. 689/1981 prescrive che "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente" e che qualora ciò non avvenga, entro il termine di novanta giorni, debba essere effettuata la notificazione con gli estremi della violazione. […] Pertanto, tale ingiustificato ed irragionevole lasso di tempo tra l´accertamento della violazione e la sua contestazione (oltre due anni!), comporta l´illegittimità del verbale sia per l´omessa contestazione immediata, sia in subordine per l´omessa notificazione nel termine sopra indicato, decorrente quantomeno dal momento in cui l´organo accertatore avrebbe potuto senz´altro procedere a detto incombente ";

- la parte, inoltre, ha precisato che "Il verbale reca nella parte "Contestazione" quale soggetto autore della violazione tale dealer "A.G.F. Tacchinardi Christian", in qualità di responsabile del trattamento dei dati. Tale indicazione risulta contraddittoria rispetto a quanto riportato nell´incipit dell´atto, ove viene menzionata quale "parte" la società Redi di Pelamatti Giacomo & C. s.n.c., rappresentata dal sottoscritto […] In subordine, deve altresì rilevarsi che […] il verbale indica quale soggetto trasgressore la società Redi di Pelamatti Giacomo & C. s.n.c., asseritamente indicata quale conferitaria delle attività già svolte dalla cessata ditta individuale del sottoscritto. Tuttavia […] la società Redi di Pelamatti Giacomo & C. s.n.c. risulta del tutto estranea ai fatti contestati, che invece la G.d.f. attribuisce alla condotta del sottoscritto, quale titolare della ditta individuale Redi di Pelamatti Giacomo";

- la parte ha altresì evidenziato che "nel verbale si indica il "dealer" Redi di Pelamatti Giacomo quale soggetto asseritamente responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 del D.Lgs. n.196/2003, in quanto designato da parte del titolare del trattamento "VODAFONE" […] In realtà, […] il Point non aveva alcun rapporto contrattuale diretto con il gestore Vodafone, titolare del trattamento, bensì solo con il proprio Master Dealer, che, nel caso di specie, era la società Wanted Electronics s.r.l. […] merita inoltre precisarsi che la sanzione prevista dall´art. 161 Cod. Privacy per omessa o inidonea informativa non sarebbe comunque configurabile con riguardo al mero incaricato per il trattamento, quale avrebbe potuto essere astrattamente il Point, il quale avrebbe operato in ogni caso sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento […]" e che "il "Master Dealer" Wanted Electronics s.r.l. era in possesso della password del Point che gli veniva comunicata anche allorquando si riscontravano problemi con le attivazioni via terminale elettronico e, comunque, poteva attivare contratti a nome e per conto del Point";

- con riguardo all´attivazione delle schede telefoniche, la parte ha evidenziato che "dall´esame del verbale risulta omessa qualsivoglia indicazione in merito: […] - alle modalità con le quali l´attivazione di tale scheda sarebbe stata riconducibile all´attività della sottoscritta e non, ad esempio, a quella del master dealer o a quella di altro Point […];

- relativamente alle denunce-querele presentate dagli interessati, negli scritti difensivi la parte sostiene che "questi ultimi abbiano verosimilmente disconosciuto le schede telefoniche per errore che avrebbe potuto essere determinato dall´aver semplicemente "dimenticato" dell´avvenuta attivazione della sim. […] Difatti non può escludersi che entrambe le attivazioni contestate siano state effettuate nell´ambito della procedura di passaggio verso nuovo operatore […]. Risulta pertanto verosimile che dette persone si siano semplicemente dimenticate della sussistenza di tali schede telefoniche provvisorie, disconoscendone erroneamente la titolarità solo dietro sollecitazione della G.d.F. […] deve rimarcasi che il mero disconoscimento della titolarità dell´utenza telefonica da parte dei signori sopra indicati, non è evidentemente un elemento sufficiente a consentire di ritenere integrata la violazione dell´art. 13 del Cod. Privacy";

- nelle medesime memorie, la parte ha altresì rappresentato che "gli agenti verbalizzanti si limitano a contestare che il sottoscritto avrebbe asseritamente attivato delle schede telefoniche all´insaputa del cliente, utilizzando illecitamente i dati personali di quest´ultimo (senza peraltro specificare in quale modo siano stati ottenuti), senza dedurre, nemmeno genericamente, in quale occasione ed in quale momento sarebbe avvenuto il contatto con il cliente, durante il quale il sottoscritto avrebbe omesso di fornire l´attività informativa dovuta. Eppure, tale contatto con l´interessato al trattamento dei dati è un elemento essenziale della fattispecie sanzionatoria […] al cui verificarsi sorge l´obbligo per il soggetto agente di tenere il comportamento imposto dalla norma medesima";

- la parte, inoltre, nei medesimi scritti difensivi ha negato espressamente "la responsabilità per qualsivoglia violazione", richiedendo l´applicazione della diminuente di cui all´art.  164-bis, comma 1 del Codice con riguardo "alla natura anche economica dell´attività svolta", atteso che "nel caso di specie, la presunta violazione pare senz´altro di scarsissima rilevanza";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell´impresa in relazione alla contestazione di cui sopra per le motivazioni di seguito riportate:

- deve osservarsi, con riferimento al primo motivo di doglianza richiamato nelle memorie difensive che, come riportato nel verbale di contestazione del 15 novembre 2011, "In data 15.09.2011, il P.M. Dott. Antonio Chiappani, titolare delle indagini, autorizzava questo Nucleo P.T. ad utilizzare ai fini amministrativi gli elementi acquisiti nell´ambito penale, al fine di consentire – previo accordo con l´Autorità Garante per la Privacy e ricorrendone i presupposti – le contestazioni ex art. 14 L. n. 689/1981 […]". Pertanto, pur risalendo i fatti al periodo gennaio-agosto 2007, come evidenziato dalla parte, la contestazione elevata il 15 novembre 2011 (notificata in pari data) rispetta il termine di novanta giorni, di cui all´art. 14 della L. 689/1981, decorrente dal momento in cui il P.M. autorizzava l´utilizzo a fini amministrativi dei dati raccolti nel corso dell´indagine penale, in data 15 settembre 2011;

- per quanto riguarda l´individuazione del soggetto autore della violazione, è chiaro che la designazione del Dealer "A.G.F. Tacchinardi Christian", rappresenta un mero errore materiale, compiuto durante la redazione del verbale di contestazione, che comunque è stato letto e sottoscritto dalla parte. Si rileva, in tal senso, che l´imputazione della responsabilità a Pelamatti Giacomo, in qualità di titolare dell´impresa individuale "Redi di Pelamatti Giacomo" è evidenziata per ben otto volte nel medesimo verbale. Con riferimento all´indicazione della società "Redi di Pelmatti Giacomo & C. S.n.c." si evidenzia che, attraverso la consultazione del registro della Camera di Commercio di Brescia, è emerso che l´impresa individuale Redi di Pelamatti Giacomo risulta cessata e conferita in Redi di Pelamatti Giacomo & C. S.n.c. Pertanto, rimanendo quest´ultima estranea ai fatti, la responsabilità per la violazione di cui all´art. 161 del Codice è da attribuirsi in capo al sig. Pelamatti Giacomo, in qualità di titolare dell´impresa individuale Redi di Pelamatti Giacomo e ora legale rappresentante della società Redi di Pelamatti Giacomo & C. S.n.c.;

- in relazione alla questione della configurazione della responsabilità, si rileva che non ha alcuna rilevanza l´indicazione della qualità di "responsabile del trattamento", posto che il Dealer (Redi di Pelamatti Giacomo) risulta vincolato da un accordo con il Master dealer (Wanted Electronics S.r.l.) che stabilisce con puntualità gli obblighi anche in tema di trattamento dei dati personali e di resa dell´informativa nonché in tema di identificazione dei clienti e di attivazione delle sim. Inoltre, il fatto stesso che il Point abbia agito con autonome determinazioni attivando le schede telefoniche all´insaputa dei querelanti, senza fornire la predetta informativa, configura "Redi di Pelamatti Giacomo" come autonomo titolare del trattamento, rendendolo così responsabile della violazione di cui all´art. 13 del Codice. Con riferimento al presunto coinvolgimento del Master dealer, inoltre, si evidenzia che questi, dispone dell´uso esclusivo e personale di una work station messa a disposizione da Vodafone, della quale "il Master Dealer comunica al point […] i codici di accesso, che devono essere modificati dal point subito dopo il primo accesso […]" (cfr. nota Vodafone del 17 luglio 2008, in riscontro ad una richiesta di informazioni della Guardia di finanza), rendendo così impossibile al Master dealer l´eventuale accesso al sistema esclusivo del Point;

- con riferimento alle modalità con cui la responsabilità sia stata ricondotta all´operato di Redi di Pelamatti Giacomo, appare infondata l´ipotesi secondo cui l´inserimento dei dati dei querelanti per l´attivazione delle schede telefoniche sarebbe stato effettuato dal Master dealer o da altro Point, in considerazione della già evidenziata esclusività dell´utilizzo della work station da parte del Dealer;

- relativamente alla circostanza che le utenze disconosciute possano essere quelle attribuite provvisoriamente nelle procedure di MNP (Mobile Number Portability), si evidenzia che tale ipotesi non viene suffragata da alcuna evidenza probatoria mentre, al contrario, le numerazioni oggetto di contestazione risultano attribuite a seguito di adesione ad un piano tariffario Vodafone non collegato a procedure di portabilità. Inoltre, il fatto che le attivazioni siano state disconosciute dagli intestatari mediante denuncia-querela presentata all´autorità giudiziaria, rafforza il quadro probatorio volto ad evidenziare che le operazioni di trattamento finalizzate all´attivazione delle sim sono avvenute senza che gli interessati ne fossero a conoscenza e quindi, primariamente, senza che gli stessi avessero ricevuto l´informativa di cui all´art. 13 del Codice.  

- con riguardo alle ulteriori argomentazioni difensive, deve evidenziarsi che a nulla rileva l´assenza dell´indicazione, all´interno del verbale di contestazione, delle circostanze in cui sarebbero stati raccolti dal Dealer i dati degli interessati. Infatti, mediante denuncia-querela presentata alla polizia giudiziaria sono state disconosciute le attivazioni da parte dei soggetti interessati, i cui dati sono stati utilizzati, a loro insaputa, per attivare complessivamente due schede telefoniche. Per altro, il più volte richiamato verbale di contestazione dà atto che tali attivazioni sono state effettuate dall´impresa individuale Redi di Pelamatti Giacomo, "a seguito delle investigazioni espletate nei confronti del dealer";

- per quanto concerne la riduzione della sanzione amministrativa di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, si precisa che in base al principio di legalità, sancito dall´art. 1 della L. 689/1981, al caso di specie devono essere applicate le previsioni di legge vigenti all´epoca della commissione della violazione (gennaio-agosto 2007). Pertanto, per la parte è escluso il ricorso all´attenuante di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, introdotta con D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009;

RITENUTO che, con riferimento al complessivo trattamento svolto dalla parte finalizzato all´attivazione delle schede telefoniche all´insaputa degli intestatari, deve osservarsi altresì quanto segue:

- le modalità affinché l´attivazione di schede telefoniche sia svolta in una cornice di legittimità rispetto alle disposizioni del Codice sono state indicate nel provvedimento a carattere generale del 16 febbraio 2006 (pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2006, rinvenibile in www.gpdp.it, doc. web n. 1242592), nel quale si rappresenta, fra l´altro, che "tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza" e che "agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell´attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell´adozione di idonee misure di sicurezza";

- nel caso in argomento, la parte ha trattato dati personali di clienti del gestore di telefonia Vodafone, in forza di un accordo sottoscritto con la società Wanted Electronics S.r.l. (che aveva assunto il ruolo di Master dealer);

- in tale accordo si precisa, fra l´altro, che "il Point si assume l´obbligo e la responsabilità di identificare gli acquirenti di: Carte Telefoniche, Prepagate, Contratti di Abbonamento e di qualsiasi altro servizio offerto da Vodafone. L´identificazione è compiuta prima della consegna della Carta Sim, acquisendo i dati anagrafici riportati in un valido documento d´identità" e deve, fra l´altro, "rendere l´informativa ai clienti Vodafone concernente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ed i diritti degli interessati (tale informativa è contenuta nella modulistica predisposta da Vodafone)"; "trattare i dati personali dei Clienti Vodafone contenuti nella modulistica nel rispetto degli obblighi contenuti nel presente accordo, solo ed esclusivamente per le finalità correlate all´adempimento degli obblighi contrattuali vigenti tra il Master Dealer e il Point"; "effettuare la raccolta dei dati personali dei clienti e le operazioni di attivazione e postattivazione in modo riservato, avendo cura che non sia possibile per altri soggetti assistere direttamente alle operazioni riguardanti i dati personali dei Clienti"; "identificare il cliente mediante un documento di riconoscimento prima di effettuare interventi di visualizzazione dell´utenza sul supporto informatico";

- due persone hanno disconosciuto la titolarità delle schede telefoniche attivate a loro insaputa con denunce presentate alla Guardia di finanza tra il dicembre 2007 e il marzo 2008, rappresentando di non aver mai richiesto l´attivazione a proprio nome dell´utenza oggetto di disconoscimento e di non aver mai dato incarico ad altri di provvedervi per proprio conto;

- alla luce del fatto che la difesa non risulta aver contestato in sede penale le denunce presentate dai querelanti, consegue il fatto che le schede telefoniche oggetto di disconoscimento sono state attivate all´insaputa degli intestatari evidentemente contravvenendo a quelle necessarie disposizioni contrattuali (ad esempio in materia di identificazione del soggetto che richiede l´attivazione di schede o servizi aggiuntivi o anche solo la visualizzazione della propria posizione contrattuale) che legano le operazioni di trattamento dei dati personali svolte dalla parte al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare;

- emerge pertanto che, con riferimento alle operazioni volte all´attivazione delle schede telefoniche in assenza degli intestatari e senza l´acquisizione di un loro valido documento, la parte ha svolto trattamenti di dati personali esercitando un potere decisionale del tutto autonomo e svincolato dalle disposizioni contrattuali che la legavano al gestore telefonico e al Master dealer, assumendo la veste giuridica di titolare del trattamento, così come delineato dal richiamato provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006;

- da ciò deriva che la parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento, avrebbe dovuto rendere agli intestatari delle schede telefoniche l´informativa contenente tutti gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati, circostanza che non risulta sia mai avvenuta;

- per tali ragioni e per quanto sopra osservato in ordine alle specifiche argomentazioni difensive, si ritiene correttamente contestata alla parte la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice; inoltre, in considerazione del fatto che le condotte finalizzate all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei due intestatari e le correlate violazioni dell´art. 13 del Codice risultano autonome, distinte e indipendenti, poiché poste in essere nei confronti di soggetti diversi e quindi con trattamenti di dati personali molteplici e diversi, appare correttamente applicato in tale contestazione il cumulo materiale con riferimento ai diversi intestatari delle schede telefoniche;

- in considerazione del fatto che le attivazioni sono avvenute nell´anno 2007, la predetta contestazione, notificata il 15 novembre 2011, risulta essere stata effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali quinquennali di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981 oltre che dei termini di notifica della contestazione di cui all´art. 14 della medesima legge, in relazione alla data dell´accertamento, da collocarsi in epoca successiva al 15 settembre 2011, data in cui il Pubblico Ministero di Brescia ha autorizzato la Guardia di finanza a utilizzare gli atti del procedimento penale n. 8893/07 r.g.n.r.;

RILEVATO, quindi, che la parte, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, la violazione di cui al successivo art. 161, per aver svolto trattamenti di dati personali finalizzati all´attivazione di n. 2 schede telefoniche all´insaputa degli intestatari, e quindi senza avere reso agli stessi l´informativa di cui all´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati personali;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione vigente all´epoca dei fatti, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione risulta connotata da elementi specifici dettati dalla circostanza che la parte, al fine di attivare indebitamente le schede telefoniche in argomento, ha violato le disposizioni in tema di informativa di cui all´art. 13 del Codice, contravvenendo a specifiche disposizioni contrattuali oltre che a quanto stabilito dal Garante con il provvedimento del 16 febbraio 2006;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini non favorevoli il fatto che la parte non si sia adoperata in alcun modo per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la parte non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, come emerso dalla interrogazione del registro della Camera di Commercio di Brescia, l´impresa individuale Redi di Pelamatti Giacomo risulta cessata in data 31 maggio 2007, pertanto è stata presa in considerazione la situazione reddituale del sig. Pelamatti Giacomo per l´anno d´imposta 2013;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 5.000 (cinquemila) per ciascuna delle due violazioni contestate, per un totale complessivo pari a 10.000,00 (diecimila) per le violazioni di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Pelamatti Giacomo, nato a Brescia (BS), ), il 20 febbraio 1954 e residente a Malegno, in via Fontana, n. 35, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Redi di Pelamatti Giacomo", C.F. PLMGCM54B20B149X di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo sig. Pelamatti Giacomo di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia