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Newsletter 15 - 21 aprile 2002

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Newsletter 15 - 21 aprile 2002

 

  • Stop a diffusione dati alunni handicappati su Internet
  • Intercettazioni: una giornalista ricorre al Garante
  • Cogne: nuovo richiamo del Garante a giornali, tv e Internet

 

Stop a diffusione dati alunni handicappati su Internet

Immediata cancellazione da un sito Internet delle informazioni sulle malattie di alcuni alunni handicappati. Riserva di ulteriori accertamenti per verificare la liceità e la correttezza delle operazioni di raccolta e di utilizzazione dei dati e per valutare altresì i provvedimenti definitivi da adottare, anche ai fini dell´eventuale denuncia di reato.

Questo, in sintesi, il  provvedimento d´urgenza con il quale il Garante, su segnalazione di alcuni genitori, è intervenuto per bloccare l´ulteriore diffusione di dati sanitari pubblicati sul sito web di un centro di documentazione didattica, che aveva sede presso la succursale di una scuola media statale.

Alla segnalazione che lamentava, oltre la diffusione dei nominativi degli alunni portatori di handicap, anche la descrizione dettagliata delle patologie sofferte da ciascuno di essi, ha fatto seguito l´accertamento preliminare eseguito dall´Ufficio del Garante. Dagli ulteriori accertamenti effettuati poi in sede di ispezione è emerso che, consultando la pagina Internet, accessibile attraverso il sito di un centro di documentazione scolastico, erano conoscibili, da chiunque, varie patologie di persone individuate nominativamente o appartenenti a classi, che venivano citate, di istituti scolastici.

Nel provvedimento collegiale che ha disposto il blocco dei dati, il Garante ha evidenziato la possibile violazione di diverse disposizioni della legge sulla privacy, ed in particolare dell´art. 23 che vieta la diffusione di informazioni sullo stato di salute degli interessati quando non sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. Ritenendo, inoltre, necessario intervenire con urgenza, vista la particolare natura dei dati sanitari rilevati ed il concreto rischio che la permanenza sul sito di informazioni dettagliate potesse produrre un pregiudizio rilevante per gli alunni handicappati, l´Autorità ha ordinato anche l´immediata rimozione dei dati dalla pagina web.

Il Garante si è riservato, comunque, di effettuare ulteriori accertamenti per verificare la liceità e la correttezza dell´operato del centro di documentazione.

La legge sulla privacy, recentemente modificata dal decreto legislativo 467/2001, stabilisce che chiunque non rispetti il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

Intercettazioni: una giornalista ricorre al Garante
(Comunicato stampa del 12.04.2002)

Il segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente le trascrizioni di intercettazioni penali e, se ne pubblica il contenuto, deve verificare se ciò è lecito e se non vengono lesi i diritti degli interessati, a maggior ragione se riguardanti la loro vita privata.

Il principio è stato ribadito dall´Autorità Garante che è tornata sul delicato e complesso tema dei rapporti tra uffici di polizia e giudiziari con gli organi di stampa, intervenendo proprio a tutela della riservatezza di un giornalista. È il primo caso in cui il Garante è chiamato da un giornalista ad intervenire sulla pubblicazione di notizie sul suo conto rese note da altri giornalisti, ritenute offensive della sua dignità personale.

Una redattrice di un quotidiano nazionale si era rivolta al Garante lamentando una violazione della legge sulla privacy prendendo spunto dalla pubblicazione di alcuni articoli riguardanti un´indagine giudiziaria in cui la stessa era coinvolta. In particolare, negli articoli pubblicati, si affermava che, da alcune intercettazioni telefoniche disposte dall´autorità giudiziaria su sue utenze, sarebbero emersi alcuni aspetti relativi alla sua vita privata. La giornalista aveva anche paventato il rischio di una ulteriore illecita diffusione, da parte degli organi di stampa, di informazioni relative alla sua vita privata.

Nell´esaminare il caso, l´Autorità ha ricordato che la raccolta e la diffusione di informazioni tratte da intercettazioni telefoniche o da videoregistrazioni di carattere preventivo oppure effettuate nel corso di procedimenti penali, sono regolate da norme specifiche del codice penale e di procedura penale che individuano i casi nei quali gli atti sono, anche temporaneamente, coperti da segreto. Varie norme sanzionano, poi, anche nel codice penale la pubblicazione, anche per riassunto, di atti o documenti di indagine o di un procedimento penale, dei quali sia vietata per legge la pubblicazione.Per quanto riguarda, poi, l´attività di intercettazione preventiva, oltre ad esservi limiti alla utilizzabilità delle intercettazioni, sono previste sanzioni penali anche in caso di rivelazione della notizia della loro esistenza. I dati personali trattati dagli organi di polizia o presso uffici giudiziari devono essere, in ogni caso, raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, anche per evitare un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per scopi non conformi a quelli per i quali sono stati raccolti.

È in base a questo quadro normativo che i giornalisti sono tenuti a verificare la liceità nell´acquisizione e nell´utilizzazione dei documenti relativi alle intercettazioni.

A prescindere, poi, dalla eventuale violazione del segreto (circostanza che, nel caso di specie, è oggetto di accertamento da parte dell´autorità giudiziaria), l´Autorità ha sottolineato come vadano comunque pienamente rispettati la dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle inchieste giudiziarie. Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico - come potrebbe essere la vicenda in questione - il giornalista, nel diffondere notizie ed informazioni personali, è tenuto a rispettare il principio dell´essenzialità dell´informazione: principio che impone di vagliare attentamente le notizie acquisite e la liceità della loro raccolta, evitando in ogni caso di diffondere le informazioni attinenti a comportamenti strettamente personali non direttamente collegati alla inchiesta giudiziaria.

L´Autorità ha pertanto segnalato agli organi di informazione di rispettare gli obblighi richiamati anche riguardo all´eventuale ulteriore diffusione delle informazioni e ha inviato il  provvedimento al Consiglio nazionale dei giornalisti e agli Ordini regionali competenti, oltre che all´ufficio giudiziario che ha già avviato accertamenti.

 

Cogne: nuovo richiamo del Garante a giornali, tv e Internet
(Comunicato stampa del 17.04.2002)

"Nel trattare la vicenda di Cogne, tutti i mezzi di informazione, pubblici e privati, devono attenersi al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per i minori. In particolare, è necessario tutelare la personalità del piccolo fratello della vittima. La Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha dei peculiari doveri al riguardo".

Con questo richiamo a giornali e televisioni, il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy) interviene nuovamente sui fatti di Cogne. La pronuncia dà anche una risposta ai numerosi cittadini che si erano rivolti al Garante per segnalare l´intrusione di stampa e tv nella vita della famiglia protagonista del fatto di cronaca e di altre persone coinvolte, anche indirettamente, nella vicenda.

Forte preoccupazione - afferma il Garante - hanno destato le immagini (alcune carpite con teleobiettivo dentro abitazioni private) e le informazioni ripetutamente diffuse da alcune testate giornalistiche concernenti il fratello della vittima, un bambino di sette anni. Notevoli dubbi, inoltre, ha suscitato l´iniziativa di creare un sito dedicato al piccolo deceduto, nel quale è possibile reperire fotografie della famiglia, informazioni sull´indagine in corso e commenti del pubblico.

La speciale protezione accordata ai minori - ha sottolineato l´Autorità - trova fondamento, in particolare, nel Codice deontologico che regola l´attività giornalistica, che espressamente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca. Questa disposizione impone specifici vincoli agli organi di informazione, limiti giustificati dall´esigenza di garantire la maturazione della personalità del minore, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni ne compromettano l´armonico sviluppo.

Un particolare invito è stato rivolto dal Garante alla Rai, richiamata al rispetto dei principi sanciti nella "Carta dell´informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico", dove si richiama tra l´altro l´impegno del giornalista ad astenersi "dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore" nonché a rispettare la discrezione e la riservatezza della persona. Ciò soprattutto quando nelle vicende narrate siano coinvolti minori.

L´Autorità Garante evidenzia, inoltre, come l´attenzione rivolta da molti organi di informazione al fratello della vittima, contrasti non solo con le norme in materia di tutela della riservatezza e con le regole deontologiche della professione giornalistica, ma anche con le disposizioni del codice di procedura penale e le norme sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione di notizie e immagini che rendano identificabile un minore comunque coinvolto in un reato.

Accanto alla specifica protezione riservata ai minori, la normativa in materia di protezione dei dati personali - sottolinea il Garante - pone ulteriori garanzie a tutela della sfera privata dei singoli. Ad esempio, i giornalisti sono chiamati ad effettuare un attento vaglio delle notizie di carattere personale, evitando di diffondere quelle che non riguardano comportamenti o persone direttamente connessi con la vicenda di cronaca trattata.

Fermo restando quanto di competenza dell´autorità giudiziaria, in relazione alle modalità con cui sono state riprese e diffuse alcune immagini attinenti alla vita privata, il Garante si riserva, infine, di effettuare ulteriori controlli nonché di adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti di singoli organi di stampa, di determinate trasmissioni radiotelevisive, nonché di gestori di servizi di informazione operanti attraverso Internet.

Copia del provvedimento è stata inviata al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali dell´ordine dei giornalisti.