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Illecita diffusione di dati personali raccolti con l'artificio della simulazione di altra identità - 2 dicembre 2015 [4634594]

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[doc. web n. 4634594]

Illecita diffusione di dati personali raccolti con l´artificio della simulazione di altra identità - 2 dicembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 631 del 2 dicembre 2´15

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la nota dell´Ufficio del Garante dell´8 ottobre 2015 con cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento nei confronti Il Sole24ore S.p.a. – Radio 24;

VISTA la segnalazione del sig. Carlo Tavecchio del 12 ottobre 2015;

VISTA la richiesta di informazioni dell´Ufficio del Garante del 21 ottobre 2015;

VISTE le note de Il Sole24ore S.p.A. – Radio 24 del 5 e del 24 novembre 2015;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE  la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il Garante ha esaminato la modalità, adottata nell´ambito del programma "La zanzara" (Radio 24), di raccogliere telefonicamente dichiarazioni di persone con l´artificio della simulazione di altra identità e successivamente di diffonderle radiofonicamente, sul web o in altro modo.

Al riguardo, una prima segnalazione è pervenuta il 17 luglio 2014 dal dott. Fabrizio Barca in relazione alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante ed Andro Merkù, collaboratore della trasmissione radiofonica "La zanzara" (edizione del 17 febbraio 2014) che si è presentato al suo interlocutore con l´identità e l´imitazione della voce dell´on. Nichi Vendola al fine di raccogliere alcune informazioni confidenziali.

L´Autorità si è espressa nel merito con il provvedimento dell´11 settembre 2014 (doc. web n. 3405138) ravvisando in tale fattispecie un trattamento illecito di dati personali.

In seguito, e nonostante le valutazioni espresse nel citato provvedimento, poi confermato dal Tribunale di Milano (sent. del 4 giugno 2015, n. 6968) il Garante ha rilevato che la prassi descritta ha continuato ad essere mantenuta e dichiarazioni e opinioni di altri soggetti (di seguito sinteticamente indicati come "intervistati") sono state raccolte con il suddetto artificio, registrate e successivamente diffuse.

Alla luce di ciò, il Garante ha deciso di avviare una nuova istruttoria (nota dell´8 ottobre 2015) tesa a valutare i provvedimenti da adottare al fine di garantire, a fronte di tale fattispecie, il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e dell´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica.

2. In pendenza del procedimento, in data 12 ottobre 2015 è pervenuta un´altra segnalazione riguardante la stessa fattispecie. Nello specifico, il sig. Carlo Tavecchio ha lamentato un trattamento illecito di dati personali in relazione alla diffusione di una "conversazione privata e riservata" raccolta con "evidente raggiro" da una persona qualificatasi come - e simulante la voce di - Luciano Moggi. Il segnalante ha evidenziato che «solo successivamente … apprendeva, tramite i mezzi di informazione, che il summenzionato confronto telefonico…del tutto privato, era stato oggetto di registrazione, non autorizzata, finalizzata alla diffusione, anch´essa non autorizzata, da parte dell´emittente radiofonica Radio 24 che la trasmetteva nel corso del programma La zanzara andata in onda il 28 luglio 2014». E ha aggiunto che «ad oggi, peraltro mi è nota la reale identità della persona presentatasi, con tono confidenziale e fare familiare, come "Luciano"», il giornalista Andro Merkù. Il sig. Tavecchio ha fatto inoltre presente di non aver avuto "alcuna possibilità di replica" e ha dichiarato infine che «la diffusione dei dati personali ha determinato evidenti danni d´immagine nonché alla reputazione, essendo tuttora, la censurata captazione, consultabile on line su vari siti internet oltre che integralmente trascritta in molti siti». Il segnalante ha quindi chiesto all´Autorità di voler disporre «il divieto di trattamento, riproduzione e ulteriore diffusione dei dati raccolti, in forma audio come in forma scritta».

Il Sole24 ore S.p.A., in data 5 novembre 2015, ha inviato le proprie osservazioni in merito alla segnalazione del sig. Tavecchio. In particolare ha precisato che «la registrazione della conversazione non è mai andata in onda nel corso della trasmissione "La zanzara" né il 28 luglio 2014, né in epoca precedente o successiva», ma che è stata «anticipata per ragioni promozionali ed inviata.. a numerosi siti, fra i quali www.ilsole24 ore.com su quale è rimasta perciò da allora allocata». La Società ha aggiunto di non aver «alcun interesse a conservare la registrazione in parola» e ha quindi «proceduto al blocco spontaneo del trattamento… mediante la definitiva cancellazione del file audio dal proprio sito».

3. Successivamente, in data 24 novembre, Il Sole24ore S.p.A. ha inviato un´altra memoria con la quale, partendo dal presupposto che fossero stati avviati due distinti procedimenti –l´uno con nota dell´8 ottobre e l´altro con nota del 21 ottobre- ha inteso formulare osservazioni in relazione alla prima nota (dell´8 ottobre) inviata dal Garante. In sintesi nella memoria si obietta che: a) Il Sole24ore S.p.A. e il direttore di Radio24 sarebbero estranei alla condotta in contestazione la quale invero «è preceduta da una prima fase di esclusiva pertinenza dei conduttori che, liberamente ed autonomamente, individuano il destinatario della chiamata, registrano la conversazione e ne selezionano i passi che poi vengono mandati in onda…»; b) la citata sentenza del Tribunale di Milano del giugno 2015 «si è pronunciata …su un caso concreto e non in termini generali…e non è utilizzabile come precedente, non essendo passata in giudicato» e comunque la sentenza «ha negato l´applicabilità dell´esimente di cui all´art.2, comma 1 del codice deontologico nel caso de quo solo per carenza di prove», dovendosene dedurre quindi che «previa adeguata dimostrazione quella scriminante può essere invocata anche per la condotta tenuta dai conduttori». Inoltre, vengono eccepiti vizi procedurali riguardo al "secondo procedimento"(compressione del diritto di difesa; assenza di competenza del Collegio alla sua definizione), nonché viene lamentata la ‘compressione del diritto di libera manifestazione del pensiero e di cronaca´ in ragione della ‘genericità dell´oggetto del procedimento´ (riguardando questo ‘i contenuti di una trasmissione in generale e non i singoli casi concreti´). Infine, il Sole24ore S.p.A., nel respingere comunque una propria responsabilità in relazione alla fattispecie in questione, dichiara di aver «provveduto a fissare d´intesa con i conduttori della trasmissione alcuni criteri che saranno osservati fino a che la Cassazione non avrà esaminato e deciso sul ricorso» presentato dalla Società medesima avverso la citata sentenza del Tribunale di Milano del 4 giugno 2015.

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. Vengono esaminati preliminarmente i rilievi formulati da il Sole24ore S.p.A. sul piano procedurale e al riguardo si rileva quanto segue: 1) la predetta Società e il direttore di Radio24 non possono considerarsi estranei alla condotta in contestazione atteso che certamente dispongono di poteri decisionali (autonomi o delegati) in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali effettuato ai fini della realizzazione del programma "La zanzara" (artt. 4, comma 1, lett. f e g, 28 e 29  del Codice); 2) la procedura avviata dall´Ufficio del Garante nel caso di specie e il successivo potere deliberativo dell´Autorità sono conformi alle disposizioni del Codice (artt. 143, 154 e 156) e dei regolamenti dell´Autorità (nn. 1 e 2/2007 - provv. n. 65 e 66 del 14 dicembre 2007) che disciplinano la materia e di fatto il procedimento si è svolto consentendo a il Sole 24ore S.p.A., in più momenti, di esercitare la propria difesa; 3) l´oggetto dell´intervento riguarda una fattispecie specifica consistente in una modalità di trattamento di dati personali reiterata nel tempo e sostanzialmente uguale a sé stessa, come dimostrano le segnalazioni inviate al Garante e come verificabile autonomamente da chiunque.

2. Si procede successivamente alle considerazioni di merito e al riguardo si rappresenta che il Codice dedica espressamente alcuni articoli al trattamento di dati effettuato per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero. Si tratta di una disciplina speciale volta a bilanciare valori fondamentali -il diritto all´informazione e i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza, all´identità personale e alla protezione dei dati personali. In tale ottica essa prevede deroghe alla disciplina generale riguardo ai presupposti necessari per il trattamento di dati personali, nonché la semplificazione di taluni adempimenti (cfr. art. 139 del Codice e artt. 1 e 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, all. A.1 del Codice).

Il Codice stabilisce dunque che il giornalista può diffondere dati personali anche senza il consenso dell´interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare, quello dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Il Codice ha poi demandato ad altra fonte – il codice di deontologia sopra citato- la disciplina di alcuni aspetti della materia tra cui la possibilità di prevedere semplificazioni dell´informativa da rendere all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice. Conseguentemente, l´art. 2 del codice di deontologia ha previsto che «Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all´art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 (ora art. 4, comma 1, lett. a del Codice) rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui all´art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 (ora art. 13, comma 1, del Codice cit.).

Trovano inoltre applicazione, anche per l´attività giornalistica, i principi generali di cui all´art.11 del Codice, tra cui quello di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

3. Evidenziato il quadro normativo di riferimento, il Garante ritiene che il metodo utilizzato sino ad ora da "La zanzara" per raccogliere interviste ecceda le deroghe e le semplificazioni ammesse dal citato articolo 2 del codice di deontologia e vìoli il principio di correttezza ora richiamato.

Tale assunto è stato già esplicitato dall´Autorità nel provvedimento dell´11 settembre e ha trovato successivamente conferma nella decisione del Tribunale sopracitata nella quale il giudice, nel respingere l´opposizione al provvedimento stesso presentata da "Il Sole24ore S.p.a. -Radio 24", ha rilevato che nel caso in questione «il giornalista non si è limitato a celare la propria identità …., ma si è attribuito con artificio ed in violazione del dovere di correttezza (cfr. il richiamato art. 11 del Codice), l´identità di una persona determinata, che si trovava in un rapporto privilegiato con l´interlocutore, allo scopo di ottenere informazioni riservate».

Dunque, come evidenziato anche dal Tribunale di Milano sopra citato, ciò che caratterizza il metodo adottato da "La zanzara" è un «artificio  consistente nell´attribuzione dell´identità di una persona determinata, diversa da quella reale del giornalista».

Al riguardo, per inciso, è da respingere il rilievo mosso da Il Sole24ore S.p.A. secondo cui la sentenza del Tribunale di Milano sarebbe «il solo elemento di  fatto su cui si fonda la (non) contestazione» mossa dal Garante e comunque non sarebbe utilizzabile come precedente in quanto oggetto di impugnativa e pertanto non passata in giudicato. Invero, le valutazioni effettuate in ordine al trattamento in questione trovano il loro primo e principale fondamento sull´attività di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia effettuata dal Garante; attività svolta tenendo conto dei principi elaborati e degli orientamenti maturati nel corso degli anni. Fermi restando dunque gli ulteriori possibili sviluppi giudiziali indicati dalla Società, il richiamo alla sentenza del Tribunale appare invero a questo Garante particolarmente utile per la chiarezza con cui –nel condividere la propria posizione-  inquadra la fattispecie in esame.

A sostegno della liceità del trattamento non può, d´altra parte, invocarsi –sempre ad avviso di questo Garante- la particolare esimente prevista dallo stesso articolo 2 del codice di deontologia nella parte in cui prevede la possibilità di omettere l´informativa nei casi in cui sussistano  "rischi per la  incolumità del giornalista o impossibilità all´esercizio della funzione informativa".

Come affermato nel provvedimento dell´11 settembre, tali esimenti operano a fronte di situazioni di particolare gravità e, invero, riguardano espressamente solo l´obbligo del giornalista di rivelare la sua identità, la sua professione e la finalità della raccolta. Esse sono a supporto del giornalismo investigativo e consentono al giornalista di scoprire e denunciare illeciti o malcostumi o realizzare inchieste su temi di particolare rilevanza sociale anche superando "gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 9 luglio 2010 e Cass. V pen. 12 dicembre 2012, n.9337). In questo quadro si inserisce ad esempio il caso (diverso da quello in esame, come pure il Tribunale di Milano citato evidenzia) del giornalista (o soggetto ad esso equiparabile ex art. 136 del Codice) che, celando la propria identità e professione, si introduce in determinati luoghi, talvolta anche simulando di appartenere ad una generica categoria professionale, sociale o altro, al fine di raccogliere informazioni per documentare prassi illecite o irregolari, o comunque fatti di particolare rilevanza per la collettività, utilizzando eventualmente anche dispositivi di registrazione audio o video non visibili (cfr. al riguardo i provvedimenti del Garante del 3 febbraio 2009 [doc. web n. 1597566] e del 10 luglio 2014 [doc. web n. 3352396], nonché la decisione della Corte Europea dei diritti dell´uomo Haldimann e altri c. Svizzera n.21830 del 24 febbraio 2015, nei quali tuttavia vengono indicate le cautele che devono essere adottate nella successiva diffusione dei servizi).

L´art. 2 del codice deontologico invece non estende le esimenti all´uso di "artifici e pressioni indebite" che, dunque, vanno "evitate" tout court. E la prassi adottata da "La zanzara" configura un vero e proprio "artificio" il quale consiste non solo nel celare l´identità di giornalista (o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell´art. 136 del Codice), bensì anche nell´utilizzare l´identità e la voce di un´altra specifica persona, amica dell´"intervistato" o comunque da questi conosciuta, inducendo così quest´ultimo, fraudolentemente, a manifestare considerazioni del tutto private, confidenziali, talvolta anche sensibili e destinate unicamente al soggetto del quale il giornalista-imitatore si è artificiosamente assunto l´identità. Ciò, nell´ambito di una conversazione telefonica rispetto alla quale l´interlocutore "intervistato" ha una legittima aspettativa di riservatezza (art. 15 Costituzione).

Come già rappresentato dal Garante nel provvedimento dell´11 settembre più volte citato, a ritenere invece applicabile anche a tale espediente le esimenti sopra richiamate «si legittimerebbe… un´interpretatio abrogans della disposizione di cui all´articolo 2 del codice deontologico, che finirebbe con il giustificare il ricorso a qualsiasi mezzo, pur connotato da raggiri e artifici, al fine di carpire informazioni confidenziali e riservate. Né potrebbe ritenersi che l´interesse pubblico, pur sotteso all´oggetto della conversazione, di per sé renda lecito l´intero trattamento, a prescindere dalla liceità o meno della raccolta. Infatti, accedendo a questa tesi non vi sarebbe più alcun limite nella correttezza dell´acquisizione delle notizie e qualsiasi metodo di raccolta verrebbe legittimato "in ragione del fine" e per ciò solo. I profili della legittimità della raccolta e della legittimità della divulgazione vanno invece considerati autonomamente, non ritenendo che quest´ultimo assorba comunque il primo».

Peraltro, da quanto emerge dalle segnalazioni, all´"intervistato" non viene data alcuna possibilità di replica, essendo all´oscuro del raggiro subìto fino alla diffusione della conversazione. Circostanza questa che differenzia la fattispecie in esame da quelle analoghe rinvenibili in altre trasmissioni radiofoniche nelle quali l´imitatore invece palesa al proprio interlocutore la propria identità nel corso della conversazione telefonica, e comunque prima della sua eventuale diffusione.

4. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il Garante ritiene che il trattamento di dati effettuato nell´ambito della trasmissione "La zanzara" (Radio 24) è illecito per violazione dell´art. 11 del Codice e dell´art. 2 dell´allegato codice di deontologia in ragione delle modalità di acquisizione dei dati sopra descritte. Pertanto ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. b, del Codice prescrive a Il Sole24ore S.p.A., quale titolare del trattamento, di astenersi dall´utilizzo delle medesime modalità.

La mancata osservanza del presente provvedimento comporta l´applicazione della sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice.

5. Il Garante, inoltre, rilevata l´illiceità del trattamento dei dati relativi al sig. Carlo Tavecchio, prende atto della dichiarazione – da parte di "Il Sole24ore S.p.a.-Radio 24"– di aver spontaneamente provveduto a rimuovere dal sito internet www.radio24.ilsole24ore.com la conversazione telefonica.

6. Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà per gli interessati di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice nonché di rivolgersi all´autorità giudiziaria per i profili attinenti al risarcimento del danno (art. 15 del Codice).

IL GARANTE

a) dichiara illecito il trattamento di dati effettuato nel corso della trasmissione "La zanzara" (Radio 24) per violazione del dovere di correttezza del trattamento di cui all´art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché per violazione della disposizione di cui all´art. 2 dell´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, in ragione delle modalità utilizzate consistenti nel raccogliere telefonicamente dichiarazioni di persone con l´artificio della simulazione di altra identità e nel diffonderle successivamente radiofonicamente, sul web o in altro modo;

b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. b, del Codice prescrive a Il Sole24ore S.p.A. (con sede in via Monte Rosa 91, 20149 Milano), quale titolare del trattamento, di astenersi dall´utilizzare le modalità indicate nella lett. a).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia