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Provvedimento del 18 febbraio 2016 [4841777]

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[doc. web n. 4841777]

Provvedimento del 18 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 68 del 18 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 13 novembre 2015 con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Luca Bellezza, ribadendo le istanze già avanzate a Google ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la deindicizzazione dell´URL "http://...", in quanto tale link rimanda ad un articolo dal titolo "XX" (firmato dall´autore con uno pseudonimo), "contenente giudizi gravemente diffamatori nei confronti della sig.ra XY", (…) indicata con il nome di XY" nel testo dell´articolo; in particolare, come lamenta la ricorrente, nell´articolo si riporta la notizia, falsa ed infondata, di episodi di cannibalismo, messe nere e sequestri di persona che sarebbero avvenuti nella struttura ricettiva di cui essa è proprietaria, accostandola addirittura alle vicende del mostro di Firenze, che, secondo l´autore,  avrebbe lavorato in detta struttura come giardiniere;

CONSIDERATO che, a parere della ricorrente, il suo "diritto all´oblio" sarebbe violato non essendo sussistente alcun interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie riportate nell´articolo, il quale risulterebbe essere solo "un compendio di affermazioni diffamatorie";

PRESO ATTO che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha proposto ricorso nei confronti di Google nell´impossibilità di rinvenire il titolare del trattamento con riferimento al blog "ioelatalpa", avendo comunque già proposto formale querela nei confronti degli ignoti autori dell´articolo in questione, lamentandone il suo contenuto diffamatorio e le rilevanti ricadute psicologiche ed economiche a proprio danno;

PRESO ATTO in particolare che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, Google, dando esito ad una prima richiesta di rimozione di tale URL nel 2013, aveva provveduto alla sua deindicizzazione, ma il link in questione continuava ad essere visibile come risultato di ricerca effettuata digitando il nominativo della stessa e la copia cache dell´articolo risultava ancora accessibile, con ciò rendendo necessaria la formulazione di un interpello preventivo e quindi la proposizione del ricorso ex art. 145 del Codice, preso atto che nonostante la conferma del 21 agosto 2015 di detta rimozione da parte di Google l´articolo sarebbe ancora accessibile attraverso quel motore di ricerca;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 novembre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 12 gennaio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 1° dicembre 2015 con la quale Google, nel fornire riscontro alla richiesta di rimozione avanzata dalla ricorrente, ha comunicato di non poterla accogliere in ragione del fatto che essa risultava motivata sulla base della ritenuta sussistenza di profili diffamatori connessi ai contenuti pubblicati che Google, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, C-131/12 (c.d. "sentenza Costeja"), non è legittimata a valutare, essendo tale esame rimesso -  come ribadito anche dal Gruppo di Lavoro art. 29 sulla protezione dei dati personali ("WP.29") -  alle autorità giudiziarie competenti;

VISTA la memoria del 1° dicembre 2015 con la quale la ricorrente ha eccepito la contraddittorietà della posizione di Google che, pur avendo comunicato in data 21 agosto 2015 di aver provveduto alla rimozione dell´URL contestato, ha poi dichiarato nel corso del procedimento di non poter accogliere tale richiesta;

VISTA la memoria del 1° dicembre 2015 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha dichiarato:

- che la prima richiesta di rimozione presentata dalla ricorrente nel 2013 riguardante il servizio "Google Blogger" e basata sulla asserita lesività del contenuto di un post accessibile mediante il link indicato nel ricorso era stata accolta da Google in base alle policy interne del servizio stesso;

- che anche la richiesta contenuta nell´interpello preventivo, avanzata il 7 luglio 2015 e riguardante il motore di ricerca Google Web Search, è stata accolta sulla base delle policy del servizio trattandosi "della rimozione, dall´indice del motore di ricerca, dell´URL relativo al blog post già oscurato, giustificata proprio dal fatto che il post in questione era stato rimosso (…) dalla piattaforma di Blogger";

- che - pur ribadendo che l´accoglimento della richiesta di rimozione della ricorrente si è basato solo sull´applicazione delle policy interne Google e non sulla presunta violazione del diritto all´oblio - "l´URL oggetto del ricorso non risulta più essere indicizzato" (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RILEVATO che nel corso del procedimento Google ha dichiarato che l´URL indicato nell´atto di ricorso non risulta essere più indicizzato attraverso il proprio motore di ricerca, si ritiene pertanto di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, risultando soddisfatte le richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dei caratteri di specificità della vicenda e delle argomentazioni addotte dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Iannini 

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4841777
Data
18/02/16

Tipologie

Decisione su ricorso