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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5793528]

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[doc. web n. 5793528]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 370 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 giugno 2016 dalla sig.ra XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Noschese, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella con il quale l´interessata, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione della segnalazione di tipo negativo iscritta a suo carico dalla citata banca presso il sistema di informazione creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.a. in relazione ad un contratto di mutuo garantito da ipoteca su beni immobili di proprietà dell´interessata, tenuto conto del fatto che quest´ultima non è  "condebitrice ma mera terza datrice di ipoteca";

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 1° luglio 2016 integrata dalla nota del 5 luglio 2016 con le quali il titolare del trattamento ha informato l´Autorità di aver comunicato alla ricorrente, in data 17 giugno 2016, l´avvenuta richiesta di cancellazione del nominativo della ricorrente presso il s.i.c. di Crif S.p.A. e la relativa evasione;

VISTA la nota del 19 luglio 2016 con la quale la ricorrente, preso atto dell´avvenuta cancellazione, ha insistito per la liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente provveduto a fornire alla ricorrente, sia pure nel corso del procedimento, un idoneo riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione della tempestività ed idoneità del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia