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Provvedimento del 9 marzo 2017 [6431602]

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[doc. web n. 6431602]

Provvedimento del 9 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 135 del 9 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 16 gennaio 2017 nei confronti dell´Azienda Socio Sanitaria Ovest Milanese con il quale XX, rappresentato e difeso dall´avv. Federico Rognoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia redatta dagli specialisti di medicina legale dell´Azienda resistente a seguito della visita cui lo stesso si è sottoposto in data 7 luglio 2016, ivi comprese le valutazioni e i giudizi espresse dai sanitari;

- di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che, fra il medesimo e l´Azienda resistente, è attualmente in corso una vertenza per responsabilità civile da colpa medica;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTE la nota del 17 febbraio 2017 e la successiva memoria del 22 febbraio 2017 con le quali la resistente ha:

- sostenuto di non aver potuto dare riscontro all´interpello preventivo dell´8 novembre 2016 in quanto la perizia medico-legale alla quale si chiedeva di avere accesso è stata redatta solo in epoca successiva, vale a dire il 22 gennaio 2017;

- trasmesso all´interessato un estratto della perizia medico-legale contenente esclusivamente i dati storici, clinici e anamnestici riguardanti l´interessato;

- invocato il temporaneo differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e), del Codice in ordine ai dati di carattere tecnico- valutativo contenuti nella perizia allo scopo di non pregiudicare il proprio diritto di difesa, essendo attualmente pendente una fase precontenziosa, prodromica all´instaurazione di una controversia giudiziaria;

- precisato che "le valutazioni medico-legali espletate hanno escluso la sussistenza di profili di responsabilità" a proprio carico "rispetto ai danni lamentati dal signor XX" al quale in data 8 febbraio 2017 l´Azienda resistente ha conseguentemente

VISTA la memoria di replica del 24 febbraio 2017 con cui il ricorrente ha:

- eccepito che se la resistente avesse fornito riscontro all´interpello preventivo informandolo che gli accertamenti medico-legali in questione non erano ancora stati ultimati egli avrebbe evitato di rivolgersi al Garante;

- preso atto della richiesta di differimento avanzata dalla resistente, benché motivata, a proprio avviso, in modo generico essendosi l´Azienda limitata a prospettare il rischio che potrebbe derivare ai fini dell´esercizio di difesa dalla trasmissione della perizia in forma integrale;

- evidenziato che la resistente gli ha comunicato i dati storici, clinici e anamnestici contenuti nella perizia solo dopo l´avvio del presente procedimento ed ha chiesto pertanto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso ponendo a carico dell´Azienda le spese del procedimento;

CONSIDERATO che la resistente ha invocato la disposizione di cui all´art. 8 comma 2 lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo in cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della citata disposizione deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che nel caso in esame risultino sufficientemente motivate le ragioni prospettate dall´Azienda resistente volte a non pregiudicare l´esercizio del proprio diritto di difesa nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative già intraprese dall´interessato (quale, in particolare, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rivolta all´Azienda resistente), risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria (stante l´esito negativo della fase stragiudiziale di definizione della controversia);

RITENUTO quindi che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento, appaia legittimamente invocato, ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, il differimento temporaneo del diritto di accesso (che una volta cessate le rappresentate esigenze difensive potrà nuovamente essere esercitato);

RITENUTO che il ricorso debba essere pertanto dichiarato, allo stato, infondato in relazione alle informazioni non comunicate al ricorrente per le quali il titolare del trattamento ha invocato il citato differimento;

RITENUTO altresì che vada dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, in relazione ai restanti dati personali dell´interessato comunicati allo stesso dal titolare del trattamento, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico dell´Azienda Socio Sanitaria Ovest Milanese in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta concernente i dati personali dell´interessato comunicati allo stesso nel corso del procedimento;

b) dichiara infondato il ricorso limitatamente a quanto non comunicato in ragione dell´invocato differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia