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Nota del Presidente del Garante, Antonello Soro, in tema di obblighi vaccinali

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Gentile Stefania Saccardi
Assessore Diritto alla salute, al welfare
e all´integrazione socio-sanitaria

Regione Toscana

Con nota del 5 settembre 2017, la Direzione organizzazione e sistemi informativi di codesta Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l´intenzione di adottare misure di semplificazione in merito all´applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) in materia di obblighi vaccinali, dando indicazione "alle aziende che gli elenchi trasmessi dalle scuole e dai servizi per l´infanzia vengano ad essi restituiti con l´indicazione degli iscritti in regola e non in regola con l´obbligo vaccinale".

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che a decorrere dall´anno scolastico 2019/2020, il d.l. n. 73/2017 introduce misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in funzione dell´iscrizione al sistema di istruzione. In particolare, è previsto che i dirigenti scolatici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l´infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettano "alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l´elenco degli iscritti per l´anno scolastico", e che tali elenchi siano restituiti dalle aziende sanitarie alle scuole "con l´indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni […] e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all´azienda sanitaria locale competente". A seguito di tali adempimenti, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi dovranno essere convocati dalla scuola e invitati a depositare "la documentazione comprovante l´effettuazione delle vaccinazioni ovvero l´esonero, l´omissione o il differimento delle stesse […] o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all´azienda sanitaria locale territorialmente competente". La documentazione così prodotta (o l´eventuale mancato deposito nel termine previsto) saranno comunicati dalla scuola all´azienda sanitaria locale, per gli adempimenti previsti, anche di tipo sanzionatorio (art. 3-bis).

Com´è noto, al fine di consentire l´immediata applicazione delle nuove disposizioni, il medesimo decreto ha previsto una disciplina transitoria per l´anno scolastico appena avviato e per l´anno successivo, secondo la quale la predetta documentazione deve essere presentata dai genitori dei minori presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, i servizi educativi e le scuole per l´infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, alle scadenze previste (10 settembre 2017, per i servizi educativi e le scuole per l´infanzia; 31 ottobre 2017, per tutti gli altri gradi di istruzione). Inoltre, "la documentazione comprovante l´effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" e, in tal caso, la medesima documentazione va presentata "entro il 10 marzo 2018" (art. 5).

In tale contesto, il Garante, sulla base di una richiesta pervenuta da un Ufficio Scolastico Regionale, ha adottato un provvedimento urgente, che ha ritenuto di estendere anche agli Uffici scolastici e alle aziende sanitarie locali appartenenti ad altre Regioni, autorizzando, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, gli istituti scolastici a comunicare i dati personali degli iscritti alle Ausl competenti per territorio. Nel predetto provvedimento il Garante ha ritenuto fondata l´esigenza di ammettere la comunicazione dei dati personali degli iscritti dalle scuole alle Ausl per consentire loro una migliore gestione delle richieste dei genitori, considerato l´ingente numero di soggetti coinvolti e la ristrettezza dei termini previsti, consentendo anche che le Ausl che lo avessero ritenuto potessero inviare la documentazione sull´assolvimento degli obblighi vaccinali direttamente ai genitori, evitando agli stessi l´onere di recarsi presso la struttura sanitaria, limitando, in tal modo, l´afflusso ai casi in cui risulti effettivamente necessario.

Ciò premesso, con riferimento all´iniziativa prospettata da codesta Regione, si fa presente che le informazioni oggetto della comunicazione da parte delle Ausl, devono essere qualificate sensibili in quanto idonee a rivelare lo stato di salute dei minori, poiché tra i soggetti non in regola potrebbero ad esempio essere ricompresi minori rientranti nei casi di esonero, omissione o differimento connesse a situazioni di morbilità, pregresse o attuali, temporanee o permanenti.

Sulla base di tali considerazioni, si evidenzia che la comunicazione di dati personali che codesta Regione intende effettuare, non può trovare soluzione all´interno di quanto previsto dagli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice i quali si applicano esclusivamente ai dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari.

Ciò premesso, si rappresenta che l´Autorità valuta positivamente il regime introdotto dall´art. 3-bis, in quanto prevede la realizzazione di flussi informativi tra gli enti preposti che, adottando le misure più idonee, possono ridurre notevolmente i rischi per i diritti degli interessati. Al riguardo, laddove non fossero introdotte modifiche normative tese ad anticipare l´applicabilità del predetto regime alle Regioni che già sono in possesso di dati corretti, completi e aggiornati sulla situazione vaccinale dei minori (ad esempio, nel caso in cui abbiano istituito un´anagrafe vaccinale regionale), si ricorda che i trattamenti sottesi a tale procedura possono essere autorizzati, ai sensi dell´art. 20, comma 3 del Codice, purché i titolari provvedano, con atto di natura regolamentare, a identificare e rendere pubblici il tipo di dati e le operazioni che si intendono realizzare.

Antonello Soro