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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Tarvisio - 21 dicembre 2017 [8017332]

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[doc. web n. 8017332]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Tarvisio - 21 dicembre 2017*

Registro dei provvedimenti
n. 556 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), con nota n. 11621/91727 del 22 aprile 2016, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione, accertando che il Comune di Tarvisio Cod. fisc.: 00251670303, con sede in Tarvisio (Ud), via Roma n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, successivamente alla nota di chiusura (n. 24963 del 9 settembre 2015) di un analogo procedimento di segnalazione avviato dal medesimo segnalante, ha nuovamente pubblicato sul proprio sito web istituzionale la determina n. 336 del 15 luglio 2015 dell´ "Area amministrativa – U.O. Segreteria, Affari generali, Affari legali, Istruzione ed assistenza", contenente dati e informazioni personali di terzi, provocando, per il periodo di tempo eccedente, una diffusione di dati personali in mancanza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in maniera di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

VISTO il verbale n. 21077/91797 del 18 luglio 2016 con cui è stata contestata dall´Ufficio del Garante al Comune di Tarvisio, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 2 agosto 2016 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Tarvisio ha evidenziato come "Emerge (…) in tutta la sua complessità, il delicato equilibrio tra gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti di cui all´art. 124-comma 1 D.Lgs. 267/2000 e il rispetto che le disposizioni in materia di privacy impongono con riguardo al trattamento di dati personali". A Fronte di ciò ha rilevato la "(….) insufficiente dotazione organica dell´Ente (…) non consente di disporre di personale numericamente e adeguatamente formato in grado di garantire la puntuale applicazione delle norme in continua evoluzione (…), oltre alla iniziale manchevolezza del programma informatico in dotazione (…) diretta ad impedire la pubblicazione degli atti (…) oltre il termine stabilito dalla legge". "Tutto ciò porta a ritenere (…) la scarsa lesività del fatto contestato, attribuibile all´errore tecnico-operativo che giustifica (…) l´annullamento della sanzione comminata o una sua sensibile riduzione, stante anche i provvedimenti del Garante che hanno visto, il circostanze similari, l´erogazione di sanzioni di gran lunga inferiori";

VISTO il verbale dell´audizione della parte redatto in data 9 gennaio 2017, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune di Tarvisio, ribadendo quanto argomentato nella memoria difensiva, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III n. 20615 del 13 ottobre 2016, nella quale si asserisce come il termine di quindici giorni previsto per la pubblicazione sull´albo Pretorio on line sia meramente ordinatorio, come indirettamente confermato dal Garante nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del 15 maggio 2014 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436) collegate con quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità del Comune di Tarvisio. Riguardo la richiamata sentenza della Corte di Cassazione  Sez. III n. 20615 del 13 ottobre 2016, si osserva come il Comune, nel riassumerne sommariamente il contenuto, non tenga conto di quanto disciplinato dal Garante nella Parte Seconda punto 3.a delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436) che, nello scandire fra le altre la disciplina applicabile nello specifico settore dell´Albo pretorio on-line degli enti locali, stabilisce come non si possa applicare quanto previsto dal D. lgs. 33/2013 in ragione del fatto che, non contenendo tale norma nessuna specifica regolamentazione nel particolare ambito in trattazione, quella prevista dall´art. 124 del D. lgs. 267/2000 rappresenta una norma speciale rispetto a quella del citato D.lgs. 33/2013. Quindi, una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dall´art. 124 del D. lgs. 267/2000, se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell´ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati.

Relativamente alle altre argomentazioni proposte, si evidenzia come quanto prodotto dal Comune di Tarvisio, oltre a non fornire alcun elemento aggiuntivo rispetto a quelli già valutati nell´ambito del procedimento amministrativo della segnalazione conclusosi con la citata nota n. 11621/91727 del 22 aprile 2016 con la quale è stata accertata la violazione che ci occupa, non consente di qualificare alcuno degli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 15 maggio 2006 n. 11012; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Tarvisio ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la determina n. 336 del 15 luglio 2015 dell´ "Area amministrativa – U.O. Segreteria, Affari generali, Affari legali, Istruzione ed assistenza", contenente dati e informazioni personali di terzi, per un periodo superiore ai quindici giorni previsto dall´art. 124 del d.lgs. 267/2000, in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto previsto dall´art. 19, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´artt. 19, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Tarvisio Cod. fisc.: 00251670303, con sede in Tarvisio (Ud), via Roma n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

*Provvedimento annullato con sentenza del Tribunale di Udine n. 586 del 24 ottobre 2019