g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di INET Servizi S.r.l - 21 dicembre 2017 [8998395]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8998395]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di INET Servizi S.r.l - 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 555 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTA la segnalazione del 9 settembre 2014 -  indirizzata alla scrivente Autorità - con la quale un cittadino ha lamentato la ricezione di numerose chiamate promozionali indesiderate sulla sua utenza telefonica, nonostante quest’ultima fosse iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni;

RILEVATO quanto emerso dalla citata segnalazione per cui le telefonate indesiderate in questione sarebbero state finalizzate alla promozione dei servizi e dei prodotti offerti dalla Rivista “Carabinieri d’Italia” effettuate, almeno in parte, dalla società di telemarketing INET Servizi S.r.l. C.F. 07994160963 con sede in Milano, Via Antonio Cesari 7, c.a.p. 20162,  (di seguito indicata la “Società”);

CONSIDERATO che l’Ufficio del Garante ha avviato un’attività istruttoria finalizzata a verificare la liceità dei trattamenti dei dati personali posti in essere nell’esecuzione di tale attività promozionale, richiedendo alla Società di fornire informazioni in merito – entro il 9 febbraio 2015 - con nota prot. n. 568/96858 del 12 gennaio 2015 a firma del Dirigente del Dipartimento Comunicazioni e Reti Telematiche;

VISTE le successive note del Garante del 27 marzo 2015 prot. n. 9124/96858 e del 4 giugno 2015 prot. n. 16466 a firma del Segretario Generale, con le quali si richiedeva alla Società, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito “Codice”), di fornire le informazioni già richieste con la sopra citata nota del 12 gennaio 2015, assegnando quali termini per la risposta rispettivamente il 20 aprile 2015 e il 22 giugno 2015; 

VISTO il Verbale del Garante n. 25330/96858 del 14 settembre 2015 con cui, a fronte del mancato riscontro da parte della Società alle citate richieste di informazioni prot. n. 568/96858 del 12 gennaio 2015, nonché prot. n. 9124/96858 del 27 marzo 2015 e prot. n. 16466 del 4 giugno 2015 – entrambe queste due ultime richieste formulate ai sensi dell’art. 157 del Codice - si contestava alla INET Servizi S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Via Antonio Cesari 7, cap 20162 – C.F. e P.IVA 07994160963,  la violazione della disposizione di cui all’art. 157 del Codice, sanzionata dall’art. 164 del medesimo; 

VISTA la ricevuta di avvenuta consegna tramite PEC (dalla casella istituzionale del Garante all’indirizzo email certificato della Società) del 14 settembre 2015 relativa alla notificazione del citato verbale di contestazione n. 25330/96858 del 14 settembre 2015 alla Società destinataria; 

RILEVATO che dal rapporto amministrativo prot. n. 18757/96858 del 23 giugno 2016 predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e riferito al Verbale di contestazione del Garante n. 25330/96858 del 14 settembre 2015 non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/81;

VISTA la nota di questa Autorità prot. n. 25331/96858 del 14 settembre 2015 – inviata con PEC del 14 settembre 2015 e di cui risulta agli atti la ricevuta di avvenuta consegna - con la quale si reiterava la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice con invito a fornire riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della stessa e alla quale non è stata fornita risposta;

VISTO il Verbale del Garante n. 33488/96858 del 27 novembre 2015 con cui si contestava alla INET Servizi S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Via Antonio Cesari 7, cap 20162 – C.F. e P.IVA 07994160963, la violazione della disposizione di cui all’art.157 del Codice, sanzionata dall’art.164 del medesimo per non aver fornito riscontro, anche in tal caso, alla nuova richiesta del Garante prot. n. 25331/96858 del 14 settembre 2015;

VISTA la nota del Garante prot. n. 33489/96858 del 27 novembre 2015 di richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice - relativamente alla medesima vicenda - con invito a fornire riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTA la nota del Garante prot. 33491 del 27 novembre 2015 indirizzata al Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, con richiesta di provvedere alla notifica dei sopra citati ultimi due atti (Verbale di contestazione del Garante n. 33488/96858 del 27 novembre 2015 e nota del Garante prot. n.33489/96858 del 27 novembre 2015), nonché ad acquisire le informazioni richieste mediante la redazione di un verbale di operazioni compiute;

VISTO il Verbale di operazioni compiute dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2015; 

RILEVATO che dal rapporto amministrativo prot. n. 18758/96858 del 23 giugno 2016 predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, riferito al Verbale di contestazione del Garante n. 33488/96858 del 27 novembre 2015, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, quindi, che, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, la INET Servizi S.r.l  risulta aver violato l’art. 157 del Codice, per non aver adempiuto all’obbligo di fornire informazioni o esibire documenti a questa Autorità, contestate rispettivamente con il Verbale del Garante n. 25330/96858 del 14 settembre 2015 e con il Verbale del Garante n. 33488/96858 del 27 novembre 2015;

VISTO l’art. 164 del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all’art. 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che la reiterazione delle mancate risposte ha chiaramente aggravato l’iter dell’istruttoria del procedimento amministrativo avviato a seguito della segnalazione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000,00  (diecimila) per la violazione dell’art. 157 del Codice di cui al Verbale di contestazione n. 25330/96858 del 14 settembre 2015 e nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all’art. 157 del Codice di cui al Verbale di contestazione n. 33488/96858 del 27 novembre 2015 - in considerazione della reiterazione della violazione - per un ammontare complessivo pari a euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a INET Servizi S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Via Antonio Cesari 7, cap 20162 – C.F. e P.IVA 07994160963, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

2017

Scheda

Doc-Web
8998395
Data
21/12/17

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca