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Ordinanza ingiunzione nei confronti di ABC OROLOGERIA E TELEFONIA S.r.l. - 12 aprile 2018 [9008700]

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[doc. web n. 9008700]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di ABC OROLOGERIA E TELEFONIA S.r.l. - 12 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 217 del 12 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo Fiumicino - I Nucleo Operativo, in data 6 febbraio 2017 ha ottenuto specifico nulla osta dalla Procura della Repubblica di Roma per l’utilizzo degli elementi emersi nel procedimento penale a carico di una Società Master Dealer della Vodafone la quale, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, ha proceduto all’intestazione di numerose schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni, in esecuzione di un disegno che vede coinvolti altri soggetti economici affiliati (points), tra cui la “ABC OROLOGERIA E TELEFONIA S.r.l.” (d’ora innanzi la “Società”) con sede legale e luogo di esercizio in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 39/41, P.I. 07725801000, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di supporti registrati, audio e video;

RILEVATO che il sopra citato Nucleo Operativo della Guardia di Finanza  ha accertato che la Società ha provveduto ad attivare, nel corso del 2013,  n. 14 SIM-CARD del gestore telefonico Vodafone omettendo di acquisire il consenso espresso dei rispettivi n. 6 intestatari i quali, escussi in atti ex art. 351 c.p.p., disconoscevano la titolarità delle multiple utenze telefoniche di cui risultavano intestatari (verbali di altre sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. del 14 e del 19 aprile 2016 del I Nucleo Operativo della Guardia di Finanza del Gruppo Fiumicino);

VISTO il verbale datato 7 marzo 2017, che qui si intende integralmente richiamato, con cui la Guardia di Finanza di Fiumicino ha contestato a “ABC OROLOGERIA E TELEFONIA S.r.l.” con sede legale e luogo di esercizio in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 39/41, P.I. 07725801000, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito “Codice”) per aver effettuato un trattamento di dati personali di n. 6 soggetti, intestando a loro insaputa utenze telefoniche (per esattezza, a 5 di essi è stata intestata più di una utenza per un totale di n. 14 schede, come dettagliatamente illustrato nel verbale richiamato), in assenza del consenso previsto dall’art. 23 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dalla Guardia di Finanza di Fiumicino, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva, datata 12 maggio 2017 e inviata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha rilevato l’infondatezza della contestazione elevata a suo carico, attinente l’omessa acquisizione del consenso. La Società ha, infatti, evidenziato “l’assoluta estraneità del legale rappresentante (…) alle condotte ancora oggetto di accertamento nell’ambito del procedimento penale” come evinto anche dalla lettura dell’informativa della Guardia di Finanza (di cui la parte ha ottenuto copia su autorizzazione del P.M.), riassuntiva dell’attività investigativa svolta. In considerazione del fatto che “La soc. ABC (…) non ha minimamente concorso, direttamente o indirettamente, alle violazioni ora contestate in sede amministrativa ed è anzi probabile vittima di raggiri ed artifizi (motivo per cui si riserva l’eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale, allo stato in fase di indagini)” la parte ha chiesto la revoca del provvedimento sanzionatorio.

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. 

Non possono, infatti, condividersi le argomentazioni addotte in base alle quali “La soc. ABC (…) non ha minimamente concorso, direttamente o indirettamente, alle violazioni ora contestate in sede amministrativa ed è anzi probabile vittima di raggiri (…)”; e ciò per le seguenti ragioni. Anzitutto la parte stessa prospettando l’assoluta estraneità del legale rappresentante (…) alle condotte (…)”; dagli accertamenti è emerso che la Società ha utilizzato il codice di attivazione attribuitole dall’operatore telefonico per intestare utenze telefoniche a soggetti del tutto ignari, i quali, escussi in atti nell’ambito del procedimento penale, hanno espressamente disconosciuto le utenze attivate. La prospettata attribuzione, a detta della parte, della responsabilità dei fatti contestati ad altri soggetti, deve tener poi conto che, sotto il profilo della normativa posta a tutela dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. f) e dell’art.  28 del Codice, si considera tenuta ad adottare le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti da utilizzare, ivi compreso il profilo della sicurezza; ciò, anche al fine di scongiurare eventuali utilizzi illeciti da parte di terzi dei dati personali oggetto di trattamento. Del pari, risulta inconferente quanto argomentato in ordine alla circostanza che le condotte asseritamente illecite sono “ancora oggetto di accertamento nell’ambito del procedimento penale”; la circostanza della mera pendenza di un procedimento penale, infatti, risulta di per sé neutra rispetto alla valutazione inerente alla sussistenza o meno della responsabilità, almeno fino all’intervenuta pronuncia della relativa sentenza.

In considerazione di quanto sopra, deve confermarsi che la condotta illecita oggetto del presente procedimento sanzionatorio, nonché inerente a condotte rilevanti anche sotto il profilo penale, attiene alla mancata acquisizione del consenso nel trattamento dei dati personali di n. 6 soggetti interessati; 

RILEVATO, pertanto, che “ABC OROLOGERIA E TELEFONIA S.r.l.”, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali di 6 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche (per esattezza, a 5 di essi è stata intestata più di una utenza per un totale di n. 14 schede, come dettagliatamente illustrato nel citato verbale di contestazione del 7 marzo 2017) in assenza del consenso previsto ai sensi dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascuna delle n. 6 violazioni contestate;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuno dei 6 rilievi, per un importo complessivo pari a euro 60.000,00 (sessantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a “ABC OROLOGERIA E TELEFONIA S.r.l.” con sede legale e luogo di esercizio in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 39/41, P.I. 07725801000 di pagare la somma complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9008700
Data
12/04/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca