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Provvedimento del 13 dicembre 2018 [9075221]

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[doc. web n. 9075221]

Provvedimento del 13 dicembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 504 del 13 dicembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento al Garante in data 17 luglio 2018 dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bianculli, nei confronti di Google LLC e nei confronti del sito www.cronachefermane.it con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome degli URL ivi indicati, in quanto rinvianti ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto e conclusasi con la sua assoluzione; 

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante diffusione, a partire dal 2013, ad opera di diverse testate locali e nazionali, di informazioni relative al suo coinvolgimento in una vicenda giudiziaria conclusasi con una sentenza di assoluzione pronunciata il 10 gennaio 2018;

invocato il diritto all’oblio sulla base dell’art. 17 del Regolamento e della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 nel caso C-131/12, sostenendo: a) di non essere un personaggio di rilievo pubblico; b) di non essere mai stato condannato da alcun Tribunale e c) che la sentenza di assoluzione avrebbe reso “inesatte” le notizie in questione; 

segnalato di aver inviato a Google due richieste di deindicizzazione aventi ad oggetto, tra gli altri, gli URL poi contestati con il reclamo, che non sono state accolte;

VISTA la nota del 17 agosto 2018 con la quale questa Autorità ha chiesto a Google e a CF Comunicazione srls, in qualità di editore del sito www.cronachefermane.it, di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se avessero intenzione di adeguarsi alle richieste stesse; 

VISTA la nota del 17 agosto 2018 con la quale CF Comunicazione Srls ha dichiarato che gli URL oggetto di reclamo “non risultano essere più online”;

VISTA la nota del 4 settembre 2018 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha dichiarato che:

gli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri da 1 a 9 sono già stati dalla stessa deindicizzati a seguito della prima richiesta inviata dal reclamante anteriormente all’instaurazione dell’odierno procedimento;

contrariamente a quanto affermato nel reclamo, Google ha dato seguito anche alla seconda richiesta di rimozione, comunicando all’interessato di aver accolto l’istanza  anche relativamente agli URL indicati con i numeri da 10 a 18, in quanto conducevano a notizie non aggiornate con la sentenza di assoluzione o a pagine dove il nome dell’interessato non compariva;

relativamente agli altri URL indicati con i numeri da 19 a 26, di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza dell’interessato, trattandosi di informazioni vere e perfettamente aggiornate, dando tutte conto della sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti ed escludendo la sussistenza del diritto all’oblio per: a) mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono al gennaio 2018; b) ruolo pubblico del reclamante, quale commercialista iscritto in apposito albo; c) natura giornalistica dei contenuti in questione riportati in organi di stampa di rilevanza nazionale.

PRESO ATTO che CF Comunicazione srls, in qualità di titolare del sito www.cronachefermane.it, ha dichiarato che gli URL oggetto di reclamo non risultano essere più online; pertanto, questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, il Garante è competente a eseguire i compiti assegnati e ad esercitare i poteri nei confronti di Google LLC, in quanto stabilita in Italia attraverso Google Italy e che, anche ai sensi dell’art. 56, par. 2, del Regolamento, il trattamento effettuato da Google LLC, nella fattispecie in esame, incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano;

PRESO ATTO, dunque, che gli URL indicati con i numeri da 1 a 9 e da 10 a 18 come riferito da Google, non sono effettivamente più visibili in associazione al nominativo del reclamante;

CONSIDERATO che, con riguardo alla richiesta di rimozione dei restanti URL – alla luce dei criteri espressamente individuati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. sentenza del 13 maggio 2014, "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González", C-131/12) e successivamente, ulteriormente delineati dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, attraverso le “Linee Guida”, WP 225, adottate il 26 novembre 2014– non se ne rinvengono sufficienti presupposti tenuto conto che il diritto all’oblio non può essere nella specie invocato alla luce dello ridotto intervallo di tempo intercorso dalle vicende in oggetto e in ragione dell’interesse pubblico alla conoscenza di tali vicende, anche in considerazione dell’attività professionale svolta dal reclamante;

VISTA la documentazioni in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento:

a) prende atto che CF Comunicazione srls, in qualità di titolare del sito www.cronachefermane.it,  ha aderito alle richieste del reclamante; pertanto, questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

b) nei confronti di Google:

• prende atto, con riguardo agli URL indicati con i numeri da 1 a 18, che gli stessi non sono più visibili in associazione al nominativo del reclamante;

• dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL indicati con i numeri da 19 a 26 per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia