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Provvedimento del 24 gennaio 2019 [9090795]

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[doc. web n. 9090795]

Provvedimento del 24 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 17 del 24 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 19 giugno 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bianculli, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati a pagine contenenti informazioni "false, inesatte ed altamente infamanti" sul suo conto;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla diffusione di commenti riguardanti presunti illeciti compiuti con riguardo all'attività economica attualmente esercitata, tenuto conto del fatto che tali informazioni sarebbero prive di fondamento non essendo mai "stato sottoposto ad alcun procedimento penale e/o civile" in merito alle attività professionali svolte, come comprovato dal certificato del casellario giudiziale prodotto unitamene al reclamo;

VISTA la nota dell'11 luglio 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 27 luglio 2018 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha rilevato:

di non poter accogliere la richiesta di rimozione degli URL indicati nell'atto di reclamo, ritenendo non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di informazioni risalenti ad epoca recente (2017) e connesse all'attività imprenditoriale svolta dall'interessato la conoscibilità delle quali deve reputarsi di interesse per la collettività;

che le motivazioni dedotte da quest'ultimo a fondamento della propria istanza riguardano prevalentemente la presunta lesione del proprio diritto alla reputazione, ovvero di un "bene della vita diverso [dal diritto all'oblio] e non ricompreso nell'oggetto di questo procedimento";

CONSIDERATO, preliminarmente, con riguardo alla decisione nel caso di specie, che:

il trattamento effettuato da Google LLC nella circostanza incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano (art. 56, par. 2, del Regolamento);

pertanto, in applicazione dell'art. 55, par. 1, del medesimo Regolamento, può ritenersi sussistente la competenza in capo al Garante del potere di trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente in quanto stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

le informazioni reperibili tramite gli URL dei quali l'interessato ha chiesto la rimozione sono contenute all'interno di commenti diretti ad esprimere perplessità in ordine all'affidabilità del progetto economico intrapreso dal reclamante ed alla condotta tenuta da quest'ultimo che, come tali, non appaiono ascrivibili a tipologie di informazioni la cui eventuale inesattezza possa essere verificata dall'Autorità in termini oggettivi;

tuttavia le pagine reperibili tramite gli URL segnalati consentono di disporre solo di dati parziali in quanto, per l'accesso alla versione completa dei predetti commenti, rinviano ad un sito, che è il medesimo per tutti i link individuati nell'atto di reclamo, che, allo stato attuale, risulta sospeso;

tale circostanza determina dunque un pregiudizio dei diritti del reclamante (cfr. punto 8 delle citate “Linee Guida”) - che ha peraltro prodotto un certificato del casellario giudiziale nel quale non risultano riportate a suo carico condanne per i presunti illeciti contestati nei citati commenti - che non può ritenersi bilanciato da un interesse del pubblico alla conoscibilità di informazioni (negative), riguardanti l'attività svolta dal medesimo tenuto conto del fatto che la parzialità di quelle reperibili tramite gli URL indicati non consentono di fornire allo stesso pubblico gli elementi necessari per poter effettuare una corretta e, quindi, veritiera ricostruzione della vicenda;

RITENUTO di dover pertanto valutare il reclamo fondato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nell'atto introduttivo quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nome dell’interessato;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nell'atto di reclamo quali risultati di ricerca reperibili in associazione al medesimo nominativo.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia