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Provvedimento del 31 gennaio 2019 [9099934]

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[doc. web n. 9099934]

Provvedimento del 31 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 32 del 31 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (si seguito Garante), con la nota n. 13583 del 9 maggio 2018, ha accertato che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando”, c.f. 91033020743, con sede legale in Mesagne (BR), via Eschilo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, dal link http://www.iissferdinando.it/documenti/graduatoria%20III%20fascia.pdf, gli “(…) elenchi di oltre 500 insegnanti di terza fascia pubblicando codici fiscali, numero di telefono fissi e mobili, email private, ecc. (...)” e riportando “(…) alcune sigle alfabetiche tra cui la lettera “S” (…) che, secondo quanto indicato nell’Allegato 6 (codici preferenza) del Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 1 aprile 2014, n. 235 (…) individua la categoria degli “invalidi e mutilati civili”(…)”, con ciò determinando una diffusione di dati personali di natura sensibile, in violazione dell’art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 17169/123520 del 6 giugno 2018 con cui è stata contestata all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 22, comma 8, riguardo la diffusione dei dati sensibili degli interessati, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 5 luglio 2018 inviato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando”, descrivendo le modalità con le quali ha posto rimedio alla condotta oggetto di contestazione, ha rilevato come “(…) la violazione contestata è avvenuta a causa di un mero errore materiale posto in essere da un incaricato del trattamento il quale, nell’adempiere ai propri ormai numerosissimi compiti (…) ha omesso di spuntare la casella privacy prevista dal portale ministeriale Sidi, avente lo scopo precipuo di evitare la diffusione di dati sensibili, nel pubblicare on-line le graduatorie in oggetto”, specificando, inoltre, come di tale errore “ (…) si sarebbe avuta contezza e al quale si sarebbe prontamente posto rimedio, se non fosse che il portale istituzionale (http://www.iissferdinado.it), sul quale le graduatorie oggetto di odierna contestazione sono state pubblicate, non viene più utilizzato e aggiornato dal 2016. Ciò in quanto, medio tempore, la scuola provvedeva ad attivare il sito istituzionale, conforme alla normativa vigente (http://www.iissferdinado.gov.it) e dotato di certificato di convalida esteso”;

VISTO il verbale dell’audizione della parte redatto in data 18 settembre 2018, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando”, ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato nella memoria difensiva;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando” in relazione alla contestazione in argomento, atteso che quanto dedotto non consente di qualificare alcuno degli elementi costitutivi della disciplina sull’errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 15 maggio 2006 n. 11012; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto, che l’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando” ha diffuso sul proprio sito web istituzionale, dal link http://www.iissferdinando.it/documenti/graduatoria%20III%20fascia.pdf, gli elenchi di insegnanti di terza fascia riportando, tra l’altro, la sigla alfabetica di cui alla lettera “S” che, secondo quanto indicato nell’Allegato 6 (codici preferenza) del Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 1 aprile 2014, n. 235 (…) individua la categoria degli “invalidi e mutilati civili”(…)”, con ciò determinando una diffusione di dati personali di natura sensibile, in violazione dell’art. 22, comma 8;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, , della gravità della violazione, ma anche della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO, quanto alla personalità del contravventore ed alle sue condizioni economiche, che si tratta di un istituto pubblico scolastico che svolge importanti attività istituzionali in condizioni economiche di modestissima entità:

RILEVATO, quanto alla gravità della condotta, che dall’istruttoria è emerso che all’illiceità del trattamento si perviene solo attraverso un’operazione di abbinamento tra la lettera “S” indicata in graduatoria e il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 1 aprile 2014, n.235 che riconduce tale lettera alla categoria “invalidi civili”;

RILEVATO, che dall’istruttoria è emerso che la contestazione è intervenuta pochi giorni dopo la data del 25 maggio 2018, posta dall’art. 18 del d.lgs. n. 101/2018 come limite per l’accesso alla definizione agevolata limite temporale rispetto al quale il trasgressore non ha potere di intervento;

PRESO ATTO che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando”, con nota 4927/2018 del 20 dicembre 2018 ha comunicato all’Autorità l’avvenuta liquidazione, con mandato n. 599 del 20 dicembre 2018, della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)”, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale di contestazione n. 17168/123520 datata 6 giugno 2018;

RITENUTO che, per tutti i suindicati motivi, il caso di specie può essere ricondotto, nonostante la particolare natura dei dati trattati, alle ipotesi di minore gravità di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice e che, pertanto, appare adeguata l’applicazione di una sanzione pecuniaria quantificata nella misura minima di euro 4.000,00 (quattromila);

CONSIDERATO pertanto che l’importo della sanzione quantificato in euro 4.000,00 (quattromila) deve essere decurtato dell’importo di euro 4.000,00 (quattromila) versato dall’Istituto e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria risulta già totalmente pagata;

PRESO ATTO dell’estinzione del procedimento sanzionatorio;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara estinto il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando”, c.f. 91033020743, con sede legale in Mesagne (BR), via Eschilo, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Roma, 31 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Scheda

Doc-Web
9099934
Data
31/01/19

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca