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Parere su una istanza di accesso civico - 13 agosto 2019 [9157176]

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[doc. web n. 9157176]

Parere su una istanza di accesso civico - 13 agosto 2019

Registro dei provvedimenti
n. 160 del 13 agosto 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ferrandina, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

Ritenuto che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ferrandina ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Dagli atti risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico avente a oggetto numerosi documenti, riguardanti in particolare «libretto delle misure; S.A.L.; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; Consegna lavori; certificato di ultimazione; stato finale; quadro di raffronto tra l’ultima perizia approvata e con le somme beneficiate e spese; certificato di regolarità delle opere eseguite ai progetti approvati; certificato di regolare esecuzione; relazione del direttore dei lavori sul conto finale e sull'andamento dei lavori; relazione a struttura ultimata; collaudo statico; certificazione impianti ai sensi della L. 37 del 22/01/2008; dichiarazione della d.l. attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; specifiche professionali per progettazione, D.L. C.S.P. e C.S.E.; specifiche professionali per collaudo statico; copia fascicolo fatture relative all'importo del contributo e all'importo in accollo di spesa dei privati; fatture per saldo lavori e spese tecniche», riferiti a specifici lavori identificati in atti.

L’amministrazione ha negato l’estrazione di copia della predetta documentazione rappresentando, fra l’altro, che i controinteressati «hanno opposto il loro rifiuto a tutela della protezione dei dati personali, della libertà e segretezza della corrispondenza nonché a tutela dei propri interessi economici e commerciali» e che nella richiesta non è indicata «la rilevanza dell’interesse conoscitivo (del richiedente e più in generale della collettività) che mira a soddisfare».

OSSERVA

Per i profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia in via preliminare che la normativa statale in materia di accesso civico prevede l’obbligo di chiedere il parere al Garante da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Al riguardo, occorre rilevare che il Comune di Ferrandina non ha espressamente negato o differito l’accesso civico per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali», ma si è limitato a comunicare al soggetto istante che i soggetti controinteressati si sono opposti all’accesso civico «a tutela della protezione dei dati personali, della libertà e segretezza della corrispondenza nonché a tutela dei propri interessi economici e commerciali».

Si fa presente, in primo luogo, che nelle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico è indicato che nella risposta alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», n. 13).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, invece, il riscontro eccessivamente sintetico fornito dalla p.a. all’accesso civico non consente di far comprendere le ragioni per cui l’ostensione dei documenti richiesti può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in quanto non risultano specificati – né nel provvedimento di diniego, né nella richiesta di parere al Garante o in altri atti dell’istruttoria – quali sarebbero i dati personali coinvolti (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale).

Si precisa, altresì, che non è stata inviata al Garante la documentazione oggetto dell’accesso civico neanche per estratto (la quale, pertanto, non è stata oggetto di opportuna verifica rispetto a quanto osservato dai controinteressati e dal Comune). Pertanto, conformemente ai precedenti orientamenti (cfr. provv. n. 485 del 29/11/2018; doc. web n. 9065367; provv. 359 del 22/5/2018, doc. web n. 9001943), si ritiene che questa Autorità non possa pronunciarsi nel merito della questione esaminata o sul riscontro all’accesso civico fornito all’istante dal Comune.

In ogni caso, si ritiene utile ricordare che – ferma restando ogni verifica relativa alla sussistenza di altri casi di rifiuto o di esclusione previsti dall’art. 5-bis del d lgs. n. 33/2013 eccepiti anche dai soggetti controinteressati – laddove la documentazione oggetto dell’accesso civico contenga «dati personali» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD), l’ente destinatario dell’istanza deve valutare – tenendo in considerazione la circostanza che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7» (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – se l’accesso civico debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5-bis, comma 1, lett. a), seguendo a tal fine le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC in materia di accesso civico al cui contenuto si rinvia integralmente (cfr. in particolare par. 8.1); avendo cura di fornire congrua e completa motivazione nella risposta al soggetto istante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ferrandina ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 13 agosto 2019

IL PRESIDENTE
Soro