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Newsletter 07/02/2020 - Garante: sì al censimento permanente, ma più tutele per i dati personali - Gdpr e albo pretorio on line: Garante, illecito pubblicare dati sulla salute - Salute: Garante, no alla e-mail con più indirizzi in chiaro

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NEWSLETTER N. 461 del 7 febbraio 2020

 

Garante: sì al censimento permanente, ma più tutele per i dati personali
Gdpr e albo pretorio on line: Garante, illecito pubblicare dati sulla salute
Salute: Garante, no alla e-mail con più indirizzi in chiaro

 

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Garante: sì al censimento permanente, ma più tutele per i dati personali 

L'Istat potrà procedere con i trattamenti necessari alla realizzazione del censimento permanente, ma dovrà adottare ulteriori misure per rafforzare la tutela dell'ingente mole di informazioni raccolte, in particolare migliorando le tecniche di pseudonimizzazione dei dati.

Questa la decisione del Garante per la privacy, adottata al termine di una lunga istruttoria che aveva portato nel 2018 l'Autorità a esprimere un parere non favorevole sul censimento permanente, previsto nel Programma statistico nazionale, e poi ad autorizzare la raccolta dei dati della popolazione, ma non il loro successivo trattamento, in assenza di una revisione del progetto.

Con quest'ultimo provvedimento, il Garante, analizzato il nuovo Piano generale di censimento (Pgc), autorizza l'Istituto nazionale di statistica a procedere con l'elaborazione dei dati raccolti.

Nel corso della lunga interlocuzione, il Garante ha però rilevato ancora alcune criticità riguardo alle quali ha fornito precise indicazioni.

L'Autorità, in particolare, ritiene che l'Istat debba adeguare il metodo scelto per la pseudonimizzazione dei dati personali, ovvero quelle tecniche usate per il mascheramento o per la limitazione dell'uso improprio dell'identità delle persone. Il procedimento proposto - con l'attribuzione di un codice univoco per ogni singola persona fisica, replicato in tutte le banche dati dell'Istituto e valido per un lungo periodo di conservazione dei dati, che può arrivare fino a 120 anni - comporta il rischio di trattamenti di dati non pertinenti ed eccedenti rispetto allo scopo censuario. Il mantenimento di un codice statico, infatti, impedisce di differenziare i tempi di conservazione in relazione alle diverse finalità statistiche perseguite, in violazione del principio di minimizzazione e di limitazione della conservazione dei dati. Sul punto il Garante ha prescritto all'Istat di mettere in atto idonee misure di pseudonimizzazione che prevedano, ad esempio, un meccanismo di disaccoppiamento gerarchico dei codici con l'assegnazione di diversi codici pseudonimi, ciascuno con una validità limitata alla specifica finalità perseguita. L'Autorità ha inoltre rilevato che non è stata calcolata la probabilità di reidentificazione degli interessati, a partire dai dati aggregati inviati ai Comuni. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata dall'Istat, sulle nuove modalità di censimento, dovrà pertanto essere integrata sulla base di queste indicazioni.

Nel provvedimento, il Garante ha sottolineato che il principio di responsabilizzazione previsto dal Gdpr (Regolamento Ue in materia di privacy) pone in capo ai titolari del trattamento il compito di valutare correttamente i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati connessi ai trattamenti dei dati personali. L'Istat, essendo l'amministrazione pubblica che detiene il più ingente e rilevante patrimonio informativo riferito alla popolazione residente sul territorio nazionale, dovrà pertanto assumere una condotta attiva nell'applicazione dei principi, ponendosi l'obiettivo di ottenere un reale effetto di tutela e dimostrando l'adeguatezza delle misure adottate.

 

 

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Gdpr e albo pretorio on line: Garante, illecito pubblicare dati sulla salute
L'Autorità sanziona un Comune per 10mila euro

I Comuni, prima di pubblicare documenti sull'albo pretorio on line, devono accertarsi che siano oscurate tutte le informazioni che non possono essere diffuse, in particolare i dati sulla salute di una persona.

Lo ricorda il Garante per la privacy nel comminare una delle prime sanzioni a un ente locale ai sensi del nuovo Regolamento europeo in materia di dati personali (Gdpr).

Una persona si era rivolta al Garante perché sull'albo pretorio del proprio Municipio era stata pubblicata una determina dirigenziale che riportava la grave patologia per la quale aveva presentato un'istanza per il riconoscimento della causa di servizio.

L'Autorità ha accertato che le informazioni sull'infermità e sull'operazione subita dal reclamante erano liberamente accessibili a chiunque, ed ha sottolineato come anche la nuova normativa sulla privacy vieti la diffusione dei dati sulla salute di una persona.

Ha poi aggiunto che la pubblicazione sull'albo pretorio della delibera in chiaro conteneva un'ulteriore violazione, in quanto riportava anche le coordinate di conto corrente bancario dell'avvocato al quale dovevano essere liquidate le spese del procedimento.

Tale trattamento di dati era effettuato in contrasto con il principio di “minimizzazione” previsto dal Gdpr, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

L'ente locale, a giustificazione del proprio operato, nel corso dell'istruttoria, ha affermato che il personale addetto era incorso in un mero errore materiale, e che l'amministrazione avrebbe provveduto a completare il percorso interno di adeguamento alla normativa privacy, al fine di non incorrere più in tali problemi.

Per tali motivi, alla luce delle nuove modalità indicate dal Gdpr e dal Codice privacy, l'Autorità ha adottato un provvedimento unico con il quale ha dichiarato l'illiceità del trattamento dei dati posto in essere dal Comune e contemporaneamente ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dall'ente locale.

 

 

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Salute: Garante, no alla e-mail con più indirizzi in chiaro
Ammonita una Provincia che ha inviato a sedici famiglie dati di minori non in regola con i vaccini

Il Garante per la privacy richiama l'attenzione sulle regole di una corretta comunicazione attraverso la posta elettronica. Con un provvedimento ha dichiarato illecito l'invio da parte di un'articolazione della Provincia di Trento di una e-mail destinata, contemporaneamente e con gli indirizzi in chiaro, a sedici genitori di bambini non in regola con l'obbligo delle vaccinazioni.

In prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, l'e-mail della Provincia informava le famiglie dell'impossibilità di ammettere i minori alle scuole dell'infanzia, in assenza della regolarità vaccinale.

Il Garante ha precisato che le informazioni contenute nella comunicazione della Provincia sono qualificabili come dati relativi alla salute dei minori. Tali dati possono essere trattati solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in modo sicuro e solo se adeguati, pertinenti e limitati  rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

L'e-mail andava dunque inviata a ciascun genitore separatamente, in modo personalizzato, o utilizzando lo strumento della copia conoscenza nascosta (ccn), per rendere ogni indirizzo riservato.

Di conseguenza l'Autorità, oltre ad aver dichiarato illecito il trattamento, ha ammonito la Provincia a conformare l'invio di comunicazioni alle disposizioni e ai principi che tutelano i dati personali.

Nel caso specifico il Garante ha tenuto conto del fatto che l'illecito è stato un primo e isolato evento, dovuto alla disattenzione di una dipendente.

L'Autorità ha inoltre tenuto conto che la violazione gli è stata notificata dalla Provincia stessa, che, a seguito dell'accaduto, ha informato del fatto gli interessati, scusandosi e adottando atti e iniziative volte a sensibilizzare il personale al rispetto della disciplina dei dati personali.

 

 

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L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 

Marketing: dal Garante privacy sanzione di 27 milioni e 800 mila euro a Tim - Comunicato del 1 febbraio 2020

"Spazio cibernetico bene comune: protezione dei dati, sicurezza nazionale". Il convegno organizzato dal Garante per la Giornata europea della protezione dati - 30 gennaio 2020

TikTok: il Garante privacy chiede una task force europea - Comunicato del 24 gennaio 2020

Il Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per 11,5 milioni - Comunicato del 17 gennaio 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma.
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