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Parere sullo schema di accordo quadro, con relativi allegati, per l'anticipo del TFS/TFR a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e del personale degli enti di ricerca, , di cui all’art. 23, comma 2, del decreto­ legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - 9 luglio 2020 [9434908]

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[doc. web n. 9434908]

Parere sullo schema di accordo quadro, con relativi allegati, per l'anticipo del TFS/TFR a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e del personale degli enti di ricerca, , di cui all’art. 23, comma 2, del decreto­ legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - 9 luglio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 9 luglio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" e, in particolare, l’art. 23 "Anticipo del TFS", che prevede al comma 2, la possibilità di richiedere, per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri ivi indicati, un finanziamento ("Anticipo TFS/TFR") nella misura massima di 45.000 euro dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto maturata e che la richiesta del predetto finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare tra le suddette parti, sentito l’INPS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito “decreto”), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, del 22 aprile 2020 n. 51 recante "Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26", che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di anticipo del TFS/TFR, sul quale il Garante ha espresso il proprio parere favorevole il 30 luglio 2019 (doc. web. n. 9126584);

Visto, in particolare, l’art. 15 del predetto decreto, ai sensi del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana stipulano un accordo quadro per definire, tra l’altro, "le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”;

Vista la nota del 1° luglio u.s., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha richiesto il parere dell’Autorità sullo schema di accordo quadro, con relativi allegati, per l ‘anticipo del TFS/TFR a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e del personale degli enti di ricerca, di cui all’art. 23, comma 2, del decreto­ legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Rilevato che lo schema di accordo si compone di 11 articoli (e di 4 Allegati, parti integranti dello stesso) e stabilisce, tra l’altro, i termini e le modalità di adesione della banca, le modalità di presentazione della domanda di anticipo del TFS/TFR da parte del soggetto finanziato, nonché le modalità di comunicazione tra la banca e l’ente erogatore;

Rilevato che il trattamento dei dati personali finalizzati al rilascio dell’anticipo del TFS/TFR, coinvolge una molteplicità di soggetti, tra i quali, in particolare, le banche (o altri intermediari finanziari) e l’INPS (o altri enti pubblici responsabili);

Rilevato, che l’art. 9 dello schema di accordo prevede (in conformità a quanto indicato dagli artt. 5, comma 2, lett. c) e 6, comma 4, del decreto) che la banca e l’ente erogatore si scambino le informazioni via PEC, che comprendono l’indicazione dell’IBAN del conto corrente sul quale l’ente erogatore effettua il rimborso del finanziamento, ovvero che i predetti soggetti possano concordare un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni, senza tuttavia individuare le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento;

Considerato, al riguardo, che i titolari del trattamento (la banca e l’ente erogatore) devono adottare, nel rispetto del principio di accountability (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), misure di sicurezza adeguate ai rischi presentati dal trattamento in esame,  “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (art. 32 del Regolamento), individuando anche procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali (artt. 33 e 34 del Regolamento);

Ritenuto, in ogni caso, necessario che, al fine di garantire un livello di sicurezza uniforme ai trattamenti effettuati da parte dei soggetti coinvolti nell’erogazione dell’anticipo in esame - anche in analogia con quanto previsto per gli accordi quadro in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica il cui trattamento presenta caratteristiche simili - debbano essere individuate, nell’ambito dello schema di accordo o in successivi documenti tecnici attuativi dello stesso, le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la conformità all’art. 32 del Regolamento;

Ritenuto che tali misure, anche al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi impropri o non autorizzati, debbano riguardare, in particolare, le modalità di accesso selettivo ai dati e la registrazione delle operazioni effettuate, valutando, inoltre, in relazione alle modalità di trasmissione dei dati, l’adozione di tecniche di cifratura idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità, anche laddove vengano previsti sistemi di comunicazione alternativi alla PEC;

Ritenuto, infine, opportuno richiamare l’obbligo per i titolari del trattamento (quali la banca e l’ente erogatore) di assicurare la trasparenza del trattamento, fornendo agli interessati le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione della domanda (in particolare, quelli indicati dall’art. 8, primo comma, lett. b) del decreto quali, ad es., la registrazione del richiedente - in relazione a debiti scaduti o sconfinanti - negli archivi della centrale rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli art. sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Codice e dell´art. 23, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, esprime parere con le osservazioni di cui in motivazione sullo schema di accordo quadro che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di anticipo del TFS/TFR.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia