g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Plurima s.r.l. - 11 marzo 2021 [9577042]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

VEDI NEWSLETTER DEL 27 APRILE 2021

[doc. web n. 9577042]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Plurima s.r.l. - 11 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 100 dell'11 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presi-dente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'ade-guamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTE, fra i provvedimenti del Garante a contenuto generale più rilevanti, le Linee gui-da in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, 4 luglio 2013, doc. web n. 254234 nonché le Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni (provv. 19 gennaio 2011, doc. web n. 1784528);

VISTE le numerose doglianze pervenute all’Autorità, contenute in segnalazioni e re-clami, riguardanti la ricezione di chiamate promozionali indesiderate per conto di TIM S.p.A. (di seguito: “Tim”);

VISTI gli esiti degli accertamenti effettuati presso Tim S.p.A., destinataria del provve-dimento, correttivo e sanzionatorio, del 15 gennaio 2020 (doc. web n. 9256486), nonché presso le società di call center incaricate dello svolgimento delle campagne promozionali e, in particolare, presso Plurima srl (di seguito indicata anche come: “Plurima” o “la Società”);

VISTI la memoria di Plurima del 27 marzo 2020, il verbale di audizione del 29 maggio 2020 e la memoria integrativa inviata dalla medesima il 10 giugno 2020;

VISTA la complessiva documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del rego-lamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Le doglianze degli interessati

Sono pervenute all’Autorità, dal 2017 ai primi mesi del 2019 (secondo una dinamica con-fermatasi anche nei mesi successivi), numerosissime doglianze, nell’ordine di varie cen-tinaia, contenute in segnalazioni e reclami, in particolare riguardanti la ricezione di chiamate promozionali, per conto di TIM S.p.a. avvenute:

a) in assenza di consenso degli interessati; oppure

b) nonostante l’iscrizione delle utenze telefoniche nel Registro pubblico delle oppo-sizioni; ovvero

c) anche dopo l’esercizio del diritto di opposizione.

2. L’attività istruttoria dell’Ufficio e i relativi esiti

In ragione di tale situazione l’Autorità ha ritenuto opportuno effettuare un’articolata attività istruttoria al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione rispetto alle suindicate doglianze, procedendo con accertamenti ispettivi presso Tim e i suoi partner, fra cui Plurima srl, ove le operazioni sono state espletate il 23 aprile 2019. Successivamente (il 30 settembre 2019) l’Ufficio ha inviato una richiesta di informazioni integrative, in relazione alla quale la Società ha fornito riscontro l’11 dicembre 2019.

Sulla base della documentazione complessivamente acquisita, l’Ufficio ha constatato che detta Società – nel periodo compreso fra il mese di agosto 2018 e il 30 settembre 2019 - aveva contattato, per conto di Tim, un numero complessivo di 1.253 utenze telefoniche “referenziate” (ossia estranee alle liste di contattabilità, ma asseritamente suggerite dai soggetti contattati, questi ultimi presenti nelle liste di Tim).

Rispetto a tale quota di contatti, non è risultato acquisito alcun consenso dell’interessato per la finalità promozionale, né è risultata applicabile altra base giuridica (v. artt.: 6, par.1, Regolamento - 130, Codice); rispetto a tale trattamento è pertanto emersa la possibile violazione anche del principio di liceità, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a, del Regolamento.

L’Ufficio, pertanto, con comunicazione del 12 febbraio 2020, ha avviato il procedimento amministrativo per la contestazione della violazione delle citate disposizioni, prospettando conseguentemente l’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dall’art. 83 del Regolamento, come richiamato dall’art. 166, comma 2, del Codice.

Con la memoria presentata in data 27 marzo 2020, in ragione della proroga del termine accordata dall’Ufficio, Plurima ha rappresentato di aver:

- agito in qualità di mero responsabile del trattamento;

- osservato il mandato di Tim nel contatto delle liste da questi consegnate;

- contattato soggetti referenziati, con la consapevolezza da parte di Tim riguardo a tali attività;

- effettuato detti contatti sulla base del legittimo interesse al marketing;

- posto in essere processi tesi ad assicurare la correttezza e la documentazione dei trattamenti di dati.

Inoltre, nella medesima occasione, la Società ha sostenuto che “- anche a voler ritenere tale trattamento da parte di Plurima in qualità di contitolare con TIM - non (sarebbe) ascrivibile a suo carico l'illiceità del trattamento…”, evidenziando che “per supplire ad una mancanza di specificità nelle istruzioni del Titolare, ha implementato uno specifico processo interno volto all'individuazione, prima del contatto del referenziato, di una idonea base legale per il trattamento. Ma ciò nonostante, la Società agiva pur sempre all'interno di (ampie) istruzioni legittime fornite dal committente-Titolare, e sempre per la finalità del trattamento da questi indicata (contatto con proposizione commerciale) non potendosi quindi la condotta di Plurima assimilarsi ad una decisione sulle finalità e mezzi del trattamento.”

La Società peraltro, con la medesima memoria del 27 marzo 2020 e con quella integrativa del successivo 10 giugno, ha prodotto il dettaglio relativo a dette telefonate, facendo riferimento, fra l’altro: i) alle circostanze temporali dell’acquisizione; ii) all’origine del numero ‘referenziato’ (nello specifico l’utenza lead che lo aveva rivelato); iii) alla natura del rapporto (amicale, parentale), indicando, in taluni casi, la voce “Altro Num. Clt”); iv) all’operatore fisico che lo aveva acquisito; nonché al supervisore dell’operazione.

Plurima ha altresì prodotto l’informativa resa agli interessati al momento del contatto telefonico, che è risultata congrua rispetto al disposto normativo dell’art. 13 del Regolamento, individuando con sufficiente chiarezza gli elementi essenziali del trattamento, conformemente all’impostazione prevista dalla medesima.

La Società ha inoltre fatto presente varie vicende - collegate ai suoi rapporti con la committente Tim, destinataria del citato provvedimento del 15 gennaio 2020 - di rilevante e negativo impatto sulla propria situazione economico-finanziaria: il mancato rinnovo, da parte di Tim, del contratto in essere da circa undici anni; la significativa riduzione del fatturato; il drastico ridimensionamento della struttura organizzativa e funzionale, concretizzata nella chiusura di tutte le sedi operative e nella perdita totale della forza lavoro occupata nonché nello stato di liquidazione volontaria della Società: v. verbale audizione 29 maggio 2020, cit.).

3. Valutazione della complessiva condotta della Società

Va evidenziato preliminarmente che, nella fattispecie concreta, Plurima è da ritenersi di fatto titolare, insieme a Tim, dei trattamenti promozionali elativi alle numerazioni “fuori lista” o “referenziate”, con la conseguente applicabilità di principi ed obblighi in materia di protezione dei dati; in tal senso, non assume rilievo qualificare il suo ruolo come titolare autonomo o invece congiunto a Tim.

Dagli atti infatti è emerso come Plurima abbia contribuito a stabilire sia le finalità promozionali sia le modalità di contatto (v. art. 28 del Regolamento), organizzando quest’ultime in assenza di istruzioni operative formalizzate dalla committente; modalità di fatto poi accettate da Tim, che ha recepito i contratti conclusi e introitato le relative utilità. Plurima risulta aver operato eccedendo, di fatto, rispetto al ruolo di mero re-sponsabile “del trattamento formalmente affidato per l’esecuzione di campagne promozionali rivol-te agli interessati presenti nelle liste TIM e determinando “finalità e mezzi del trattamento”, nell’ambito di un disegno unitario e di fatto condiviso, perlomeno riguardo alla finalità di acquisizio-ne di nuovi clienti e nei suoi effetti operativi, con TIM (v. provv. 1° febbraio 2018, doc. web n. 7810723). Ciò anche in considerazione della circostanza inconfutabile, che l’utilizzo di numera-zioni “fuori lista” era funzionale al perseguimento di un interesse condiviso, sia di TIM, sia dei suoi partner, dal quale ognuno traeva un vantaggio di natura economica”: v. provv. 15 gennaio 2020, cit., par. 3).

Comunque, anche ove si riconoscesse a Plurima il ruolo di responsabile (anziché titolare o contitolare) del trattamento, la valutazione della sua condotta in termini di illiceità non muterebbe. Infatti, con specifico riguardo alle telefonate effettuate, nei confronti di utenze “fuori lista”, è risultato che sono stati contattati soggetti “referenziati”, in base a una costante prassi operativa riconducibile a una cosciente scelta aziendale della Società e non riferibile ad eccezionali iniziative dal personale.

Al contempo, è però chiaro che vada distinto il ruolo dei call center che, come Plurima, hanno eseguito le campagne promozionali da quello del committente (Tim, nella fatti-specie), invero preponderante e ben più incisivo, con riguardo alle dinamiche e prassi operative condivise nonché all’introitamento dei profitti derivanti dalle campagne pro-mozionali.
Occorre poi riproporre le considerazioni già formulate da questa Autorità con il provv. 15 gennaio 2020 (par. 3.1., cit.). In particolare, “non può invocarsi quale base giuridica …. quella del ‘legittimo interesse’ alle attività di marketing, magari unitamente al presunto interesse del soggetto ‘referenziante’, che coinvolge nella promozione l’amico o il parente. Va poi evidenziato che il legittimo interesse, di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento - già previsto sia dall'abro-gata direttiva 95/46/CE, nonché dal Codice previgente alle modifiche apportatevi dal d.lgs. n. 101/2018 (d.lgs. n. 196/2003, art. 24, comma 1, lett. g) - non può surrogare - in via generale - il consenso dell’interessato quale base giuridica del marketing. Invero, il Regolamento stesso – come già la direttiva 95/46/CE all’art. 7, comma 1, lett. f) - lo ammette solo ‘a condizione che non preval-gano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali’. … In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione an-che in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati perso-nali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine.”.

Va inoltre ribadito anche nel caso di Plurima quanto già chiarito nel citato provv. 15 gennaio 2020, ossia che: “L'applicazione della base giuridica del legittimo interesse presuppone quindi la prevalenza in concreto (in base a un bilanciamento rimesso al titolare, ma sempre valutabi-le dall'Autorità di controllo) di quest'ultimo sui diritti, libertà e meri interessi degli interessati (nello specifico, i destinatari delle comunicazioni promozionali non assistite dal consenso). In tale confronto, è necessaria l'attenta ponderazione dell'impatto del trattamento, che si intende effettuare su tali diritti, libertà ed interessi (fra cui, nel caso del marketing, sono ravvisabili anzitutto il diritto alla protezione dei dati e il diritto alla tranquillità individuale dell’interessato”(1).

Peraltro, richiamando sempre il provv. 15 gennaio 2020: “il titolare del trattamento non può ricorrere retroattivamente alla base dell’interesse legittimo in caso di problemi di validità del con-senso. Poiché ha l’obbligo di comunicare [nell’informativa rilasciata all’interessato] la base legittima al momento della raccolta dei dati personali, il titolare del trattamento deve aver deciso la base legittima prima della raccolta dei dati (così v. Linee guida del Gruppo Art. 29 sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 10 aprile 2018, WP 259 rev.01)”.

Pertanto qualora non ricorrano i sopra delineati presupposti per il legittimo interesse e ad eccezione delle ipotesi del c.d. “soft spam” (art. 130, comma 4, Codice), nonché del sistema di “opt-out” per i dati presenti negli elenchi pubblici – si deve ritenere che la regola generale da seguire per i trattamenti per finalità promozionali sia quella del pre-vio consenso informato, libero, specifico e documentato degli interessati(2).

Pertanto, deve rilevarsi che la Società – nel periodo compreso fra il mese di agosto 2018 e il 30 settembre 2019 – ha contattato, per conto di Tim, un numero complessivo di 1.253 utenze telefoniche “referenziate” (ossia estranee alle liste di contattabilità, ma asse-ritamente suggerite dai soggetti contattati, questi ultimi presenti nelle liste di Tim), in assenza del necessario specifico consenso degli interessati per la finalità promozionale o di altro idoneo presupposto giuridico (v. artt.: 130, Codice; 6, par.1, Regolamento).

In base a quanto complessivamente acquisito, l’Autorità ritiene dunque - conformemente alle valutazioni già formulate con la citata comunicazione dell’Ufficio del 12 febbraio 2020 – che siano ravvisabili nella fattispecie le seguenti violazioni in capo a Plurima srl:

- art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento;

- art. 6, par.1, del Regolamento (130 del Codice).

Pertanto si ritiene, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) ed f), del Regolamento, di dover adottare nei confronti di Plurima la limitazione definitiva dei trattamenti sopra descritti, ingiungendo altresì di conformarli alla disciplina vigente.

4. Ordinanza-ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria

Le violazioni, come sopra indicate, impongono anche l’adozione di un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Plurima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento (pagamento di una somma fino a € 20.000.000 ovvero, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore).

Per la determinazione dell’ammontare della sanzione nella fattispecie concreta occor-re tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento, che, nella presente fattispecie, possono considerarsi nei termini seguenti:

- la limitata durata della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

- il numero limitato di interessati coinvolti, se relazionato alla notevolissima mole di telefonate promozionali effettuate dalle società di call center, partner di TIM (art. 83, par. 2, lett. a), cit.);

- il limitato numero di violazioni riscontrate e la loro afferenza al solo ristretto settore del telemarketing per conto terzi (art. 83, par. 2, lett. a), cit.);

- la dimensione soggettiva della condotta, che deve ritenersi più congruamente colposa anziché dolosa, ossia tesa a effettuare violazioni della normativa rilevante in materia, considerate le misure approntate per realizzare siffatta attività di trattamento, anche in ragione della mancanza di esplicite istruzioni operative da parte del committente (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

- la dichiarata interruzione delle attività di contatto dei soggetti ‘referenziati’ sin dal 9 ottobre 2019, in base al divieto comunicatole da Tim (art. 83, par. 2, lett. c), del Rego-lamento);

- il comportamento proattivo della Società che risulta essersi posta il problema dei ‘fuori lista’, provando a governarlo, pur in modo non rivelatosi conforme alla normativa (art. 83, par. 2, lett. c, cit.);

- l’assenza di precedenti violazioni e provvedimenti dell’Autorità a carico della Società (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

- la pronta cooperazione con l’Autorità nel corso degli accertamenti ispettivi e del pro-cedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

- le categorie di dati personali interessate dalla violazione, individuabili essenzialmen-te in meri dati di contatto (art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);

- le condizioni economiche del contravventore, tenuto conto della forte contrazione dell’attività in oggetto, anche a causa della disdetta ricevuta dal mono-committente TIM e, ancor più, della chiusura di tutte le sedi operative, della perdita totale della forza lavoro, dello stato di liquidazione volontaria della Società; nonché, in termini più generali, dell’attuale gravissima crisi economica e finanziaria, anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso (art. 83, par. 2, lett. k, del Regolamento).

I suesposti fattori attenuanti risultano idonei a prevalere sull’unica aggravante rileva-bile nella condotta di Plurima, vale a dire la difformità dell’azione condotta rispetto alla consistente attività provvedimentale, con la quale sono stati forniti indicazioni e chiari-menti in materia (v. provvedimenti generali e Linee Guida citati nel presente provvedi-mento), e la costante interlocuzione dell’Autorità con i soggetti che operano nel settore del telemarketing – possono ragionevolmente far ritenere raggiunta da tutti gli operatori (inclusa Plurima), una sufficiente consapevolezza delle disposizioni che devono essere indefettibilmente osservate (art. 83, par. 2, lett. k, cit.).

In base al complesso degli elementi sopra indicati, in applicazione dei principi di ef-fettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, tenuto conto del necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, in via di prima applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Rego-lamento, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative, funzionali ed occupazionali della Società, si ritiene debba applicarsi a Plu-rima s.r.l. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 5.000,00 (cinquemila).

Tale ammontare tiene conto, in termini comparativi con analoghe fattispecie, del nu-mero relativamente ridotto di utenze referenziate trattate senza base giuridica e della sopra riferita profonda crisi occupazionale ed operativa.

Nel caso in argomento si ritiene che debba in ogni caso applicarsi la sanzione accesso-ria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto della materia oggetto degli accertamenti, vale a dire il fenomeno del marketing indesiderato per conto delle compagnie telefoniche, oggetto di numerosissime doglianze e conseguenti istruttorie di quest’Autorità, nonostante i reiterati provvedimenti sia a carattere generale sia diretti a determinate imprese.

Ricorrono infine i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernen-te le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osser-va il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due an-ni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in se-de amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione e adotta le seguenti misure correttive nei confronti di Plurima srl, con sede in Spoltore (PE), Viale Europa n.126/128 (p. iva 1827760685):

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone la limitazione definiti-va del trattamento dei dati personali degli interessati, per i quali non disponga di un consenso libero e specifico per la finalità promozionale o di un’altra idonea e documentata base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge l’implementazione di misure tecniche ed organizzative tali da assicurare che vengano trattati per la finali-tà promozionale solo i dati personali per i quali disponga di un consenso libero e specifico per tale finalità o di un’altra idonea e documentata base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento;

c) ai sensi dell’art. 58, par.1, lett. a), del Regolamento nonché dell’art. 157 del Codice, ingiunge alla medesima Società di fornire, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, riscontro documentato con riguardo alle iniziative in-traprese al fine di dare attuazione a quanto disposto ai punti 1 e 2; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

ORDINA

a Plurima s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

quale sanzione accessoria, ai sensi dell’art. 166, comma 7 del Codice e dell’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, e, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposi-zione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente ri-siede all’estero.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

____________

1) V., in tal senso: Relazione annuale 2018, p. 107, il provv. 22 maggio 2018, doc. web n. 8995274, nonché il Parere del Gruppo Art. 29, n. 6/2014,– WP 217, p. 35, secondo il quale l'istituto del legittimo interesse “garantisce una maggiore protezione dell’interessato; in particolare, stabilisce che si tengano in considerazione non solo i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, ma anche il suo ‘interesse’ - mero e non qualificato. … tutte le categorie di interessi dell’interessato devono essere prese in considerazione e valutate comparativamente rispetto a quelle del responsabile del trattamento, nella misura in cui siano pertinenti nell’ambito del campo di applica-zione della direttiva”.

2) In tal senso, v.: il citato provv. del 15.1.2020, nonché, in precedenza, le Linee Guida del Garante in materia promozionale, 4 luglio 2013, e ancor prima, il provv. gen. 19 gennaio 2011, “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marke-ting, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni”, cit.