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Provvedimento del 29 aprile 2021 [9688429]

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[doc. web n. 9688429]

Provvedimento del 29 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 180 del 29 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 7 settembre 2020 con il quale XX, XX XX, rappresentate e difese dall’avv. XX, in proprio ed in qualità di eredi di XX (rispettivamente padre e marito delle reclamanti), hanno chiesto, con riferimento ad un articolo pubblicato in data XX dal quotidiano “Giornale di Brescia” e riguardante l’avvenuto decesso del de cuius, di ordinare ad Editoriale Bresciana S.p.A., in qualità di editore del predetto quotidiano, di comunicare il nominativo dell’autore dell’articolo, di disporre l’immediata cessazione della diffusione dell’articolo “anche attraverso il web e l’edizione online del giornale ed il suo archivio storico” e di imporre la comunicazione della fonte informativa e della documentazione dalla quale è stata tratta la notizia della positività al Sars-CoV-2 del defunto;

CONSIDERATO che le interessate hanno, in particolare, rappresentato;

l’avvenuta pubblicazione da parte dell’editore resistente di un articolo – dal titolo “XX” ed inserito “nella sezione del giornale dedicata, con risalto grafico, all’epidemia di Covid-19 ben nota” – tramite il quale è stato comunicato il decesso di XX “attribuendolo ad infezione da Coronavirus di cui [il medesimo] era portatore e che non gli dava scampo”;

che il de cuius “XX, viene nell’articolo descritto genericamente e capziosamente quale “…molto noto nella nostra città e apprezzato non solo per le sue doti umane ma anche per l’impegno da sempre prestato a favore delle altre persone” e viene ritratto in una fotografia a corredo del “pezzo””;

che non vi è stata alcuna autorizzazione da parte dei familiari alla pubblicazione del predetto articolo e, soprattutto, alla diffusione dei dati relativi alle condizioni di salute del congiunto ed alle cause del relativo decesso, tenuto anche conto del fatto che non poteva ritenersi sussistente alcun interesse pubblico alla notizia, né poteva reputarsi essenziale, ai fini della corretta informazione, la divulgazione delle generalità del medesimo;

la violazione, da parte dell’editore, delle norme del Codice relative al trattamento di dati in ambito giornalistico, nonché della Regole deontologiche applicabili in tale ambito – in particolare gli artt. 136 e 137 del Codice e gli artt. 1, 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche – lamentando altresì di aver essi stessi subìto gli effetti pregiudizievoli connessi alla diffusione di tali informazioni “data la possibilità/probabilità che (…) fossero stati contagiati”;

VISTA la nota del 14 settembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste delle reclamanti;

VISTA la nota del 2 ottobre 2020 con la quale la società resistente ha rilevato che:

la pubblicazione della notizia riguardante la scomparsa del sig. XX, avvenuta nell’edizione del XX, “ha costituito esercizio del diritto di cronaca, connotato dalla sussistenza di tutti i presupposti per la legittimità della notizia, primo fra tutti quello dell’interesse pubblico”  tenuto conto del fatto che il medesimo, pur essendo stato descritto dai familiari in termini riduttivi come XX, “è stato personaggio di spicco nel panorama locale e nazionale XX, avendo ricoperto il ruolo di XX che ne ha peraltro sollecitato una commemorazione e che ha diffuso attraverso il proprio sito “la notizia della scomparsa [del medesimo] e delle cause della stessa” nelle date del XX;

la predetta pubblicazione è avvenuta al solo fine di “fornire la notizia della scomparsa di una persona sicuramente nota nel proprio ambiente, per il ruolo professionale a suo tempo ricoperto e per l’impegno [sociale] anche al di fuori di esso” e che pertanto la citazione delle sue generalità non può ritenersi eccedente rispetto alla finalità, né si comprende come “possa definirsi capziosa e, perciò tesa a trarre in inganno, una frase volta a descrivere la indubbia notorietà e le qualità positive del XX”;

l’accenno alle cause della scomparsa non può ritenersi contraria alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, né al codice deontologico cui deve informarsi l’attività del giornalista in quanto non è precluso a quest’ultimo il riferimento ad informazioni attinenti lo stato di salute di una persona che, come chiarito dall’art. 10 delle Regole deontologiche, è ammesso “nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità dell’individuo, tenuto conto della sua posizione di rilevanza sociale”;

nel caso di specie, si reputa di non aver travalicato i limiti indicati dalle norme in considerazione della notorietà del defunto in ambito locale, nonché delle modalità essenziali e continenti con le quali la notizia è stata riportata tenuto anche conto del fatto che “all’inizio del mese di marzo, con l’epidemia di Covid in piena espansione ed il numero dei deceduti in rapida salita, appare evidente che in una comunità locale come quella bresciana alla quale si rivolge [il quotidiano] le notizie del decesso in ragione del virus di figure conosciute erano senz’altro di rilevante interesse pubblico” in quanto potevano fornire la misura della pericolosità della situazione poi, infatti, rapidamente precipitata;

in merito alla richiesta di conoscere il nominativo dell’autore dell’articolo, quest’ultimo ha natura redazionale e pertanto non vi è uno specifico nominativo di giornalista da indicare, precisando, con riferimento alla richiesta di cessazione della diffusione dell’articolo, che lo stesso “è stato pubblicato esclusivamente nella edizione cartacea (…) e quindi non è prevista alcuna ulteriore diffusione (…) fatta salva l’accessibilità ai soli lettori abbonati tramite l’edizione on line del quotidiano al quale l’accesso è limitato da idonee credenziali”;

con riferimento alla richiesta di conoscere la fonte delle informazioni riportate nell’articolo relativamente al defunto, l’attività del giornalista gode nel nostro ordinamento “di particolari guarentigie, tra le quali il diritto di mantenere il segreto sulle fonti, salva l’eccezione di cui all’art. 200, terzo comma, c.p.p., che non ricorre” nel caso in esame;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO che:

nel caso in esame il reclamo è stato proposto dalle reclamanti ai sensi dell’art. 2-terdecies nell’interesse proprio e del de cuius, lamentando, in particolare, l’illiceità del trattamento dei dati di quest’ultimo – con specifico riguardo alle informazioni riferite allo stato di salute del medesimo ed alle cause del decesso – in quanto avvenuto in assenza di consenso;

sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, il de cuius era persona nota nell’ambito locale di riferimento, corrispondente all’area geografica di diffusione della testata giornalistica edita dall’editore resistente, avendo egli rivestito il ruolo di XX collegata a detto ruolo, ed avendo egli profuso il proprio impegno anche in ambito sociale;

la finalità dell’articolo, come emerge anche dal tenore delle parole ivi utilizzate, appare essenzialmente riconducibile ad un intento commemorativo del defunto – del quale sono state peraltro evidenziate le doti personali in termini elogiativi – nonché a quello di informare la collettività di riferimento, presso la quale era noto, della sua scomparsa;

nel caso di specie risulta pertanto ravvisabile un trattamento di dati personali finalizzato all’esercizio del diritto di cronaca giornalistica fondato sulla sussistenza di un interesse della collettività locale ad avere conoscenza delle informazioni pubblicate in presenza del quale non è pertanto richiesto il consenso della persona alla quale i predetti dati si riferiscono o dei suoi eredi; 

il principio di essenzialità dell’informazione non appare travalicato neppure con riguardo alle notizie riguardanti le condizioni di salute del de cuius, tenuto conto del fatto che all’interno dell’articolo è contenuto solo un breve accenno alla situazione personale che ha determinato il suo ricovero in ospedale e la successiva morte senza fornire dati di dettaglio, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 delle Regole deontologiche; detto riferimento, peraltro poteva ritenersi motivato in ragione della specifica situazione connessa alla propagazione del virus, con particolare riguardo all’area geografica corrispondente all’ambito territoriale di diffusione del quotidiano edito dalla resistente;

il trattamento effettuato dal quotidiano non appare dunque in contrasto con le norme in materia di trattamento dei dati personali né ab origine per finalità di cronaca giornalistica – peraltro effettuato solo tramite pubblicazione dell’articolo nell’edizione cartacea del giornale senza ulteriori attività di diffusione – né attualmente tramite la conservazione di esso  nell’archivio del quotidiano per la diversa finalità di tipo documentaristico che, pur differente da quella originaria, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento) tenuto conto del fatto che l’archivio on line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 2XX) e dovendosi peraltro rilevare che, nel caso di specie, l’accessibilità ad esso è limitata ai soli soggetti abbonati circoscrivendosi con ciò l’ambito di conoscibilità del suo contenuto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo in ordine alla richiesta di cessazione della diffusione dei dati del de cuius contenuti nell’articolo indicato;

RILEVATO inoltre che:

la richiesta contenuta nel reclamo e volta a conoscere il nominativo del giornalista autore dell’articolo si colloca al di fuori delle richieste esercitabili dall’interessato, o dai suoi aventi causa, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, pur dovendosi prendere atto di quanto comunicato dal titolare del trattamento in ordine alla natura redazionale dell’articolo e dunque alla non riconducibilità di esso ad alcun giornalista specifico;

l’esame dell’ulteriore istanza diretta a conoscere l’origine delle informazioni raccolte con riferimento al de cuius deve ritenersi espressamente preclusa dalla previsione di cui all’art. 138 del Codice che estende alla fonte della notizia la garanzia del segreto professionale posto a tutela dell’esercizio dell’attività giornalistica escludendo espressamente con ciò la possibilità per l’interessato di averne conoscenza (cfr. art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento e 138 del Codice);

RITENUTO pertanto che, in ordine alle predette richieste, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara:

a) il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di cessazione del trattamento dei dati del de cuius contenuti nell’articolo indicato nell’atto di reclamo;

b) in ordine alle restanti richieste, che non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità per le ragioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei