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Parere all'Assemblea legislativa della Regione Umbria su un emendamento alla proposta di legge regionale n. 536, di iniziativa consiliare, concernente l’“Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga” - 28 aprile 2022 [9775868]

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[doc. web n. 9775868]

Parere all'Assemblea legislativa della Regione Umbria su un emendamento alla proposta di legge regionale n. 536, di iniziativa consiliare, concernente l’“Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga” - 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 169 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, par.1, lett.c);

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

L’Assemblea legislativa della Regione Umbria ha richiesto il parere del Garante su di un emendamento alla proposta di legge regionale n. 536, di iniziativa consiliare, concernente l’“Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”.

In particolare, l’articolo 2 della proposta di legge prevede una serie di iniziative suscettibili di organizzazione, da parte della Regione- in occasione della suddetta giornata regionale - volte a sensibilizzare i cittadini sui rischi derivanti dall’assunzione di stupefacenti e sull’esigenza di contrasto dello spaccio e del traffico illecito di tali sostanze.

L’emendamento oggetto del presente parere propone l’introduzione, all’interno del citato articolo 2, di una disposizione funzionale all’organizzazione di un evento pubblico nel corso del quale consiglieri regionali e assessori della Regione Umbria, nonché consiglieri e assessori dei Comuni della Regione, possano volontariamente sottoporsi a test antidroga.

RILEVATO

L’iniziativa proposta dall’emendamento mira -come si evince dalla Relazione illustrativa- a “far emergere verso i cittadini e soprattutto verso i giovani, un modello positivo, funzionale alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abuso di droghe dando un pratico esempio in un’ottica costruttiva, al fine di veicolare un messaggio di unità e coesione nella lotta alla droga”.

Tale scopo, essenzialmente volto a promuovere comportamenti ritenuti virtuosi, presuppone la volontarietà dell’adesione all’iniziativa e non contempla conseguenze pregiudizievoli, in capo ai soggetti sottopostivi.

Tali elementi differenziano radicalmente la proposta in esame da quella, della Regione Molise, relativa all’effettuazione di test antidroga casuali e periodici per consiglieri e assessori, su cui il Garante ha reso parere il 10 ottobre 2019 (doc. web 9206457). Le perplessità manifestate in quella sede, infatti, si riferivano alla compatibilità della norma proposta con il riparto di attribuzioni nella potestà legislativa tra Stato e Regioni, relativamente alla disciplina degli effetti, sulla titolarità dell’incarico politico o del mandato elettivo, di un’eventuale positività al test del soggetto sottopostovi.

La norma regionale proposta prevedeva, infatti, che all’eventuale positività accertata mediante la sottoposizione (obbligatoria, ancorché casuale) all’esame diagnostico, sarebbe conseguita la decadenza de jure dalla carica ricoperta, nonché l’incandidabilità (persino a cariche in organi legislativi o consiliari statali ed europei) per cinque anni. Rispetto alla compatibilità di tale disciplina con gli articoli 3, 32, 51, 117 e 122, primo comma, della Costituzione (con riguardo anche ai principi sanciti dalla legge n. 165 del 2004), il Garante ha manifestato perplessità inevitabilmente riverberantisi, di conseguenza, sul trattamento dei dati personali presupposto. Si è, infatti, in quella sede osservato che, se la norma fosse stata emanata in carenza di potere legislativo, perché esorbitante dalla sfera di attribuzioni della Regione, ne sarebbe derivata conseguentemente l’illegittimità del trattamento.

Inoltre, la previsione, nella proposta di legge regionale del Molise, della diffusione sul web del risultato del test tossicologico è stata ritenuta incompatibile con il divieto di pubblicazione dei dati relativi alla salute sancito, in via generale, dall’articolo 2-septies, comma 8, del Codice, nonché con i principi di correttezza e minimizzazione presidiati dalle norme unionali.

La mancata previsione, nell’emendamento in esame, della divulgazione dell’esito del test e di conseguenze decadenziali in caso di accertata positività, come anche la natura volontaria della sottoposizione a diagnosi consentono di escludere, nel caso in analisi, la sussistenza delle criticità riscontrate invece rispetto alla proposta di legge regionale del Molise.

Naturalmente, il riferimento alla pubblicità dell’evento, contenuto nell’emendamento, non potrà essere inteso come legittimazione della divulgabilità dei dati personali dei soggetti sottopostisi al test. Il divieto di diffusione sancito, dall’articolo 2-septies, comma 8, del Codice, per i dati sulla salute, comporta infatti che l’eventuale divulgazione di tali dati (e, in particolare, di quelli relativi all’esito del test stesso) non potrà che essere rimessa alla volontaria iniziativa degli interessati stessi.

RITENUTO

L’emendamento oggetto del presente parere – pur scevro dalle criticità di cui si è detto -  necessita di un’integrazione, di seguito esposta, volta essenzialmente a fugarne possibili interpretazioni non conformi alla disciplina di protezione dei dati suscettibili di derivare, in sede interpretativa e applicativa, dall’attuale formulazione.

In particolare, l’emendamento prevede che l’evento nel cui ambito si effettuino i test antidroga sia realizzato “in collaborazione” con gli enti del Servizio sanitario regionale.

Il disposto normativo non specifica, espressamente, se tale collaborazione comporti anche- come pare opportuno in ragione delle competenze degli organi coinvolti- l’effettuazione del test (e del trattamento dei dati personali che ne consegue) da parte degli enti del Servizio sanitario regionale, con esclusione del coinvolgimento della Regione e dei Comuni nel trattamento dei dati medesimi.

Tale precisazione è invece opportuna, non essendo la Regione o i Comuni – diversamente dagli enti del Servizio sanitario regionale – titolari di funzioni tali da legittimarne la raccolta e il trattamento di dati sulla condizione sanitaria dei soggetti sottopostisi al test.

Al fine di evitare interpretazioni della norma proposta non conformi alla disciplina di protezione dei dati personali, è pertanto opportuno prevedere espressamente che i test antidroga e il conseguente trattamento di dati personali siano effettuati dagli enti del Servizio sanitario regionale, così da garantire che la disponibilità di tali informazioni resti affidata agli organi titolari di funzioni relative alla tutela della salute.

Peraltro, l’adesione all’iniziativa potrà considerarsi realmente volontaria se e soltanto effettivamente libera, non condizionata cioè da pressioni, soprattutto di carattere mediatico, relative alla partecipazione all’iniziativa.

Tale esigenza dovrà essere oggetto di un’attenta valutazione da parte dell’Assemblea legislativa, al fine di accertare se sia possibile assicurare l’effettiva volontarietà e libertà nell’adesione all’iniziativa, nonché l’assenza di alcuna stigmatizzazione, sia pur implicita o indiretta, nei confronti di quanti non intendano aderirvi.

Solo in questa misura, infatti, il trattamento sanitario potrà ritenersi realmente sorretto dalla libera autodeterminazione del soggetto e il conseguente trattamento dei dati personali- svolto ai sensi dell’articolo 75 del Codice- legittimamente effettuato, nel rispetto anzitutto del principio di liceità di cui all’articolo 5, par.1, lett.a) del Regolamento.

Si invita, pertanto, l’Assemblea legislativa ad effettuare una preliminare valutazione in ordine alla possibilità di garantire l’effettiva volontarietà dell’adesione all’iniziativa (con la conseguente legittimità del trattamento dei dati personali necessari all’accertamento diagnostico) e, anche in sede attuativa, ad adottare ogni misura ritenuta idonea a tal fine, contrastando il rischio di una partecipazione non realmente libera perché indotta dal timore della stigmatizzazione- anche indiretta – della mancata adesione.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sull’emendamento alla proposta di legge in esame, con:

a) la condizione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’esigenza di prevedere espressamente che i test antidroga e il conseguente trattamento di dati personali siano effettuati dagli enti del Servizio sanitario regionale;

b) la raccomandazione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’opportunità di una preliminare valutazione in ordine alla possibilità di garantire l’effettiva volontarietà dell’adesione all’iniziativa (con la conseguente legittimità del trattamento dei dati personali necessari all’accertamento diagnostico) e, anche in sede attuativa, dell’adozione di ogni misura ritenuta idonea a tal fine, contrastando il rischio di una partecipazione non realmente libera perché indotta dal timore della stigmatizzazione -anche indiretta- della mancata adesione.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei