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Provvedimento del 24 novembre 2022 [9838077]

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[doc. web n. 9838077]

Provvedimento del 24 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 395 del 24 novembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 19 ottobre 2021 ed integrato in data 4 luglio 2022, con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli di giornale che riportano informazioni relative a vicende giudiziarie ormai concluse e che non rispecchiano più la propria dimensione personale attuale;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità di informazioni risalenti ad alcuni anni prima e che risultano in parte inesatte posto che:

in alcuni articoli del XX si fa rifermento all’arresto intervenuto a proprio carico, condizione che non corrisponde più alla situazione attuale essendo egli libero ed esercitando regolarmente la propria professione e tenuto anche conto del fatto che la vicenda giudiziaria in relazione alla quale è stato sottoposto a custodia cautelare è stata definita con sentenza del XX;

altri articoli riportano informazioni relative all’inchiesta “XX” citando indebitamente il proprio nome tenuto conto del fatto che egli non ha mai ricevuto alcun avviso di garanzia, né alcuna condanna;

ha diritto di non restare indeterminatamente esposto a vicende ormai passate per effetto della sola digitazione del proprio nome e cognome tramite motore di ricerca, rilevando come la richiesta di rimozione da lui avanzata non determini una compromissione del diritto di informazione degli utenti in quanto gli articoli collegati agli URL indicati nel reclamo restano disponibili all’interno delle testate giornalistiche interessate;

VISTA la nota del 13 luglio 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 12 agosto 2022 con la quale Google LLC ha comunicato:

di accogliere la richiesta dell’interessato con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 3 della prima pagina del riscontro fornito bloccando gli stessi dalle versioni europee dei risultati di ricerca per richieste correlate al nome e cognome del reclamante;

che, con riferimento agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella seconda pagina del riscontro, le relative pagine web non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del medesimo e che pertanto non è necessario alcun intervento da parte della società;

di non poter invece adottare provvedimenti con riferimento all’URL https://... in quanto si tratta di informazioni recenti aventi contenuto giornalistico rispetto alle quali non può ritenersi venuto meno l’interesse della collettività ad averne conoscenza tenuto conto che riguardano vicende giudiziarie riferite a reati gravi connessi all’attività professionale del reclamante il quale ha subìto una condanna nel XX per tali fatti;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento e in particolare:

di aver disposto il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 3 nella prima pagina del riscontro dalle versioni europee dei risultati di ricerca per richieste correlate al nome e cognome del reclamante;

che, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella seconda pagina del riscontro, le relative pagine web non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del medesimo e che pertanto non è necessario alcun intervento da parte della società;

RITENUTO pertanto che, con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL sopra indicati, non si ritengono sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ulteriore URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

l’URL oggetto di richiesta di rimozione, collegato ad un articolo del XX, rimanda a notizie relative ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante riferendo dell’intervenuto arresto del medesimo;

la vicenda in questione si è conclusa all’inizio del XX con la condanna del reclamante, ma di tale esito non è data alcuna informazione né nell’articolo oggetto di contestazione, né in ulteriori articoli presenti in rete con la conseguenza che le notizie in tal modo reperibili non risultano aggiornate agli sviluppi successivi restituendo pertanto un quadro fuorviante che veicola l’impressione che il medesimo sia ancora sottoposto a misura cautelare e che il procedimento sia tuttora in corso;

in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 24 settembre 2019, causa C-136/17 il gestore di un motore di ricerca è tenuto, con riguardo al trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 10 del Regolamento europeo, ad adottare le medesime cautele imposte agli altri titolari del trattamento, pur dovendosi tenere conto della necessità di bilanciare il diritto alla protezione dei dati dei singoli interessati con il diritto della collettività ad essere informata laddove la conoscibilità di talune informazioni sia da ritenersi strettamente necessaria;

in quest'ultima ipotesi la Corte, al punto n. 77 della sentenza, dispone altresì che, in tale caso, ovvero qualora la reperibilità di informazioni relative a fasi ormai superate di un procedimento giudiziale che abbia coinvolto l'interessato sia da ritenersi giustificata alla luce dell'interesse prevalente del pubblico ad avervi accesso, il motore di ricerca dovrà "sistemare l’elenco dei risultati in modo tale che l’immagine globale che ne risulta per l’utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale”, ordinandoli quindi sulla base dei risultati di ricerca più recenti;

nel caso in esame, in associazione al nominativo dell'interessato, risulta reperibile in rete solo l’articolo sopra indicato, risalente al XX, che risulta fermo alla fase inziale della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il medesimo riportando la notizia dell’intervenuto arresto senza che a ciò si accompagni un aggiornamento interno all'articolo, né un aggiornamento altrimenti attuato mediante la reperibilità in rete di articoli contenenti informazioni giudiziarie recenti idonee a restituire un quadro rispondente alla posizione giudiziaria attuale del medesimo (cfr. precedente provvedimento del Garante del 21 aprile 2021 n. 150, doc. web n. 9676101; provvedimento del Garante del 11 novembre 2021 n. 404, doc. web n. 9731844);

il trattamento di tali dati tramite il motore di ricerca risulta pertanto in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II) e come tale inidoneo a rispondere all’interesse del pubblico a disporre di informazioni utili a ricostruire la vicenda nella sua interezza, con la conseguenza che deve ritenersi prevalente il diritto dell’interessato ad ottenere la rimozione dell’URL indicato quale risultato di una ricerca effettuata tramite il proprio nominativo e ferma restando la perdurante disponibilità delle notizie all’interno dell’archivio della testata giornalistica interessata;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’URL sopra indicato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo del medesimo, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento con riferimento al  disposto blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca per richieste correlate al nome e cognome del reclamante degli URL indicati con i nn. da 1 a 3 nella prima pagina del riscontro, nonché con riguardo alla circostanza che le pagine web collegate agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella seconda pagina del riscontro non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del medesimo e ritiene pertanto che, rispetto ad essi, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato in ordine alla richiesta relativa all’URL https://... e, per l’effetto, ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo del medesimo, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei