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Provvedimento del 23 febbraio 2023 [9871132]

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[doc. web n. 9871132]

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 53 del 23 febbraio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

RILEVATO che:

nel corso di un procedimento riguardante altro titolare del trattamento, attivato su reclamo di un interessato, è emersa la presenza sul sito www.cronachecittadine.it, edito da Agescom, di un articolo del XX – reperibile tramite l’URL https://www... – nel quale risulta pubblicato, a corredo dell’articolo, un video riguardante un’operazione condotta dalle forze di polizia con riferimento alla vicenda narrata e contenente le fotografie dei soggetti protagonisti della stessa che per le caratteristiche dell’inquadratura, nonché per la presenza al loro interno del logo istituzionale della Polizia di Stato, appaiono riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità delle forze dell’ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per finalità di giustizia e polizia (cfr. art. 14, comma 1, d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 contenente “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”);

il predetto video contiene altresì le immagini relative all’arresto dei medesimi che, benché coperti all’altezza del volto, risultano riconoscibili, in associazione alle sopra descritte fotografie riprodotte a chiusura del video, all’atto del loro ingresso nell’autovettura della Polizia di Stato determinando con ciò un ulteriore pregiudizio a carico dei soggetti coinvolti;

l’Autorità ha quindi ritenuto di avviare un procedimento d’ufficio per accertare la liceità del trattamento effettuato dalla testata sopra menzionata;

VISTA la nota del 6 agosto 2020 con la quale l’Ufficio ha inviato ad Agescom una richiesta di informazioni in merito ai sensi dell’art. 157 del Codice;

VISTA la nota    del 12 agosto 2020 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato che:

sia l’articolo che il video sono stati pubblicati anteriormente alla normativa ed al provvedimento citato nella nota di richiesta di informazioni;

al di là del diritto di cronaca e dei limiti imposti dalla necessità di rispettare i limiti connessi alla protezione dei dati personali, “resta il fatto che le forze dell’ordine sono ancora tra le pochissime “fonti primarie” per i giornalisti e cioè quelle fonti che non vanno verificate, quelle fonti che forniscono ai giornalisti le notizie la cui diffusione – a volte ad indagini in corso – possono essere addirittura “di supporto” al prosieguo delle stesse”;

nel caso in esame, non si tratta di “notizie ed immagini “carpite” nel corso di una conferenza stampa (…), ma di un comunicato stampa della Questura di XX corredato da foto e video e tuttora presente sulla pagina Facebook” della stessa;

si auspica una maggiore uniformità da parte delle “Forze dell’Ordine, tutte, nel fornire alla stampa notizie, foto e video depurati dagli elementi potenzialmente lesivi” per i diritti delle persone coinvolte, manifestando comunque la propria disponibilità a rimuovere tali dati dall’articolo oggetto di contestazione;

VISTA la nota dell’Ufficio del 17 dicembre 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato ad Agescom l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto:

ai principi generali del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, del Regolamento e, in particolare, al principio di liceità e correttezza di cui alla lett. a);

agli artt. 137 del Codice e 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche;

RILEVATO che ad essa non hanno fatto seguito ulteriori riscontri formali da parte del titolare del trattamento, ma che, tuttavia, l’Ufficio ha potuto constatare l’intervenuta limitazione dell’accessibilità al video, nonché l’avvenuta sostituzione, all’interno dell’articolo disponibile on-line, dei nomi dei protagonisti del fatto di cronaca con le iniziali puntate degli stessi;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Agescom attraverso la pubblicazione di notizie attinenti gli sviluppi delle indagini riguardanti reati commessi, nel corso di alcuni anni, a danno di istituti di credito della XX, ivi inclusi i dati identificativi dei soggetti presumibilmente responsabili, non costituisce di per sé un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca tenuto conto del fatto che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti dalla disciplina normativa di riferimento ed in particolare nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia);

il requisito dell’“essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all’attività di giustizia (ex pluribus provv. n. 38 del 7 febbraio 2019, doc. web doc. web n. 9101651);

la diffusione di tali informazioni, nel caso di specie, può reputarsi rispondente all’interesse del pubblico a disporre di notizie in merito – e ciò con particolare riguardo alla collettività locale riferibile all’area geografica di distribuzione della testata – tenuto anche conto delle specifiche modalità con le quali i predetti reati sono stati posti in essere, nonché della serialità degli stessi;

diversa valutazione deve invece farsi relativamente alla diffusione del video contenente immagini che ritraggono i soggetti protagonisti della vicenda in posizione frontale e con sovrimpresso il logo istituzionale della Polizia di Stato – e che, in quanto tali e pur in assenza della caratteristica sequenza numerica solitamente riportata all’interno di esse, appaiono assimilabili alle foto segnaletiche – oltreché frammenti delle operazioni di arresto nei quali gli interessati sono ripresi con le manette ai polsi ed in cui, pur se con il volto coperto, risultano facilmente riconoscibili per effetto dell’associazione con le immagini di cui sopra riprodotte  nella parte finale del video, nonché con gli ulteriori dati identificativi presenti nell’articolo originario;

l’avvenuta condivisione delle immagini da parte delle forze dell’ordine – circostanza quest’ultima evidenziata dall’editore – è incontestabilmente emersa nel corso di altro procedimento, parallelamente incardinato dall’Autorità al fine di verificare i presupposti di detto trattamento (cfr. provvedimento del Garante del 24 febbraio 2022, n.61, doc. web n. 9766445), in esito al quale è stata ritenuta l’insussistenza delle necessità di polizia richieste per ritenere lecita da parte delle forze dell’ordine la diffusione delle immagini in contestazione, le quali appaiono avere le caratteristiche di immagini acquisite durante le operazioni di arresto;

l’Autorità ha, in tal caso, ritenuto che non vi fosse «alcuna effettiva necessità di divulgare le immagini in questione – in aggiunta alle diverse informazioni fornite a corredo delle stesse, tra cui le generalità dell’interessato – risultando il trattamento medesimo non solo non necessario, ma altresì eccedente rispetto alle finalità di polizia», in violazione degli articoli 3, comma 1, lett. a) e c), 5 del d.lgs. n. 51/2018 e 14 del D.P.R. n. 15/2018;

tale valutazione, effettuata con riguardo al trattamento originario posto in essere dalle forze dell’ordine, esclude in radice la possibilità per l’editore di invocare legittimamente, quale presupposto a base della diffusione, la sussistenza di finalità di giustizia e polizia (cfr. art. 8, comma 2, delle Regole deontologiche), né, per altro verso, sono emerse rilevanti ragioni di interesse pubblico tali da motivare la divulgazione ab origine delle predette immagini ed il perdurare del loro trattamento anche a distanza di diversi anni dalla pubblicazione dell’articolo nel quale sono state incluse;

analoga valutazione deve farsi con riferimento alle immagini dei protagonisti della vicenda ripresi con le manette ai polsi, e dunque in una situazione di limitazione della libertà personale, in quanto tale pubblicazione può legittimamente avvenire solo in presenza di presupposti specifici individuati, in particolare, nella necessità di segnalare abusi (cfr. art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche) o nel consenso dell’interessato (art. 114, comma 6-bis c.p.p.), condizioni che non appaiono ricorrere nel caso di specie;

la potenzialità lesiva per i diritti delle persone interessate insita nella diffusione di esse è stata peraltro già valutata dall’Autorità nell’ambito di un procedimento attivato nel 2019 su reclamo di uno dei soggetti coinvolti nella vicenda di cronaca in questione, il quale ha lamentato il pregiudizio connesso alla diffusione generalizzata e decontestualizzata della propria fotografia, con sovrimpresso il logo della Polizia di Stato, tramite motori di ricerca generalisti e rispetto alla quale il Garante ha imposto la limitazione del relativo trattamento in attesa di effettuare ulteriori accertamenti relativamente ai trattamenti presupposti (cfr. provvedimento del Garante del 27 novembre 2019, doc. web n. 923667);

indipendentemente poi dalla circostanza che le immagini presentino o meno codici/numeri identificativi o il logo della Polizia di Stato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento tanto alle foto segnaletiche che alle «semplici foto formato tessera degli arrestati», ha affermato che «la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8, primo comma, delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta» (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2014 n. 12834; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020 n. 8878);

RITENUTO pertanto che il trattamento descritto configuri una violazione dei citati artt. 137, comma 3, del Codice e 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, principi peraltro già previsti dall’art. 6, comma 1 lett. a), della direttiva 95/46/CE e dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Codice sulla protezione dei dati personali nel testo vigente all’epoca dell’originaria pubblicazione dell’articolo;

PRESO ATTO delle misure adottate dal titolare del trattamento nel corso del procedimento e consistenti nella disposta limitazione dell’accessibilità al video, nonché nell’avvenuta sostituzione, all’interno dell’articolo disponibile on-line, dei nomi dei protagonisti del fatto di cronaca con le iniziali puntate degli stessi;

RITENUTO di dover disporre nei confronti di Agescom, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini contenute nel video oggetto del presente procedimento con riferimento all’ulteriore diffusione delle stesse, anche on-line ivi compreso l’archivio storico, in quanto ritenute lesive dei diritti degli interessati, eccettuata la mera conservazione di esse ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alla possibile applicazione di una sanzione amministrativo-pecuniaria, che:

il titolare del trattamento ha eccepito l’inesistenza di dolo a base della condotta posta in essere, dichiarando di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca riguardo ad un’indagine giudiziaria ritenuta di rilevante interesse con particolare riguardo alla collettività locale di riferimento;

il convincimento maturato in capo al titolare del trattamento in ordine alla liceità del trattamento effettuato è derivato, in origine, anche dal fatto che le immagini pubblicate fossero state rese disponibili dalle forze dell’ordine tramite comunicato stampa, nonché attraverso la diffusione di esse nel sito istituzionale della Polizia di Stato;

nel sito di Agescom il video in questione non risulta più visibile e sono state altresì adottate ulteriori misure per limitare l’identificabilità dei protagonisti della vicenda;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo a quelle sopra richiamate;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Agescom, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento delle immagini contenute nel video oggetto del presente procedimento con riferimento all’ulteriore diffusione delle stesse, anche on-line ivi compreso l’archivio storico, in quanto ritenute lesive dei diritti degli interessati, eccettuata la mera conservazione di esse ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone la misura dell’ammonimento nei confronti di Agescom con riguardo all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico richiamate in motivazione;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Agescom, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, Agescom, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Stanzione