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Provvedimento del 27 aprile 2023 [9910193]

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[doc. web n. 9910193]

Provvedimento del 27 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 180 del 27 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento dal sig. XX nei confronti di Brescia Calcio S.p.A.;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il reclamo nei confronti della Società e l’attività istruttoria.

Con reclamo del 29 ottobre 2020, il sig. XX ha lamentato presunte violazioni del Regolamento da parte di Brescia Calcio S.p.A. (di seguito, Società), in particolare la diffusione, sul sito web della Società, del dato relativo al peso corporeo del giocatore che sarebbe stato, peraltro, inesatto.

In relazione a tali ritenute violazioni il reclamante, in data 10 luglio 2020, ha presentato “formale diffida” alla Società a non diffondere il dato relativo al peso corporeo dello stesso.

Il reclamante ha in proposito dichiarato che il dato relativo al suo peso corporeo sarebbe stato “immediatamente divulgato da Brescia Calcio al solo fine di screditar[lo] pubblicamente come calciatore professionista”, e che “la divulgazione del dato […] ha causato un grave pregiudizio alla […] immagine e alla […] carriera professionale [dello stesso]” allegando, a supporto, articoli anche di stampa online aventi ad oggetto la notizia del peso del reclamante e precisando che negli stessi veniva dichiarato che il dato personale relativo al peso corporeo del reclamante sarebbe stato acquisito direttamente dal sito web della Società.

Con nota del 5 febbraio 2021, nel fornire riscontro alle richieste dell’Ufficio del 29 dicembre 2020, la Società ha dichiarato che:

- la base giuridica in presenza della quale è stato pubblicato il dato relativo al peso corporeo del reclamante e degli altri giocatori professionisti sul sito web della società “attiene a due aspetti: (i) I calciatori partecipanti in Serie A sono a tutti gli effetti personaggi pubblici. […] Personaggi pubblici che fanno delle prestazioni tecniche ed atletiche, l’oggetto della loro attività. Ne consegue che l’inserimento, sul sito web ufficiale del club, di dati quali nome, cognome, data e luogo di nascita, altezza, peso rappresenta una semplice descrizione delle caratteristiche principali dell’atleta, costituendo una prassi invalsa nel settore a tutti i livelli. […] (ii) il calciatore [reclamante], all’epoca dei fatti, era un tesserato di Brescia Calcio S.p.a., titolare di contratto di prestazione sportiva di durata pluriennale che, ai sensi della Legge n. 91/1981 […] il sito web ufficiale della società rappresenta una sorta di ‘vetrina’ nella quale la società presenta i propri tesserati fornendo agli interessati dati ufficiali, ai fini anche della valutazione del valore delle loro prestazioni e della manifestazione di un interesse al tesseramento. Appare ovvio che, allo scopo di comprendere le caratteristiche fisiche dei calciatori, il dato del peso rappresenta un elemento essenziale, così come l’altezza” (v. nota 5.2.2021 cit., p. 1, 2);

- “le informazioni aventi ad oggetto il peso dei calciatori tesserati per la prima squadra del Brescia Calcio S.p.a. vengono aggiornate ogni due mesi” (v. nota cit., p. 2);

- “all’istanza del calciatore del 10 luglio 2020 non è stato fornito riscontro, poiché, a quella data, pendevano tre contenziosi con il [reclamante] e la società non intendeva alimentare polemiche o estendere ulteriormente i temi del contendere in una situazione che presentava, all’epoca, numerose ‘fughe di notizie’. In ogni caso, la società ha preso posizione sul punto – dunque informando il calciatore delle finalità sottese alla pubblicazione del dato – nel corso dei giudizi arbitrali” (v. nota cit., p. 2);

- “il dato non è più presente in quanto il [reclamante], dal 31 agosto 2020, non fa più parte di Brescia Calcio S.p.a., essendo terminato il contratto di lavoro per esercizio, da parte del club, del diritto di recesso convenzionale. Pertanto, dal 1° settembre 2020 nessun dato riguardante il calciatore è presente sul sito web della società” (v. nota cit., p. 2);

- “la Società non ha mai omesso di fornire ai tesserati ogni chiarimento in ordine al trattamento dei dati personali consentendo il pieno esercizio dei diritti previsti dal Regolamento” (v. nota cit., p. 2).
In data 1° aprile 2021, il reclamante ha presentato le proprie controdeduzioni.

In data 3 dicembre 2021, la Società, a seguito di un invito a fornire ulteriori chiarimenti formulato dal Dipartimento il 19 ottobre 2021, ha dichiarato che:

- “il Brescia […] non ha divulgato il dato, ripreso dagli organi di stampa, relativo al peso corporeo del calciatore, bensì ha, all’esito dei controlli periodici cui gli atleti sono sottoposti, aggiornato la scheda tecnica del tesserato, in vigenza di rapporto di lavoro, sul proprio sito ufficiale, scheda tecnica già presente a partire dall’inizio della stagione sportiva di riferimento, ovvero dal 01/07/2019” (v. nota 3.12.2021 cit., p. 1);

- “l’indicazione dei dati riferiti ai singoli atleti deriva, in particolare, dall’indiscussa notorietà dei calciatori professionisti e dall’interesse pubblico che gli stessi rivestono, oltre che dai doveri di informazione esistenti in capo [alla società], quale società di capitali partecipante ad una competizione professionistica sportiva” (v. nota cit., p. 2);

- “sotto il profilo regolamentare, nel trattamento dei dati riferiti ai calciatori, oltre ad un aggiornamento periodico, nel momento in cui un atleta risolve, per qualsiasi ragione, il rapporto lavorativo con Brescia Calcio, viene eliminata dal sito ufficiale la relativa scheda personale” (v. nota cit., p. 2);

- “ciò che la scrivente si è impegnata a fare, alla scadenza del rapporto con il reclamante, è mettere offline la scheda dell’atleta, mentre ha invitato il gestore del sito ufficiale ad eliminare i collegamenti esterni indiretti, con la pagina riferita al [reclamante] ad oggi, quindi, non raggiungibile” (v. nota cit., p. 3);

- “in merito al dato personale del reclamante, pubblicato sul sito ufficiale del Brescia Calcio nel corso del rapporto lavorativo, oltre ad opporsi la scrivente, ad una qualificazione dello stesso quale dato sanitario […] Brescia Calcio oppone il fatto che […] il peso corporeo del calciatore rappresenta un dato di dominio e di interesse pubblico […] in quanto caratterizza l’atleta ex se” (v. nota cit., p. 3);

- “per quanto riguarda […] le basi legali su cui si fonda il trattamento dei dati personali dell’atleta” con riferimento alla “documentazione prevista dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio” il reclamante “ha dichiarato di «autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della partecipazione all’attività sportiva e che la effettiva partecipazione alla stessa è subordinata al conseguimento dell’idoneità alla pratica sportiva ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta antidoping». Inoltre […] sono ravvisabili ulteriori basi legali su cui è stato fondato il legittimo trattamento di tali dati da parte del Brescia Calcio. In particolare […]: art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento, attesa la necessità del trattamento del dato ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale con il calciatore […]; art. 6, comma 1, lett. e) (e art. 6, co.3, secondo cpv) del Regolamento, in ragione del compito di interesse pubblico di cui è investito il Brescia Calcio; le informazioni – oggettive – riferite agli atleti, quali personaggi pubblici, determinano la rilevanza e la legittimità, per la collettività, della loro diffusione […]; art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento, in ragione del legittimo interesse (non prevalente né lesivo rispetto a quello dell’interessato), perseguito dal Brescia Calcio” (v. nota cit., p. 4);

- “il trattamento del dato personale, per cui l’atleta ha, comunque, prestato consenso (sia scritto sia per fatti concludenti a partire dall’instaurazione del rapporto di lavorativo), trova la sua legittimità e base giuridica anche in ragione della natura del vincolo in cui insiste e della rilevanza pubblica che ricoprono i calciatori professionistici” (v. nota cit., p. 4, 5).

2. L’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e le deduzioni della Società.

Il 29 marzo 2022, l’Ufficio ha effettuato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, la notificazione alla Società delle presunte violazioni del Regolamento riscontrate, con riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e) del Regolamento in quanto la Società, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ha conservato sul proprio sito web (www.bresciacalcio.it), rendendo possibile la consultazione, la scheda riferita allo stesso, nella “rosa” dei giocatori della squadra, contenente anche il dato relativo al peso corporeo (dato che nel caso di specie rientra tra i dati c.d. comuni) in assenza di idonea condizione di liceità, per un periodo significativo di tempo (31 agosto 2020-19 novembre 2021).

L’Ufficio ha inoltre notificato la violazione dell’art. 12 del Regolamento considerata l’assenza di idoneo riscontro all’istanza di cancellazione del dato relativo al peso corporeo dal sito web presentata dal reclamante.

Con gli scritti difensivi inviati in data 18 maggio 2022, la Società ha dichiarato che:

- “il rapporto lavorativo intercorso tra il calciatore e il Brescia è stato di natura subordinata, disciplinato dalla Legge n. 91 del 1981” (v. nota cit., 18.5.2022, p. 2);

- “la reale doglianza del calciatore si fonda – in un contesto di particolare conflittualità tra le parti vista la pendenza, all’epoca dei fatti, di ben tre procedimenti arbitrali – nella diffusione di un dato a dire del calciatore non corretto, non nella diffusione ex se del dato” (v. nota cit., p. 2);

- “anche eliminando la scheda personale dell’atleta dal sito del Brescia Calcio, il dato del peso corporeo d[el reclamante] sarebbe – ed è – rimasto un dato pubblico, consultabile tramite molteplici altri canali di informazione e specializzati nell’ambito sportivo” (v. nota cit., p. 2, 3);

- “il peso corporeo dell’atleta è […] presente anche su altre fonti liberamente consultabili da chiunque, in particolare tramite siti sportivi con finalità giornalistiche, di informazione e statistiche […] oltre ad essere stato reso noto direttamente dall’interessato mediante propri comportamenti” (v. nota cit., p. 3);

- “cessato il rapporto di lavoro tra la società e il calciatore il 31 agosto 2020, il Brescia Calcio ha provveduto, come di prassi, ad aggiornare senza indugio la pagina della rosa della prima squadra, togliendo, a partire da quella data, la scheda riferita a[l reclamante]. Aggiornamento del sito tanto necessario quanto doveroso visto che il rapporto inter partes si era concluso e il calciatore si trovava, a partire dal 01 settembre 2020, in regime di svincolo” (v. nota cit., p. 3);

- “il Brescia ha, quindi, reso inattiva la scheda d[el reclamante] che, pertanto, non era più raggiungibile né consultabile dal sito web ufficiale intestato al Brescia Calcio. Purtroppo solo in un secondo momento, con la ricezione delle controdeduzioni del reclamante e le informative dell’Autorità, si è venuti a conoscenza che la scheda del calciatore era ancora consultabile on-line” (v. nota cit., p. 4);

- “incaricato un tecnico-programmatore di approfondire la questione, è stato accertato che la consultazione non poteva più avvenire tramite la navigazione sul sito del Brescia, in quanto […] la scheda non era più presente, bensì con l’inserimento dell’indirizzo URL esatto tramite motori di ricerca” (v. nota cit., p. 4);

- “tramite canali non riconducibili né controllabili al/dal Brescia era possibile raggiungere la scheda del calciatore seppur non più presenti sul sito ufficiale” (v. nota cit., p. 4);

- “nella totale buona fede e convinzione di avere agito correttamente da parte del Brescia Calcio, quindi, solo tramite modalità estranee alla società, si poteva ancora consultare la scheda d[el reclamante]” (v. nota cit., p. 4);

- “come accertato dal perito, la «scheda di ogni giocatore è codificata automaticamente dal CMS con un indirizzo… fornito dalla piattaforma senza l’intervento dell’operatore [Brescia, nda]. L’unico modo per raggiungere una scheda giocatore, se non conoscendo con precisione l’URL relativo alla scheda, è quello di navigare dal menù del sito. Metodi alternativi, oltre a quello sopraesposto, sono ovviamente quelli di raggiungere direttamente una scheda da link registrati su siti esterni o da motori di ricerca.

Questi metodi sono al di fuori del controllo diretto della Società Brescia Calcio»” (v. nota cit., p. 4);

- “in merito alla modalità di disattivazione della scheda di un calciatore dal sito, ad opera direttamente del titolare dello stesso, è necessario de-selezionare lo stato «Attivo» o la voce «mostra nel menù». Il perito precisa che «il risultato pratico è che […] la scheda non è più raggiungibile da menu di navigazione del sito pur essendo interrogabile da chi conosca con precisione l’URL», ed è ciò che è stato fatto dal Brescia” (v. nota cit., p. 4);

- “per tali ragioni, il tecnico informatico, nella propria perizia, attesta che la scheda poteva essere ancora raggiungibile, dopo la disattivazione dal sito ufficiale, ma solo tramite altri strumenti, quali l’inserimenti dell’URL e la consultazione mediante motori di ricerca, «non direttamente gestiti dal Brescia Calcio»” (v. nota cit., p. 5);

- “l’operazione che, invece, avrebbe portato alla impossibilità di raggiungere la scheda anche al di fuori della navigazione, sul sito ufficiale era quella di cancellazione, attività che è stata perfezionata […] in un secondo momento quantomeno a partire dal novembre 2021, grazie all’intervento del tecnico-programmatore” (v. nota cit., p. 5);

- “Brescia ha effettivamente eliminato la scheda dal proprio sito web ufficiale a partire dal 01 settembre 2020 la quale, pertanto, non era più consultabile con la navigazione nello stesso, come richiesto dal calciatore; la scheda poteva essere consultata solo intenzionalmente conoscendo l’esatto indirizzo URL mediante motori di ricerca; visto che il raggiungimento del dato poteva avvenire solo tramite motori di ricerca e inserimento dell’URL esatto, l’interessato avrebbe potuto […] attivare la procedura di deindicizzazione di cui all’art. 17 del Regolamento […] per la tutela contro il mantenimento di dati su motori di ricerca e altre fonti web” (v. nota cit., p. 5);

- “la perizia tecnica prodotta, al contempo, dimostra la totale buona fede del Brescia e l’assenza di qualsivoglia intento doloso nella condotta contestata” (v. nota cit., p. 5);

- “Brescia ha ottemperato alla richiesta del [reclamante] in un tempo ragionevole e poco dopo un mese dalla ricezione della lettera del 10 luglio 2020” (v. nota cit., p. 6);

- “in ossequio all’art. 83, paragrafo 2, del Regolamento, si osserva, in sintesi, che: […] il lecito trattamento del dato personale del peso corporeo del [reclamante] deriva dal consenso fornito dal predetto al momento dell’instaurazione del rapporto […] e dal mantenimento dello stesso in quanto il dato è sempre apparso sul sito ufficiale in costanza di tesseramento e, in ogni caso, in ragione di un legittimo interesse pubblico e generale, quale è l’esecuzione del rapporto di lavoro sportivo professionistico, con un atleta di fama mondiale. […] se di violazione si può parlare non può che essere di carattere colposo […] Brescia ha adottato le misure ritenute opportune per disattivare la scheda dal proprio sito. […] Brescia ottempera alle misure disposte dalla FICG per la tutela dei dati personali, con la compilazione della modulistica ufficiale predisposta dalla Federazione calcistica ai fini dell’instaurazione del rapporto di prestazione sportiva con un atleta che richiama la normativa per la tutela dei dati personali ai fini dell’esecuzione del rapporto sportivo professionistico. Inoltre, Brescia ha adottato un codice etico […] per il trattamento e la conservazione dei dati personali dei tesserati nonché un Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 […] Brescia ha sempre fornito la massima disponibilità all’Autorità nell’approfondimento del caso, chiedendo, altresì, di essere sentito per ogni opportuno chiarimento […] nessuna precedente prescrizione è mai stata disposta dal Garante nei confronti del Brescia” (v. nota cit., p. 7, 8).

In data 22 giugno 2022, nel corso dell’audizione della Società, quest’ultima ha rappresentato che:

- “abbiamo trattato il reclamante come tutti gli altri tesserati”;

- “all’inizio di ogni stagione la società pubblica sul proprio sito internet i dati dei tesserati compreso il peso, mentre a fine stagione si procede ad oscurare la rosa della prima squadra poi ricomposta con altri giocatori”;

- “posto che la società era inconsapevole che attraverso la digitazione della stringa fosse ancora possibile raggiungere la pagina, una volta appreso ciò ci si è attivati anche attraverso l’operatività dei motori di ricerca”;

- “il Brescia Calcio non aveva interesse a mantenere i dati dell’ex tesserato sul proprio sito. Al contrario, la persistenza di dati non aggiornati potrebbe da un lato creare danni alla società posto che il club sarebbe esposto a contestazioni da parte di ex tesserati e dell’eventuale nuovo club e dall’altro potrebbe disorientare la clientela (tifosi e sponsor) qualora in seno a una società di calcio venisse indicato un calciatore che in realtà non fa più parte di quella società. Inoltre la società rischierebbe di perdere la propria credibilità tra il pubblico”;

- “al momento della diffida del 10 luglio 2020 presentata dal reclamante erano pendenti altri tre procedimenti arbitrali con il reclamante. All’interno di uno di questi procedimenti riguardante controversie di lavoro è stato sollevato anche il tema relativo alla pubblicazione dei dati online”;

- “il sito Brescia Calcio è un CMS verticale […] per squadre di calcio che viene usato anche da altre società oltre che dal Brescia Calcio”;

- “all’esito dell’analisi del sito è stato rilevato un fraintendimento sul significato dei termini offline e cancellazione. In particolare viene definita offline quella che in realtà è l’impossibilità all’interno del sito di navigare nella scheda della rosa o del singolo giocatore. Pertanto la società non era a conoscenza del fatto che, trattandosi di un CMS ad indirizzo specifico, attraverso un indirizzo preciso fosse possibile arrivare alla medesima pagina dall’esterno (utilizzando un motore di ricerca o copiando e incollando dalla pagina degli indirizzi)”;

- “dopo avere ottenuto il log di cancellazione da parte del fornitore del software è stato infine verificato che allo stato attuale è presente una voce di menu «Cancella» che permette in autonomia all’operatore, e non solo al gestore, di cancellare in modo definitivo i dati. Attualmente dunque si può scegliere se cancellare definitivamente i dati oppure togliere i dati dal sito. Non è stato possibile accertare se questa funzionalità fosse presente anche prima dell’intervento effettuato a seguito del reclamo”.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese all’Autorità nel corso del procedimento nonché della documentazione acquisita, risulta che la Società, in qualità di titolare, ha effettuato alcune operazioni di trattamento, riferite al reclamante, che risultano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La Società, in particolare, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il reclamante e fino al 19 novembre 2021 ha continuato, sul proprio sito web, a trattare dati relativi al reclamante, compreso il peso corporeo, in assenza di base giuridica.

La Società, inoltre, non ha fornito idoneo riscontro all’istanza di cancellazione presentata dal reclamante il 10 luglio 2020.

In proposito si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.

3.1 Diffusione del dato relativo al peso corporeo.

In particolare, è risultato accertato che la Società ha continuato a trattare, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il reclamante (avvenuta il 31 agosto 2020), almeno fino al 19 novembre 2021,  dati del reclamante tramite conservazione – con possibilità di consultazione - della scheda riferita allo stesso sul proprio sito web (www.bresciacalcio.it) all’interno della “rosa” dei giocatori della squadra, contenente anche il dato relativo al peso corporeo (dato che nel caso di specie rientra tra i dati c.d. comuni). .

È del 19 novembre 2021, infatti, lo screenshot fornito dalla Società della schermata recante il messaggio di inesistenza della pagina ottenuto provando a raggiungere la predetta scheda sul sito web.

Ciò è emerso tramite la verifica, effettuata in data 12 ottobre 2021, dall’Ufficio che ha riscontrato la presenza di alcuni dati riferiti al reclamante, tra cui il dato relativo al peso corporeo, sul sito della Società (precisamente al link https://www.bresciacalcio.it/team/prima-squadra/170/[nome]-[cognome]) a seguito dell’inserimento in un motore di ricerca generalista delle parole [nome e cognome del reclamante] Brescia calcio peso”; i dati relativi al reclamante sono stati reperiti, quindi, non navigando direttamente nel sito della Società, ma attraverso una ricerca con un motore di ricerca generalista.

In proposito si rileva come ogni trattamento di dati personali debba sempre essere effettuato in presenza di una idonea base giuridica, conformemente, cioè, al principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) in base al quale “i dati personali sono […] trattati in modo lecito”.

Tale principio trova applicazione anche qualora il trattamento riguardi dati relativi ad un rapporto di lavoro.

Con riferimento al trattamento dei dati del reclamante (compreso il peso corporeo) tramite conservazione sul proprio sito web e conseguente raggiungibilità secondo quanto esplicitato in precedenza la Società non ha fornito indicazioni in merito alla condizione di liceità che avrebbe reso lecito il predetto trattamento successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò, posto che le condizioni di liceità del trattamento indicate dalla Società potevano consentire il trattamento dei dati del reclamante (compresa la diffusione del dato relativo al peso corporeo sul proprio sito internet) in vigenza di rapporto di lavoro, condotta che non è stata contestata nel procedimento amministrativo dall’Ufficio.

Tra l’altro la stessa Società, durante l’audizione, ha dichiarato di non avere interesse a mantenere i dati del reclamante sul proprio sito, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, e che la persistenza degli stessi, anzi, avrebbe creato dei danni alla Società, in tal modo confermando la non necessità del trattamento perpetrato anche dopo il 31 agosto 2020.

In proposito si richiama la relazione tecnica fornita dalla Società (all. 3 scritti difensivi del 18.5.2022) nella quale viene precisato che “l’unico modo per raggiungere una scheda giocatore, se non conoscendo con precisione l’URL relativo alla scheda, è quello di navigare dal menu del sito […]. Metodi alternativi […] sono ovviamente quelli di raggiungere direttamente una scheda da link registrati su siti esterni o da risultati su motori di ricerca. […] la de-selezione dello stato «attivo» o della voce «mostra nel menu» sulla scheda giocatore […] comporta, a seguito del salvataggio, che la scheda stessa non sia più raggiungibile dal menu del sito. […] Tale operazione non elimina però la scheda definitivamente dal sito […] la stessa rimane raggiungibile, sia attraverso ricerche che da link da siti esterni, non direttamente gestiti dal Brescia Calcio. […] nel linguaggio interno alla società, l’indicazione di mettere «offline» una scheda, corrispondeva al renderla inattiva e quindi non più raggiungibile. [E’] stata incolpevolmente fraintesa la modalità di messa offline di una determinata scheda giocatore. La società calcistica, nella convinzione che deselezionare la voce «attivo» sulla scheda del giocatore significasse cancellare ossia rendere non più visibili i dati dei giocatori sul sito web, ovvero non raggiungibili in alcun modo, si è adoperata, solo in un secondo momento, incaricando un esperto programmatore, per eliminare ogni traccia e possibilità di consultazione della scheda, non sapendo in totale buona fede, che l’operazione necessaria per evitare ogni consultazione, anche indiretta, fosse quella di selezionare dal menu «comandi» la voce «cancella». Per l’operatore procedere con la de-selezione della voce «attivo», corrispondeva al rendere irraggiungibile da menu la scheda disattivandola”.

Emerge chiaramente, quindi, come la Società, solo in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro con il reclamante e precisamente a partire da novembre 2021, abbia definitivamente rimosso la scheda relativa al reclamante; in proposito, infatti, è stato dichiarato che “l’operazione che […] avrebbe portato alla impossibilità di raggiungere la scheda anche al di fuori della navigazione, sul sito ufficiale era quella di cancellazione, attività che è stata perfezionata […] in un secondo momento quantomeno a partire dal novembre 2021, grazie all’intervento del tecnico-programmatore” (v. nota 18.5.2022, p. 5).

Considerato che il rapporto di lavoro con il reclamante è cessato il 31 agosto 2020 e che la Società ha proceduto a cancellare la scheda, allo stesso riferita, solo a novembre 2021, risulta accertato che la Società ha trattato, in assenza di idonea condizione di liceità, attraverso la conservazione e la possibilità di consultazione sul proprio sito internet, dati relativi al reclamante, in particolare il dato relativo al peso corporeo, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

La condotta della Società risulta, pertanto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 5, par. 1, lett. a) - principio di liceità - del Regolamento.

Visto l’ art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (i dati personali sono “conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”), la condotta della Società si è posta anche in contrasto con il principio di limitazione della conservazione, considerato che la stessa è intervenuta per cancellare definitivamente la scheda online riferita al reclamante più di un anno dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che in tale periodo di tempo la predetta scheda era consultabile.

3.2 Inidoneo riscontro alle richieste dell’interessato.

È, inoltre, stato accertato che la Società non ha fornito idoneo riscontro al reclamante, a seguito della richiesta, dallo stesso presentata in data 10 luglio 2020, nella quale si lamentava la violazione del Regolamento con riferimento alla pubblicazione del dato relativo al peso corporeo e quindi si chiedeva di cancellare quel dato.

La Società, infatti, in proposito ha dichiarato che “all’istanza del calciatore del 10 luglio 2020 non è stato fornito riscontro, poiché, a quella data, pendevano tre contenziosi con il [reclamante] e la società non intendeva alimentare polemiche o estendere ulteriormente i temi del contendere in una situazione che presentava, all’epoca, numerose «fughe di notizie». In ogni caso, la società ha preso posizione sul punto – dunque informando il calciatore delle finalità sottese alla pubblicazione del dato – nel corso dei giudizi arbitrali” (v. nota 5.2.2021, p. 2).

L’art. 12, par. 3, del Regolamento dispone che “Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato”.; il paragrafo 4 del predetto articolo precisa che “Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale”.

In base all’art. 12, par. 1, del Regolamento “le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente”.

Visto che non è stato fornito riscontro alcuno alla comunicazione del reclamante, né ai sensi dell’art. 12, par. 3 del Regolamento né ai sensi dell’art. 12, par. 4, del Regolamento, la condotta della Società risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Per i suesposti motivi l’Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultano pertanto inidonee a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società, e segnatamente il trattamento a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di dati riferiti al reclamante stesso tramite conservazione e conseguente raggiungibilità sul proprio sito internet nonché l’assenza di idoneo riscontro all’istanza del reclamante del 10 luglio 2020, risulta infatti illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), e), 12 del Regolamento.

Considerati tutti gli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria, si ritiene che la violazione accertata nei termini di cui in motivazione possa comunque essere considerata “minore”, tenuto conto, in particolare, del numero di interessati coinvolti (uno) e dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti (v. art. 83, par. 2, e cons. 148 del Regolamento).

Si ritiene, quindi, che, relativamente al caso in esame, occorra ammonire il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143 del Codice e 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per avere trattato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, i dati riferiti al reclamante, in particolare il dato relativo al peso corporeo, tramite conservazione e conseguente raggiungibilità degli stessi sul proprio sito internet nonché per avere omesso di fornire idoneo riscontro ex art. 12 del Regolamento all’istanza del reclamante del 10 luglio 2020, nei termini indicati in motivazione.

Si rappresenta, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato da Brescia Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Via Solferino, 32, Brescia, C.F. 80005910171, descritto nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e), 12 del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce Brescia Calcio S.p.A., quale titolare del trattamento in questione, per avere trattato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, i dati riferiti al reclamante, in particolare il dato relativo al peso corporeo, tramite conservazione e conseguente raggiungibilità degli stessi sul proprio sito internet nonché per avere omesso di fornire idoneo riscontro ex art. 12 del Regolamento all’istanza del reclamante del 10 luglio 2020, nei termini indicati in motivazione;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
                                                     
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei