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Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute istitutivo del “Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF)” e sul relativo disciplinare tecnico - 22 giugno 2023 [9918033]

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[doc. web n. 9918033]

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute istitutivo del “Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF)” e sul relativo disciplinare tecnico - 22 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n.  260 del 22 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTA la legge 29 luglio 1975, n. 405, recante “Istituzione dei Consultori Familiari”;

VISTA la legge 22 maggio 1978 n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”;

VISTA la legge 4 maggio 1983 n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;

VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e per l’adolescenza”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, ed in particolare l’articolo 24, relativo alla assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 7 dicembre 2016, n. 262, concernente “Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello stato”, e in particolare l’art. 3, che ha introdotto il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA), che permette l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), dei sistemi informativi su base individuale;

VISTA la nota con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di decreto volto a istituire il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) e il relativo allegato tecnico (nota del 30 maggio 2023, prot. DGSISS. F.7.b.a.3/2023/20);

TENUTO CONTO che il Ministero, nella richiamata nota, ha evidenziato che il predetto schema di decreto è stato predisposto “in attuazione dell’investimento 1.3.2 “Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA” della Missione 6, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e, in particolare, del sub intervento 1.3.2.2.1 “Implementazione di 4 flussi informativi a livello regionale (riabilitazione territoriale, cure primarie, ospedali di comunità e consultori)”, e chiarito che il SICOF rileva le “informazioni relative alle prestazioni erogate dai consultori familiari e all’assistenza territoriale sociosanitaria, prestata in favore dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, residenti e non residenti sul territorio italiano, a livello distrettuale, domiciliare e territoriale”;

RILEVATO che il Ministero ha precisato che l’adozione da parte delle Regioni e Province autonome del predetto nuovo flusso, “entro il prossimo 30 giugno, costituisce un target italiano del PNRR”;

CONSIDERATO che lo schema di decreto si compone di n. 12 articoli relativi rispettivamente a:

Ambito di applicazione (art. 1);

Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (art. 2);

Flussi in ingresso (art. 3);

Accesso ai dati (art. 4);

Modalità e tempi di trasmissione (art.5);

Ritardi e inadempienze (art. 6);

Interconnessione (art. 7);

Trattamento dei dati (art.8);

Periodo di conservazione (art. 9);

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi (art. 10);

Oneri (art. 11);

Disposizioni finali (art. 12);

RILEVATO che esso trova attuazione in riferimento alle prestazioni erogate dai consultori familiari, istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, relative all’assistenza territoriale sociosanitaria, prestata in favore dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, residenti e non residenti sul territorio italiano, a livello distrettuale, domiciliare e territoriale (art. 1);

RILEVATO che esso è volto all’istituzione, nell’ambito del NSIS il “Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari” (SICOF), la cui gestione è affidata al Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale;

RILEVATO che il SICOF per il monitoraggio delle prestazioni erogate dai consultori familiari nonché dei livelli essenziali e uniformi di assistenza consente alle Regioni e alle Province autonome analisi comparative in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sulla base di indicatori calcolati previa aggregazione dei dati a livello aziendale su base annuale, nonché alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute di consultare le informazioni rese disponibili nella medesima forma dal Sistema (artt. 2 e 4);

RILEVATO che il SICOF è alimentato dalle Regioni e dalle Province autonome con informazioni non direttamente identificative riferite all’erogatore del servizio di assistenza sanitaria e socio sanitaria offerta dai consultori e dell’assistito, cosi come indicate nello schema di disciplinare tecnico parte integrante dello schema di decreto che definisce altresì modalità, cadenza e tempi di raccolta e trasmissione delle stesse (artt. 3 e 5);

RILEVATO che le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine alla completezza e alla qualità, da parte dalle competenti Direzioni generali del Ministero della salute (art. 6);

RILEVATO che al SICOF si applica la procedura di interconnessione di cui al d.m. del 7 dicembre 2016, n. 262, per il perseguimento delle finalità ivi indicate e che pertanto ad ogni assistito è assegnato, da parte della Regione o della Provincia autonoma, un codice univoco non invertibile (CUNI), di cui all’art. 3 del citato d.m. che non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici e che il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell’assistito (CUNA), agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto (art. 7 e 8);

RILEVATO che nel SICOF sono raccolti, trattati e conservati solo dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità indicate nello schema di decreto e che il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati personali ivi contenuti (art. 8);

RILEVATO che i dati personali presenti nel SICOF sono cancellati trascorsi trent’anni dal decesso dell’interessato, con periodicità annuale (art. 9);

CONSIDERATO che lo schema di decreto tiene conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni informali che hanno riguardato in particolare, la necessità di:

specificare i soggetti legittimati all’accesso e all’analisi dei dati, sia a livello Ministeriale che territoriale, fornendo altresì una chiara indicazione del livello di aggregazione dei dati tal fine necessario (artt. 2 e 4);

chiarire le modalità con le quali si intende garantire il rispetto delle specifiche disposizioni normative a tutela della donna (anche minorenne) che decide di ricorrere all’interruzione di gravidanza o che intende partorire in anonimato nonché a quelle previste per le adozioni (art. 8);

CONSIDERATO che anche lo schema di disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto risulta coerente con le osservazioni formulate dall’Ufficio del Garante nell’ambito delle richiamate interlocuzioni informali, che hanno riguardato, in particolare, la necessità di:

coordinare tale disciplinare con l’articolato dello schema di decreto;

specificare il sistema di autenticazione applicato per garantire la sicurezza degli accessi al SICOF, prevedendone comunque uno a più fattori (punto 4.1.3.1);

chiarire che, nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. email e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider (punto 4.3.1.);

specificare che la verifica dell’identità dell’assistito tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS) è ammissibile solo nelle more dell’attivazione dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (“ANA”);

VISTA la nota del 31 marzo 2023, prot. n. 55168, con la quale l’Ufficio ha chiesto, tra le altre cose, al Ministero della salute di comprovare, sulla base di argomentazioni tecnico-scientifiche, che il periodo di conservazione dei dati indicato nello schema di decreto (30 anni dalla morte dell’interessato) sia conforme al principio di limitazione della conservazione, in base al quale i dati devono essere “conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento);

CONSIDERATO che, con nota 29 maggio 2023 (prot. n DGSISS.03/F.7.b.a.3/2023/23), il Ministero ha chiarito che “Per la valutazione dei percorsi di cura è necessario, infatti, che i dati comprendano l’intero percorso di vita degli assistiti, incluso l’evento morte, esito fondamentale nell’analisi dei percorsi stessi, e che i dati sanitari raccolti nei diversi setting assistenziali siano interconnessi tra loro. Detti percorsi individuali devono essere quantitativamente sufficienti in modo da poter essere analizzati in modalità aggregata, per la ricostruzione di situazioni sanitarie simili, che permettano valutazioni e comparazioni della qualità e dell’efficacia delle cure anche rispetto a patologie rare”;

CONSIDERATO altresì che, a tal fine, il Ministero ha rappresentato la necessità di prevedere un criterio di conservazione che “contempli l’evento morte e da esso faccia decorre un periodo di tempo che da un lato assicuri un termine uniforme di conservazione per tutti gli interessati, a prescindere dalla durata della loro vita, dall’altro consenta di disporre di una base dati sufficiente per le analisi e il trattamento previsto per la finalità sopra descritta. Considerato che, secondo i dati ISTAT, l’età mediana (età che bipartisce esattamente - 50% - la popolazione, i cui componenti siano ordinati per età) della popolazione italiana è attualmente di 44 anni e la speranza di vita alla nascita in Italia è di 82,6 anni, l’eliminazione dei dati individuali al decesso dell’interessato determinerebbe una rilevante riduzione (in termini statistici un dimezzamento) della popolazione attualmente presente in NSIS, nel periodo corrispondente alla differenza tra la speranza di vita e l’età mediana, pari a 38,6 anni. Pertanto, al fine poter disporre di una base dati che rappresenti gli eventi sanitari dell’intera popolazione assistita in Italia, è necessario prevedere un termine di conservazione di 38,6 anni dalla morte dell’interessato, in modo da garantire nel tempo una numerosità comparabile alla stessa popolazione utilizzabile per aggregazioni numericamente significative di situazioni sanitarie simili (per fasce di età, e patologia, ecc) con percorsi ed esiti di cura diversi”;

CONSIDERATO inoltre che il Ministero ha rappresentato che “[...] nella procedura per l’interconnessione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262 è previsto che l’ANA fornisca al Ministero della salute il servizio di verifica della validità del codice identificativo e di aggiornamento dei dati e che il comma 4, dell’articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2022, recante “Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)”, e che tale procedura “prevede un termine di conservazione di trent’anni, è stato necessario adeguare a questo limite inferiore anche il periodo di conservazione dei flussi NSIS interconnettibili in quanto per i dati da interconnettere riferiti a periodi più lunghi non sarebbe garantito da ANA il citato servizio di verifica del codice identificativo e di aggiornamento dei dati”;

CONSIDERATO infine che il Ministero ha rappresentato che il periodo di conservazione di 30 anni “consentirebbe anche un confronto intergenerazionale, atteso che il relativo intervallo – un tempo convenzionalmente stabilito in 25 anni – è da considerarsi attualmente vicino ai 30 anni, in quanto l’età media delle donne alla nascita del primo figlio è in Italia, al momento, pari a 31,6 anni, come rilevato da EUROSTAT”;

PRESO ATTO delle richiamate motivazioni tecniche-scientifiche e organizzative in ordine al periodo di conservazione dei dati nel SICOF;

RITENUTO di non dover formulare osservazioni sullo schema di decreto trasmesso e sul relativo disciplinare tecnico, atteso il complesso delle misure di garanzia ivi contenute, ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche correlate ai trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito del SICOF;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dal Ministero in relazione all’attuazione del PNRR, il presente parere è reso nei termini indicati nell’art. 9, comma 7, del d. l. n. 139 del 2021;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento e ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d. lgs. n. 139 del 2021, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute istitutivo del “Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF)” e sul relativo disciplinare tecnico.

Roma, 22 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi