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Parere sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate di attuazione della c.d. lotteria dei corrispettivi istantanea - 18 luglio 2023 [9918918]

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[doc. web n. 9918918]

Parere sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate di attuazione della c.d. lotteria dei corrispettivi istantanea - 18 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 310 del 18 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice”);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss. mm., la quale, a seguito della novella introdotta dall’art. 18, comma 4-bis, lett. a), del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale” (art. 1, comma 540) e che “con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie” (art. 1, comma 544);

VISTA la determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, e ss.mm.ii., con la quale sono state definite le modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante che, con il provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2020 (doc. web n. 9282901), ha autorizzato il trattamento dei dati ivi disciplinato e, successivamente, con il provvedimento n. 172 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9466165), si è espresso favorevolmente sulle modifiche volte a istituire i premi speciali per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico e per gli esercenti e, con il provvedimento n. 101 dell’11 marzo 2021 (doc. web n. 9568271), si è espresso positivamente anche sulle modifiche volte a limitare la partecipazione alla lotteria dei corrispettivi agli acquisti effettuati esclusivamente attraverso strumenti di pagamento elettronici;

RILEVATE le modifiche introdotte dalla citata novella legislativa relative, in particolare, alla necessità che, per partecipare all’estrazione a sorte dei premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, gli acquirenti procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico “di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione” e alla possibilità di disciplinare con successivi provvedimenti interdirettoriali le modalità tecniche “di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite”(art. 1, commi 540 e 544 legge n. 232 del 2016);

VISTA le note dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 23 marzo e del 21 giugno 2023, con le quali è stato trasmesso lo schema di provvedimento interdirettoriale di modifica della citata determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 n. 80217/RU, come già modificata dalla determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 29 gennaio 2021 n. 32051/RU, concernente l’integrazione della disciplina delle modalità tecniche per l’introduzione della nuova modalità di lotteria ad estrazione istantanea, corredato della relativa valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali;

RILEVATO che, in particolare, nello schema in esame, ferma restando la modalità di gioco differita, per l’attuazione della lotteria istantanea viene previsto, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, che:

- ogni giocatore possa scansionare attraverso un’apposita app per dispositivi mobili – denominata “Gioco Legale” e messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa autenticazione informatica mediante la propria identità digitale (SPID o CIE) – il codice bidimensionale stampato sullo scontrino, in formato Data Matrix o QR Code, in conformità alle specifiche tecniche per la lotteria degli scontrini istantanea allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023 e contenente, tra gli altri, il codice lotteria dell’acquirente (se presentato al momento dell’acquisto), la data e l’ora di emissione, il numero e l’ammontare complessivo del documento commerciale, nonché i dati relativi all’esercente che lo ha emesso;

- qualora il codice lotteria non fosse stato presentato al momento dell’acquisto, l’app, successivamente alla scansione del codice bidimensionale – a seguito di verifica sul Sistema lotteria del codice fiscale del richiedente – associ automaticamente il codice lotteria da lui già generato ovvero consenta di sceglierne uno tra quelli esistenti o ancora di crearne uno, qualora il soggetto non ne possedesse alcuno;

- l’abbinamento con uno dei codici lotteria consenta la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea e anche a quella ad estrazione differita;

- il Sistema lotteria effettui controlli sui requisiti previsti dalla normativa vigente sui dati contenuti nel codice bidimensionale, tra i quali i dati dell’esercente (partita IVA, matricola del registratore telematico dell’esercente o matricola di cassa nel caso di server RT) e, nell’eventualità di abbinamento con un biglietto che risulti vincente, sulla maggiore età e sulla residenza nel territorio nazionale dell’acquirente;

- in caso di riscontro positivo dei controlli l’app proceda a comunicare all’acquirente l’avvenuta vincita, proponendo la compilazione di un questionario volto a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste per i pagamenti introdotte dalla citata novella legislativa;

- successivamente alla compilazione del questionario da parte dell’acquirente, l’app renda disponibile un ulteriore codice bidimensionale finalizzato esclusivamente ad ottenere il pagamento del premio previsto, invitandolo a recarsi, entro il termine decadenziale di 30 giorni, presso un qualunque esercizio a ciò abilitato;

RILEVATO che lo schema di provvedimento in esame, e la relativa valutazione di impatto, tengono conto delle indicazioni fornite nel corso delle interlocuzioni intercorse con i rappresentati dell’Agenzia al fine di assicurare la conformità al Regolamento, con particolare riferimento alle garanzie per gli utenti minorenni introducendo un meccanismo di blocco in fase di accesso all’area riservata dell’app “Gioco Legale” e ai trattamenti effettuati nell’ambito delle verifiche sui mezzi di pagamento, integrando in tal senso anche la valutazione di impatto con un’adeguata descrizione dei trattamenti e delle ulteriori misure di sicurezza adottate;

RITENUTO che, pertanto, per i profili di competenza, sullo schema in esame non vi siano rilievi da formulare, anche alla luce del quadro di garanzie complessivamente individuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dei trattamenti di dati personali effettuati ai fini della lotteria dei corrispettivi, già esaminato dall’Autorità nei provvedimenti n. 197 del 31 ottobre 2019 (doc. web n. 9175238), n. 221 del 18 dicembre 2019 (doc. web n. 9217337), n. 30 del 13 febbraio 2020 (cit.), n. 172 del 1° ottobre 2020 (cit.) e n. 101 dell’11 marzo 2021 (cit.);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l'avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento interdirettoriale di modifica della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore l’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Roma, 18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei