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Parere sullo schema di decreto di modifica del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” - 14 settembre 2023 [9938721]

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[doc. web n. 9938721]

Parere sullo schema di decreto di modifica del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” - 14 settembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 417 del 14 settembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto ministeriale, avente natura regolamentare, volto a novellare il d.M. n. 146 del 2008, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6,  della legge n. 167 del 2015 e dall’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 229 del 2017, modificato dall’articolo 30 del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, dall’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dall’articolo 48 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, da ultimo, dall’articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Lo schema di decreto novella, dunque, il vigente regolamento attuativo del codice della nautica da diporto, per assicurarne la piena compatibilità con le innovazioni introdotte, medio tempore, a livello legislativo.

La materia è stata oggetto già di alcune pronunce del Garante. In particolare, sulle novelle apportate al d.lgs. n. 171 del 2005, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”, dal d.lgs. n. 229 del 2017 e dal relativo correttivo (d.lgs. 160 del 2020), l’Autorità si è espressa con i pareri del 19 ottobre 2017, n. 420 (doc. web n. 7273618) e del 2 ottobre 2019 (doc. web 9162642).

In tali provvedimenti il Garante, con riferimento all’articolo 65 del Codice della nautica da diporto, fonte di riferimento per il regolamento n. 146 del 2008, aveva suggerito di integrarne il contenuto in via regolamentare, disciplinando anche gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle misure di tutela di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice, ai fini del trattamento delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Il Garante si è altresì espresso sullo schema di “Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto” (d.P.R. n. 152 del 2018), con il parere del 26 luglio 2017.

RILEVATO

Il provvedimento reca plurime e rilevanti modifiche al regolamento attuativo del codice della nautica da diporto, alcune delle quali, di seguito descritte, rilevanti in termini di protezione dei dati.

L’articolo 2 sostituisce il riferimento, contenuto nell’articolo 2, comma 3, del regolamento vigente, al registro delle imbarcazioni da diporto con l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (di seguito ATCN), al fine di allineare la disposizione a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, del codice della nautica, secondo cui le navi e le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte in tale ultimo Archivio telematico.

L’articolo 3 modifica invece l’articolo 3 del regolamento vigente prevedendo che per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell’ATCN, il titolo di proprietà possa essere sostituito dall’estratto del registro delle navi in costruzione, documento questo che contiene anche i dati del proprietario della nave in costruzione, da iscrivere nell’ATCN a costruzione ultimata.

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 6 del regolamento che disciplina la perdita di possesso di unità da diporto iscritte. Ai fini dell’annotazione prevista dall’articolo 15, comma 4, del codice della nautica da diporto, si estende, per esigenze di semplificazione amministrativa, il novero dei soggetti legittimati a richiedere l’annotazione della perdita di possesso o di disponibilità dell’unità, prevedendo, oltre alla figura del proprietario, quella dell’utilizzatore in locazione finanziaria. Sono descritti la tipologia di documenti da presentare e il relativo procedimento amministrativo (aggiornato alle previsioni del d.P.R. n. 152 del 2018, recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.), assegnando allo Sportello Telematico del Diportista (STED) la competenza a ricevere la richiesta e la documentazione per l’aggiornamento dell’ATCN e dell’eventuale comunicazione al proprietario dell’avvenuta annotazione.

L’articolo 28, invece, introduce l’articolo 27-bis al regolamento, recante la disciplina della patente nautica di categoria D, quale abilitazione speciale al comando di unità da diporto, distinta nelle due tipologie D1 e D2.

Il comma 2 prevede che le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, siano conseguite da soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all’allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Il comma 5 dispone che le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono conseguite o convalidate ai soggetti indicati nell’allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste e all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica. Su tali patenti nautiche sono riportate, con le modalità disposte dall’articolo 39, comma 6-bis, del codice, le eventuali limitazioni o prescrizioni annotate sulla certificazione medica. Infine, il comma 6 prevede che le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, siano soggette alle medesime procedure previste per le patenti nautiche di categoria A, con riferimento agli esami e alle relative prove.

L’articolo 30, nel sostituire l’articolo 29 del regolamento, reca nuove disposizioni sullo svolgimento dell’esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2. In tale contesto viene specificato, al comma 11, che nell’allegato II, lettera B, commi da 5 al 9, vengano definiti i criteri e le modalità di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a favore dei candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Parallelamente il comma 4 dell’articolo 31, nell’inserire l’articolo 29-bis al regolamento, sul conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, rimanda all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 11, per l’espletamento delle prove dei candidati con DSA.

L’articolo 37, nel novellare l’articolo 36 del regolamento, indica le patologie psichiche e fisiche e le altre condizioni soggettive ostative al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche. Il comma 4 elenca, per le strutture pubbliche, gli organi sanitari monocratici abilitati a esprimere il giudizio di idoneità al conseguimento della patente nautica richiesta dal candidato, secondo i requisiti di cui al novellato allegato I.

Il comma 8 disciplina i casi in cui il giudizio di idoneità psico-fisica è demandato alla commissione medica locale competente per territorio e il comma 9 prevede che la commissione comunichi il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla convalida della patente nautica all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche o, fino alla sua attuazione, alle autorità marittime o agli Uffici di motorizzazione civile (UMC) di rilascio, che adottano il provvedimento di sospensione o di revoca della patente nautica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41.

Il comma 10 introduce una misura di semplificazione, secondo cui i soggetti con patologie stabilizzate, non suscettibili di aggravamento né di modifica nelle limitazioni o nelle prescrizioni annotate sulla patente nautica, svolgono gli accertamenti medici per la convalida della patente nautica presso un medico accertatore monocratico. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificandone la tipologia e l’intensità. L’originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti da parte del medico accertatore, è restituita al candidato.

Il comma 11 ripete lo schema del comma 10 per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento, che presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, priva di termine di validità. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificandone la tipologia. La diagnosi di DSA, previa acquisizione di copia agli atti da parte del medico accertatore, è restituita al candidato. Il comma 12 legittima il candidato a proporre, entro trenta giorni dalla data di svolgimento della visita di idoneità con esito sfavorevole, ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, per decidere nel merito, si avvale del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana.

Il comma 13 dispone che il certificato medico, rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validità per l’intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e può essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami. Il medesimo comma prescrive, inoltre, la conformità del certificato medico al modello contenuto nell’allegato I, annesso 1 e la consegna della dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all’allegato I, annesso 2, all’organo sanitario accertatore tenuto a conservarla, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni.

L’articolo 38 sostituisce l’articolo 37 del regolamento, ora rubricato “Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche”.

In particolare, la novella esclude dalla possibilità di conseguimento e convalida della patente nautica coloro che abbiano riportato particolari condanne o che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione, nonché coloro che siano stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Al comma 3 sono indicate le modalità di presentazione del ricorso avverso i provvedimenti amministrativi di diniego del rilascio o della convalida e di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali.

Infine, il comma 4 prevede che per i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione europea e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l’autorità marittima o l’UMC accerta il possesso dei requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale oppure una dichiarazione sostitutiva all’autorità consolare. Per i cittadini di Stati terzi, il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell’autorità consolare o di altra autorità competente corredata, se del caso, da una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete autorizzato dal tribunale o dall’autorità consolare.

L’articolo 42 che sostituisce l'articolo 41 del regolamento, reca ora disposizioni sulla revoca delle patenti nautiche, prevedendo, al comma 1, che la patente nautica sia revocata dall’ufficio di rilascio nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell’idoneità fisica e psichica alla sua convalida.

Il comma 2 della novella prevede invece che se, a seguito della visita di idoneità venga accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B sia affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 3, egli possa richiedere il conseguimento senza esami della patente nautica di categoria C, o, qualora ne ricorrano le condizioni, il conseguimento senza esami della patente nautica di categoria D, tipo D2.

Al comma 3 si prevede che la patente nautica sia revocata dall’ufficio di rilascio, qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti e che l’interessato possa conseguire nuovamente la patente senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione. Al comma 4 indica le modalità di presentazione del ricorso avverso i provvedimenti amministrativi di revoca della patente nautica e il successivo comma 5, prevede che i provvedimenti amministrativi di revoca divenuti definitivi siano comunicati all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all’ufficio di rilascio per l’annotazione nel registro delle patenti nautiche.

L’articolo 44 sostituisce l’articolo 46 del regolamento e contiene una norma transitoria, che da un lato estende la vigenza dei registri cartacei delle patenti nautiche, tenuti dalle autorità competenti, fino all’attuazione dell’anagrafe nazionale, dall’altro anticipa la trascrizione dei dati che saranno registrati nella medesima anagrafe di cui all’articolo 39-bis del codice della nautica da diporto.

L’articolo 45 inserisce l’articolo 47-bis nel regolamento, prevedendo che il periodo massimo di giacenza presso l'autorità marittima o l’UMC delle patenti nautiche, nonché degli stampati ritirati e sostituiti perché non più in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, sia fissato in un anno, scaduto il quale se ne prevede la distruzione.
Il comma 2 prevede che della distruzione delle patenti nautiche venga redatto verbale di distruzione, da conservarsi agli atti dell’ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze per la loro natura di carte valori.

L’allegato I del vigente regolamento individua puntualmente i requisiti di idoneità per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche, suddivisi per le diverse categorie esistenti. L’annesso II al medesimo allegato riporta, inoltre, un fac-simile di “Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico” contenente un’informativa sul trattamento dei dati personali il cui testo è obsoleto e va, dunque, aggiornato nei riferimenti normativi (superati dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 101 del 2018 che ha novellato il Codice) e nell’oggetto.

RITENUTO

Lo schema di regolamento non disciplina- come suggerito invece dal Garante con il parere del 2019 e come imporrebbe il flusso informativo funzionale alle attività previste – il trattamento dei dati personali connesso ai procedimenti amministrativi normati.

E’, pertanto, necessario integrare l’articolato, introducendo una o più disposizioni che- oltre ad individuare le caratteristiche essenziali del trattamento dei dati personali (ivi incluse la tipologia dei dati e la finalità perseguita) correlato ai diversi procedimenti amministrativi considerati, disciplinino le operazioni da svolgere, il termine di conservazione dei dati in rapporto a ciascuna finalità perseguita nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione, liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. a), b) ed e) del Regolamento),  nonché le misure a tutela dei diritti degli interessati e per la sicurezza del trattamento. Tali previsioni integrative sono tanto più necessarie rispetto alle categorie di dati personali cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata quali, segnatamente, i dati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento e quelli relativi a condanne penali, reati (nonché misure di sicurezza e prevenzione).

Il provvedimento non esplicita, peraltro, il ruolo svolto dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel trattamento dei dati personali funzionale allo svolgimento dei procedimenti amministrativi normati. Anche sotto questo profilo, pertanto, si rende necessaria un’integrazione del testo.

Al di là di tale aspetto di ordine generale, alcune disposizioni necessitano, peraltro, di precisazioni o integrazioni, di seguito esposte.

L’articolo 36 del regolamento attuativo, come sostituito dall’articolo 37 dello schema di decreto, dispone, al comma 9, la comunicazione del “giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla convalida della patente nautica all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche”. Tale previsione non appare coerente con la disciplina dell’anagrafe stessa, di cui all’articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, interpretata conformemente al principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 39-bis, c.2, lett. b), infatti, l’anagrafe contiene “i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca”, nonché le “limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis” (lett.b-bis). Tale formulazione pare doversi interpretare, coerentemente con il richiamato principio di minimizzazione, con riferimento al provvedimento finale di sospensione e revoca (oltre che di rinnovo) e non anche al suo presupposto, quale appunto è il giudizio di inidoneità, temporanea o permanente. In tal senso depone anche la disciplina, di cui all’articolo 39 del regolamento di attuazione, degli organi tenuti a fornire i dati utili all’aggiornamento diretto dell’anagrafe, tra i quali non figura la commissione medica locale.

Per altro verso, nelle more dell’attuazione dell’anagrafe, è previsto che il giudizio di inidoneità sia trasmesso alle autorità competenti all’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca, senza tuttavia l’indicazione delle modalità di realizzazione di tale flusso informativo, con il rischio, che ne deriva, di comunicazione di dati, peraltro appartenenti alle categorie cui è accordata maggiore tutela, non pertinenti o a soggetti non legittimati.

La previsione di cui al novellato articolo 36, comma 9, andrebbe dunque riformulata espungendo il riferimento alla comunicazione del giudizio di inidoneità all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche e integrandola, invece, con riguardo alle modalità di trasmissione del giudizio medesimo agli organi legittimati all’adozione del provvedimento di revoca o sospensione.

Analogamente, i commi 10 e 11 del medesimo articolo, nella parte in cui dispongono l’acquisizione di copia dei certificati medici presentati dall’interessato, andrebbero integrati con la previsione delle modalità e del termine di conservazione degli stessi.

Il comma 10 esige, poi, una riflessione ulteriore nella parte in cui, per le patologie certificate come stabilizzate, dispone l’indicazione, nel certificato medico, della tipologia e dell’intensità della patologia sofferta, che in assenza di ragioni a sostegno (non indicate in relazione) non appare conforme al principio di minimizzazione. Si valuti, pertanto, l’opportunità di espungere tale previsione o, alternativamente, di indicarne le ragioni legittimanti.

Analoga riflessione merita il comma 11, dell’articolo 36 nella parte in cui dispone l’indicazione, nel certificato medico, della tipologia di DSA sofferto, che – in assenza di ragioni non espresse in relazione - pare anche in tal caso eccedente, dal momento che tale disturbo rileva ai soli fini dello svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. Si valuti, pertanto, l’opportunità di espungere tale previsione o, alternativamente, di indicarne le ragioni legittimanti.

All’articolo 37, c, 4, del regolamento, introdotto dall’articolo 38 dello schema di decreto, nella parte in cui si prevede l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale per la verifica dei requisiti di moralità, è opportuno inserire il riferimento al certificato selettivo di cui all’articolo 28, c. 2, d.P.R. 313 del 2002, recante – nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, p.1, lett. c) del Regolamento, l’iscrizione dei soli provvedimenti ostativi, in quanto “pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore”.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento con:

a) le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a rappresentare l’esigenza di:

1) integrare l’articolato disciplinando: le caratteristiche essenziali dei trattamenti dei dati personali correlati a ciascun procedimento amministrativo normato; le operazioni da svolgere; il termine di conservazione dei dati in rapporto a ciascuna finalità perseguita; le misure a tutela dei diritti degli interessati e per la sicurezza del trattamento, nonché il ruolo svolto dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel trattamento dei dati personali;

2) modificare l’articolo 36, comma 9, espungendo il riferimento alla trasmissione del giudizio di inidoneità all’anagrafe nazionali delle patenti nautiche e prevedendo le modalità con le quali realizzare la prevista comunicazione, del medesimo giudizio, agli organi tenuti all’adozione del provvedimento di revoca o sospensione;

3) inserire, all’articolo 37, comma 4, del regolamento, come introdotto dall’articolo 38 dello schema di decreto, un riferimento al certificato selettivo di cui all’articolo 28, c. 2, d.P.R. 313 del 2002, ai fini della prevista acquisizione;

b) e con l’osservazione, esposta nel “Ritenuto”, relativa alla valutazione dell’opportunità di espungere, ai commi 10 e 11 dell’articolo 36, come sostituito dall’articolo 37 dello schema di decreto, il riferimento alla tipologia e all’intensità della patologia sofferta e, rispettivamente, alla tipologia di disturbo da cui è affetto il soggetto.

Roma, 14 settembre 2023

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
9938721
Data
14/09/23

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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