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Parere su di uno schema di regolamento recante la disciplina dei centri di istruzione per la nautica - 28 settembre 2023 [9946342]

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[doc. web n. 9946342]

Parere su di uno schema di regolamento recante la disciplina dei centri di istruzione per la nautica - 28 settembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 458 del 28 settembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di regolamento recante la disciplina dei centri di istruzione per la nautica, adottato in attuazione dell’articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e s.m.i.

Tale norma regola le modalità di riconoscimento e le attività dei centri di istruzione per la nautica (associazioni o enti che svolgono senza scopo di lucro attività di formazione e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche), affidandone la vigilanza amministrativa e tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al suo comma 15, l’articolo demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico e previa acquisizione del parere del Garante, la disciplina -tra le altre- delle modalità da osservare per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione da parte del Ministero e delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento dei relativi controlli e per la presentazione della domanda di riconoscimento; dei requisiti di idoneità; delle modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche, nonché delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica.

Il regolamento è inoltre tenuto a disciplinare la tipologia di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante sotteso al trattamento e le misure a tutela degli interessati.

Sulla materia il Garante ha espresso il proprio parere, oltre che sul decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”, come riformato, in attuazione della delega di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, (pareri 19 ottobre 2017, n. 420 -doc. web n. 7273618 e 2 ottobre 2019 -doc. web 9162642), anche su uno schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (parere 10 novembre 2022, doc web 9831428), concernente la disciplina delle scuole nautiche e, più recentemente, sullo schema di decreto recante modifiche al regolamento attuativo del codice della nautica da diporto (parere 14 settembre 2023).

RILEVATO

Nel disciplinare i "Centri di istruzione per la nautica", l’articolo 2 dello schema di regolamento prevede anzitutto, come condizione per il riconoscimento quali centri di istruzione, la presentazione, da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. mediante posta elettronica certificata, di una particolare istanza, corredata di documentazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti posseduti.

Tale istanza deve indicare espressamente il possesso dei requisiti richiesti (art. 49-octies, comma 5, del codice della nautica da diporto) tra cui la cittadinanza, il diploma di istruzione e, inoltre, i requisiti morali, come previsto per la scuola nautica all’articolo 49-septies, comma 6, del relativo codice.

Il medesimo articolo stabilisce, poi, che entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, il Ministero adotti il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, notificato anch’esso mediante posta elettronica certificata.

Gli articoli 6, 7 e 8 specificano poi le caratteristiche, la documentazione e le dotazioni dell’unità da diporto di cui le articolazioni - o le affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica - devono disporre per lo svolgimento dell’attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

L’articolo 9 individua gli enti competenti a effettuare i controlli sui centri di istruzione per la nautica, vertenti sull’esercizio dell’attività di formazione e di preparazione dei candidati.

In particolare, il comma 1 attribuisce le funzioni di vigilanza a livello centrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre i commi 2 e 3 attribuiscono le funzioni di controllo, a livello periferico, alle Direzioni generali territoriali del Ministero e alle Capitanerie di porto, rispettivamente, per articolazioni e affiliazioni locali ubicate in prossimità delle acque interne e delle acque marittime.

L’articolo 10 individua i casi di irregolarità o perdita dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività, al verificarsi dei quali le amministrazioni competenti devono procedere all’adozione di provvedimenti di diffida, sospensione e interdizione.

Particolare rilievo assume l’articolo 11, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali.

In particolare, il primo comma dell’articolo designa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, relativi all’esercizio dell’attività dei centri di istruzione per la nautica, dei dati attestanti l’insussistenza o il venir meno dei requisiti morali di cui all’articolo 49-octies, comma 5, lettera e), del codice della nautica, nonché dei dati personali funzionali all’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle articolazioni o affiliazioni locali.

Nel medesimo articolo si precisa, inoltre, che il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del Codice.

Il comma 3 individua nei centri di istruzione per la nautica e nelle loro articolazioni o affiliazioni locali, i titolari del trattamento dei dati anagrafici relativamente agli insegnanti di teoria, agli istruttori pratici e agli allievi.

Infine, il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentito il Garante, l’individuazione delle modalità e dei tempi di conservazione dei dati personali, da limitarsi al tempo strettamente indispensabile alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attività oggetto di autorizzazione, nonché delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, in analogia con l’articolo 21 dello schema di regolamento sulla scuola nautica.

RITENUTO

Lo schema di regolamento non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati e si conforma peraltro, in parte qua, allo schema di regolamento di disciplina delle scuole nautiche su cui il Garante ha reso parere favorevole avendo esso, peraltro, recepito le indicazioni fornite in precedenza dall’Autorità.

Residuano, tuttavia, alcuni aspetti meritevoli di un ulteriore perfezionamento, nei termini di seguito esposti.

In primo luogo, all’articolo 2, c.2, lett.b, il richiamo alla dichiarazione sostitutiva andrebbe riferito, in particolare, al possesso dei requisiti di onorabilità, in analogia con quanto previsto, sul punto, dal regolamento di disciplina delle scuole nautiche, nella versione sottoposta al Garante ai fini dell’espressione del citato parere.

In secondo luogo, all’articolo 10, c.2, si valuti l’opportunità di precisare che, nella trasmissione, ai centri di istruzione per la nautica, dei provvedimenti di diffida, sospensione o interdizione dall’esercizio dell’attività di formazione rivolti ad articolazioni o affiliazioni locali del centro, vanno adottate misure volte a oscurare eventuali dati eccedenti riferibili a terzi quali, in particolare, quelli di cui all’articolo 10 del Regolamento che abbiano determinato l’insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti di onorabilità.

Entrambe le indicazioni fornite muovono dall’esigenza di garantire la massima conformità del trattamento dei dati al principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par.1, lett.c) del Regolamento.

Infine, all’articolo 11, c.3, appare opportuno estendere la categoria dei dati trattati dai centri di istruzione conformemente a come essa appare dalla lettura dell’articolato includendovi, ad esempio, i dati personali desumibili dai provvedimenti di cui all’articolo 10, c.2.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento, con le seguenti osservazioni, esposte nel “Ritenuto”:

a) all’articolo 2, c.2, lett.b, il riferimento alla dichiarazione sostitutiva sia riferito, in particolare, alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità;

b) all’articolo 10, c.2, si valuti l’opportunità di precisare che, nella trasmissione, ai centri di istruzione per la nautica, dei provvedimenti di diffida, sospensione o interdizione dall’esercizio dell’attività di formazione rivolti ad articolazioni o affiliazioni locali del centro, vanno adottate misure volte a oscurare eventuali dati eccedenti riferibili a terzi;

c) all’articolo 11, c.3, si estenda la categoria dei dati trattati dai centri di istruzione conformemente a come essa appare dalla lettura dell’articolato includendovi, ad esempio, i dati personali desumibili dai provvedimenti di cui all’articolo 10, c.2.

Roma, 28 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei