g-docweb-display Portlet

Parere del Garante su di uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto - 30 novembre 2023 [9970897]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9970897]

Parere del Garante su di uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto - 30 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 596 del 30 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto di cui al d.lgs. 171 del 2005 e s.m.i.– sul cui schema il Garante si è espresso con i pareri del 19 ottobre 2017, n. 420 (doc. web n. 7273618) e del 2 ottobre 2019 (doc. web 9162642).

Lo schema di regolamento individua, disciplinandone il funzionamento, lo strumento di rilevazione del tasso alcolemico per l’accertamento dello stato di ebrezza da alcool, nei confronti dei conduttori delle unità da diporto.

Il richiamato articolo 53-bis, nel prevedere le sanzioni amministrative irrogabili in caso di conduzione di unità da diporto in stato di ebbrezza, demanda l’individuazione degli strumenti funzionali all’ accertamento di tale illecito a un decreto, avente natura regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante.

RILEVATO

Il presente schema di regolamento, in linea con la corrispondente disciplina della misurazione del tasso alcolemico nell’ambito della circolazione stradale (articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al dPR n. 495 del 1992 e dM 22 maggio 1990, n. 196, recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza), al suo articolo 2 individua nell’etilometro lo strumento per l’accertamento dello stato di ebbrezza dei conduttori di unità da diporto.

Il comma 2 dell’articolo prevede che l'etilometro misuri globalmente la concentrazione di alcool etilico, di alcool metilico e di alcool isopropilico, fornisca la visualizzazione dei risultati delle misurazioni e dei controlli di funzionalità propri del dispositivo e, mediante stampante, fornisca la corrispondente prova documentale.

Il comma 3 – riprendendo l’articolo 379, comma 2, del codice della strada - prevede che il valore della concentrazione di alcool debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di cinque minuti.

I commi successivi, invece, rinviano per le specifiche tecniche di utilizzo dell’etilometro all’allegato al decreto del Ministero dei trasporti n. 196 del 1990 (comma 4), prevedendo la necessità della sua omologazione, nonché le verifiche iniziali e periodiche dei singoli dispositivi presso il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (comma 5 e 6).

Si prevede, altresì, l’apposizione di una targhetta inamovibile su ciascun apparecchio recante l'indicazione del costruttore, gli estremi dell’omologazione e il suo numero di identificazione, a protezione per eventuali manomissioni.

L’articolo 4 prevede, poi, un periodo di vacatio legis funzionale a garantire agli organi accertatori di familiarizzare con le nuove disposizioni e con gli strumenti di rilevazione, anche per consentire l’adozione delle necessarie direttive ministeriali.

RITENUTO

La disciplina proposta dallo schema di regolamento presenta, sotto il profilo della protezione dei dati, carenze rilevanti che è necessario superare, al fine di garantire al trattamento conseguente piena legittimità.

E’, in particolare, assente la disciplina del trattamento dei dati personali correlato alla misurazione del tasso alcolemico del soggetto e al conseguente accertamento della condizione di ebbrezza.

La carenza è tanto più significativa in ragione della tipologia dei dati trattati nell’ambito degli accertamenti che, riguardando lo stato di salute degli interessati, necessita di garanzie corrispondenti a quella tutela rafforzata riconosciuta, dall’articolo 9 del Regolamento, alle categorie particolari di dati personali.

E’, pertanto, necessario integrare l’articolato disciplinando le caratteristiche essenziali del trattamento con l’indicazione, in particolare, delle tipologie di dati coinvolti, delle categorie di interessati, dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e delle relative finalità, dei periodi di conservazione, delle operazioni e delle procedure di trattamento, con le relative garanzie (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento).

Con riferimento ai dati personali di cui all’articolo 9 del Regolamento, devono essere inoltre individuati il motivo di interesse pubblico rilevante sotteso al trattamento e le misure appropriate e specifiche per la tutela dell’interessato (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a rappresentare la necessità d’integrare l’articolato:

a) disciplinando le caratteristiche essenziali del trattamento indicando, in particolare, le tipologie di dati coinvolti, le categorie di interessati, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e le relative finalità, i periodi di conservazione, le operazioni e le procedure di trattamento, con le relative garanzie;

b) individuando inoltre, rispetto al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 9 del Regolamento, il motivo di interesse pubblico rilevante sottesovi e le misure appropriate e specifiche per la tutela dell’interessato.

Roma, 30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9970897
Data
30/11/23

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)