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Parere al MEF su due schemi di decreti concernenti la modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria - 7 dicembre 2023 [9974159]

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[doc. web n. 9974159]

Parere al MEF su due schemi di decreti concernenti la modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria - 7 dicembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 581 del 7 dicembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 10-bis del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, il quale prevede che, per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023:

- i soggetti che inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini per la dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, per le fatture i cui dati sono inviati al medesimo Sistema TS;

- i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

- con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del Codice, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato;

VISTO l’art. 2, comma 6-quater, del citato d.lgs. 127/2015, in materia di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il quale prevede che:

- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, all’Agenzia delle entrate, dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei medesimi al Sistema TS;

- a decorrere dal 1° gennaio 2024, tali soggetti adempiono al predetto obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati;

- i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

- con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’art. 2-sexies del Codice, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato;

VISTO, inoltre, l’art. 50 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, relativo al Sistema TS;

VISTO l’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti attuativi adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, con riguardo alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;

VISTE le note inviate in data 30 maggio 2023 e in data 10 novembre 2023, con cui sono stati trasmessi all’Autorità, ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza, i due seguenti schemi di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, volti a disciplinare le finalità e le modalità di utilizzo – da parte dell’Agenzia delle entrate – dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS, contenuti, rispettivamente, nelle fatture relative a prestazioni sanitarie e nei corrispettivi, le modalità e i termini di acquisizione dei dati, le misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e l’utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva:

a) schema di decreto ai sensi dell’art. 10-bis del d.l. 119/2018, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema TS;

b) schema di decreto ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, del d.lgs. 127/2015, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema TS;

RITENUTO opportuno esaminare congiuntamente i predetti schemi di decreto in ragione delle analoghe previsioni ivi contenute;

RILEVATO, infatti, che entrambi gli schemi di decreto, in maniera analoga, prevedono:

- l’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, a fini dell’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, dei dati fiscali, trasmessi al Sistema TS, contenuti, rispettivamente:

1) nelle fatture relative a prestazioni sanitarie, inclusi i dati relativi a operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito e i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione, ad eccezione della descrizione della prestazione effettuata e del codice fiscale dell’assistito;

2) nei corrispettivi trasmessi giornalmente al Sistema TS, inclusi i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente;

- fermi restando gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dagli artt. 31 ss. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dagli artt. 51 ss. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – che consentono all’amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema TS – la memorizzazione dei predetti dati fiscali, da parte dell’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento, e il loro utilizzo a fini di svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio e di controllo automatizzato e puntuale;

- l’analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia medesima, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento; tali dati fiscali, inoltre, possono essere resi disponibili dall’Agenzia delle entrate anche alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le loro finalità istituzionali;

- i tempi di conservazione dei predetti dati fiscali fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi;

- le modalità e i termini di acquisizione dei dati, per i quali viene fatto rinvio ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del d.lgs. 175/2014;

- le misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, che prevedono l’identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, la tracciatura degli accessi effettuati, nonché la conservazione delle copie di sicurezza;

- l’utilizzo, in forma aggregata, dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva, da parte della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze e delle Direzioni generali competenti in materia di sistema informativo sanitario e in materia di programmazione sanitaria presso il Ministero della salute;

RITENUTO che le versioni in esame dei menzionati schemi di decreto risultino conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedendo, in ossequio al principio di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), l’individuazione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato e, in particolare,  limitando l’utilizzo a fini fiscali ai soli dati trasmessi al Sistema TS effettivamente indispensabili per il perseguimento, da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, delle finalità previste dalla legge, con l’esclusione dei dati relativi alla salute degli interessati (nel rispetto dei principi di proporzionalità, limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6 e 9 del Regolamento e all’art. 2-sexies del Codice);

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sui seguenti schemi di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione:

a) schema di decreto ai sensi dell’art. 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema Tessera sanitaria;

b) schema di decreto ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.

Roma, 7 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Carrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei